Il “servizio civile” è equiparato al “servizio militare” ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento?

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La Corte di di Cassazione (Sezione Lavoro Civile, Ordinanza 02 marzo 2020, n. 5679) ha chiarito che il servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento, vale come il “servizio di leva”, al fine del riconoscimento, nelle graduatorie ad esaurimento, del relativo punteggio.

Il diritto al punteggio nelle Gae

Era stato respinto l’appello proposto dal MIUR contro la sentenza del Tribunale che aveva affermato il diritto di un docente al riconoscimento, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento della provincia, del punteggio per il servizio “sostitutivo” del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento. Secondo i giudici:

  • trattandosi di inserimento in graduatorie e non di concorso, non era necessario chiamare in causa (quindi, integrare il contraddittorio) i controinteressati, cioè coloro che risultavano inseriti nella stessa graduatoria;
  • l’art. 2050, c. II, del Codice dell’Ordinamento Militare, nella parte in cui prevedeva la valutabilità del servizio di leva solo se prestato in pendenza di rapporto di lavoro, era da riferire solo alle procedure concorsuali, quale non era l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, sicché non vi era ragione di limitare quanto previsto dall’art. 485, c. VII, D.Lgs. 297/1994.

L’equiparazione del servizio civile a quello militare

Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione, che tuttavia è stato rigettato. Secondo la Cassazione il “servizio civile”, nella specie espletato dal docente, è equiparato, quanto ai diritti, al servizio di leva e, secondo l’art. 485, c. VII, D.Lgs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Inoltre, l’art. 2050 del D.Lgs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare, e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione, come titolo nei concorsi pubblici stabilisce, al comma , che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma II, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

Il servizio civile è utilmente valutabili ai fini della carriera e dell’accesso ai ruoli anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro

I servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro risultano valutabili a fini concorsuali, e ciò in base al principio di cui all’art. 52, c. II, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. E’ dunque lungo tale linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, c. VII, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili:

  • ai fini della carriera (art. 485),
  • ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050 c I),
  • in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. II),
  • in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, c. I).

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