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Supplenze o ruolo e secondo lavoro: attività compatibili, part time, autorizzazione. LINEE GUIDA

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I docenti che accettano una proposta di assunzione – ruolo o supplenza – devono sottostare alle regole imposte dalla legge dei dipendenti della pubblica amministrazione la quale prevede che questi ultimi non possano svolgere o ricoprire incarichi lavorativi nel settore privato senza l’autorizzazione dell’amministrazione cui appartengono.

Si legga a tal proposito  “incompatibilità relativa Art. 53, comma 7 del Decreto legislativo 165/2001 (“Testo unico del pubblico impiego” che recita appunto:
“le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti o doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati”

Cosa dice il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Nella scuola così come nel pubblico impiego vige il principio dell’esclusività e la norma di riferimento è il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, 94 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”). L’ art. 508 del Testo Unico fissa i seguenti punti:

Incompatibilità

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione.
9. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Attività per le quali non è necessaria autorizzazione

Le attività che è possibile svolgere senza nessuna autorizzazione sono le seguenti:
1. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, ecc.
2. sfruttamento economico da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
3. partecipazione a convegni e seminari
4. incarichi relativamente ai quali è previsto il semplice rimborso delle spese documentate
5. incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo
6. incarichi assegnati da organizzazioni sindacali a dipendenti che siano, presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita
7. attività di formazione rivolta ai dipendenti pubblici oppure di docenza e di ricerca scientifica
8. partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando questa comporti un’attività non particolarmente significativa e priva del carattere della continuità
9. attività di amministratore condominiale (con esclusivo riferimento al condominio nel quale si abita)
10. incarichi presso le commissioni tributarie
11. incarichi come revisore contabile.

Richiesta di part time e aspettativa

Il Testo unico su citato, evidenzia che per essere assunti a tempo indeterminato nella scuola, bisogna essere in una condizione di non occupato: l’eventuale rapporto di lavoro in essere deve cessare (l’interessato si deve licenziare), fatto salvo il caso di richiesta di part-time nella scuola. Inoltre al momento della sottoscrizione del contratto si può chiedere l’aspettativa per un anno sia per motivi familiari/personali, che per motivi di studio, ma non ai sensi dell’articolo 18 c. 3 del CCNL 2007, ovvero “per mantenere un altro lavoro in essere”.

Un modo per mantenere sia il lavoro pubblico che privato, è quello di sottoscrivere un contratto part time così come previsto dalla legge 183/2010. Infatti ai dipendenti in regime di part time non è applicato l’obbligo di richiedere una preventiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi ulteriori, ivi comprese le libere professioni.

Però anche in caso di part time, il dirigente scolastico deve vigilare sull’attività svolta in via ulteriore al fine di verificare che:
a) tale attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
b) l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

Ad ogni modo il cumulo di impieghi non è mai consentito, nemmeno a seguito di trasformazione da regime di tempo pieno a part time, nei casi in cui l’attività ulteriore sia prestata in favore di un’altra amministrazione pubblica.

L’art.18, comma 3 del CCNL “comparto scuola “recita:” Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Secondo quanto espresso, al docente che fa richiesta di aspettativa è data la possibilità di sperimentare un diverso lavoro, sia esso pubblico, che privato, al fine poi di poter scegliere quale dei due, oppure anche solo per esperienza professionale. Ciò può avvenire solo dopo che il docente abbia sottoscritto il contratto e se non ha un altro rapporto di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato nella scuola. Diversamente, se non avesse rescisso il precedente contratto di lavoro, si troverebbe in una situazione di incompatibilità non potendo sottoscrivere il contratto stesso.

L’aspettativa per motivi di lavoro è possibile ottenerla solo se fa riferimento alla circostanza di effettuare una diversa esperienza lavorativa, ma non di “poterne mantenere una già in atto”.

Lo scorso anno USR Sicilia ha diramato delle interessanti linee guida

Le linee guida emanate dall’USR Sicilia

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