Il servizio militare vale sempre nelle GPS: il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero. Quali conseguenze per i docenti [SENTENZA]

Il servizio militare è riconosciuto ai fini delle GPS, anche se non svolto in costanza di nomina: il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero, confermando la decisione del TAR Lazio. Il ricorso era stato originariamente presentato da un docente a cui era stato negato il punteggio relativo al servizio di leva, in base all’art. 15 dell’OM 88/2024.
Le argomentazioni del Ministero
Anche dinanzi ai giudici del Consiglio di Stato, il Ministero sosteneva che la valutazione del servizio militare dovesse avvenire solo se prestato in costanza di nomina, in linea con l’art. 2050 del d.lgs. 66/2010.
In questo senso, equiparare il servizio di leva ad altri servizi civili non valutabili avrebbe comportato, secondo l’Amministrazione, un privilegio ingiustificato.
L’ordinanza ministeriale contestata (l’OM 88/2024) escludeva qualsiasi punteggio per il servizio militare prestato al di fuori di un rapporto di lavoro attivo nella scuola.
Che cosa significa “costanza di nomina”
L’espressione “costanza di nomina” si riferisce alla coincidenza temporale tra un contratto di servizio scolastico attivo e un altro impegno obbligatorio, come il servizio civile o militare. In altre parole, un docente è considerato in costanza di nomina se, durante un contratto di lavoro con una scuola, ha sospeso temporaneamente l’attività per svolgere un servizio sostitutivo, come la leva o il servizio civile nazionale.
Un esempio classico è il seguente: un docente con contratto annuale presso una scuola inizia il servizio civile durante l’anno scolastico. In questo caso, si considera che il servizio civile sia svolto in costanza di nomina, perché si verifica la sovrapposizione tra il rapporto di lavoro e l’impegno civile. Questa condizione consente il riconoscimento del punteggio relativo al periodo di servizio civile nelle graduatorie scolastiche.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento favorevole alla piena valutazione del servizio militare, anche se non prestato in costanza di nomina.
I giudici hanno richiamato il principio costituzionale dell’art. 52, secondo cui l’adempimento del dovere di difesa della Patria non deve pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino. È stato evidenziato che, rispetto alla norma generale del codice militare, deve prevalere l’art. 569 del d.lgs. 297/1994, norma speciale per il personale scolastico, che riconosce il servizio militare “valido a tutti gli effetti”.
Nel prendere questa decisione, il Consiglio ha richiamato numerose sentenze precedenti che confermano la valutabilità piena del servizio militare (tra cui le sentenze n. 1720/2022, n. 3423/2022, n. 266/2023 e n. 9864/2024), evidenziando che una diversa interpretazione determinerebbe un effetto discriminatorio per chi è stato chiamato al servizio militare obbligatorio, impedendogli di maturare punteggio utile all’accesso alle supplenze.
Le conseguenze pratiche per il personale docente
Questa interpretazione ha ricadute immediate per i docenti che:
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hanno prestato il servizio di leva fuori dal periodo contrattuale con la scuola;
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non avevano ricevuto il punteggio per il servizio militare nelle GPS o nelle graduatorie di istituto;
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intendevano presentare ricorso per il mancato riconoscimento del titolo.
La sentenza rende ora più sicura la possibilità di ottenere il punteggio per l’intero periodo della leva, facilitando l’ingresso o la risalita nelle graduatorie e, di conseguenza, l’accesso alle supplenze.
A maggior ragione, in vista dei futuri aggiornamenti delle GPS, la sentenza fornisce un importante riferimento giurisprudenziale, dato che i docenti esclusi dal punteggio potranno:
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richiedere la rettifica del punteggio nei prossimi aggiornamenti;
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allegare la sentenza e i precedenti richiamati (es. n. 1720/2022, n. 3423/2022, n. 9864/2024);
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presentare ricorso laddove il riconoscimento continui a essere negato.