Il Sindacato può agire in giudizio per tutelare i diritti di singoli iscritti? E quando è proponibile il ricorso collettivo?

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Una sentenza interessante del TAR del Lazio del 27 marzo n 3744 2021 interviene su un ricorso proposto da un sindacato della scuola unitamente ad alcuni docenti impugnando il D.M. n. 353 del 2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie d’istituto per il triennio scolastico 2014-2017 chiedendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie per il sostegno. Il TAR si pronuncia sulla legittimazione del sindacato oltre che nel merito dello stesso ricorso.

Sul difetto di legittimazione del ricorrente Sindacato e diritto ad agire

In aderenza a quanto ribadito da Cons. Stato, Ad pl., 27 febbraio 2019 n. 4, deve ritenersi che “Costituisce, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare (locus standi) in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l’intervento in giudizio) solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all’intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l’interesse collettivo dell’associazione sindacale deve identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati. Se, infatti, si riconoscesse all’associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (v., ex plurimis, Cons. Stato, Ad. plen. , n. 9 del 2015; sez. III, nn. 2150 del 2015, 3164, 2682, 1787 e 97 del 2014; sez. V, n. 3033 del 2013 e sez. IV, n. 2150 del 2011; Sez. VI, n. 1712 del 2017)”. Orbene nel caso di specie il sindacato agisce non a tutela dell’intera categoria dei docenti, ma evidentemente solo di alcuni di essi, in possesso di titoli differenti rispetto a coloro che sono stati invece immessi in graduatoria in base all’impugnato D.M.. E’ evidente dunque sussista un conflitto di interesse tra i docenti ricorrenti non inseriti nelle graduatorie e coloro che invece, essendo stati inseriti, hanno l’interesse opposto mirante ad evitare l’inserimento di altri docenti, riducendo la platea dei legittimati con conseguente aumento della loro possibilità di ricevere un incarico di insegnamento”.

Sulla proponibilità del ricorso collettivo

Altra questione interessante affrontata dai giudici è quella relativa ai presupposti e i limiti per la proponibilità del ricorso collettivo, osserva il TAR che, “questa Sezione ha chiarito con le recenti sentenze n. 12242 del 2020 e n. 3220 e 3503 del 2021, comunque ricognitive di principi granitici sul processo amministrativo e orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati che “la giurisprudenza amministrativa indica, ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, “identità di situazioni sostanziali e processuali”, individuando tale identità nella circostanza che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Più precisamente, ciò comporta: – per un verso, la “identità” della posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in giudizio, intendendosi per “identità” non già la astratta appartenenza della posizione in concreto considerata ad una delle due species tutelate dal nostro ordinamento giuridico, quanto la riconducibilità di tutte le posizioni (in particolare, di interesse legittimo) alla medesima tipologia posta dall’atto di esercizio del medesimo potere amministrativo; – per altro verso, la “identità” del tipo di pronuncia richiesto al giudice; per altro verso ancora, la “identità” degli atti impugnati, nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano “comuni” a tutti i ricorrenti, cioè siano tutti (e ciascuno di essi) egualmente lesivi di “identiche” posizioni di interesse legittimo. Ed infatti, se l’identità delle posizioni giuridiche soggettive deve essere ricercata nel “tipo” di potere esercitato, ad identità (così definita) di posizioni non può che corrispondere, specularmente, “identità” di atti impugnati;- infine, la identità dei motivi di censura rivolti avverso gli atti impugnati, che rappresenta una evidente conseguenza di quanto ora esposto, e cioè della relazione intercorrente tra atto illegittimo e situazione giuridica posta dall’esercizio del potere e da questo, nel concreto esercizio, illegittimamente lesa”.

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