Il rischio biologico e i laboratori di Enologia, di Chimica e di Biologia: in allegato tabella con l’elenco degli agenti biologici classificati

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Torniamo, è sempre utile farlo, anche per evitare che siano lasciati margini interpretativi alla delicata gestione dei laboratori scolastici, sul tema relativo alle indicazioni specifiche alle quali adeguarsi nel caso si adoperino laboratori particolarmente pericolosi (per le sostanze che si utilizzano e le procedure che si attuano). Esempi tra tutti, molto calzanti per definire la questione relativa alle procedure a cui attenersi in alcune aule scolastiche, meglio definite laboratori (siano essi fissi che, come capita sovente, mobili), sono i casi del laboratorio di Enologia, di Chimica o di Biologia. Il laboratorio nel quale vengono svolte attività di ricerca è un ambiente di lavoro nel quale possono esistere pericoli per la salute e la sicurezza degli operatori. Non sempre – specifica l’Università degli Studi di Bari, Servizio di Prevenzione e Protezione – il personale addetto alle attività laboratoristiche percepisce il rischio al quale può essere esposto questo anche per scarsa informazione sulla reale portata del pericolo stesso.

Sicurezza e salute sono un diritto di tutti

Sicurezza e salute sono un diritto di tutti e tutti hanno dei doveri per poter garantire questo diritto Il D.Lgs 81/08 prevede “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere.

Lo studente è un lavoratore

Al lavoratore così definito è equiparato l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

Alcune definizioni del D. Lgs 81/08

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

  • «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
  • «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Indicazioni specifiche per il Laboratorio di Chimica

Nel caso di analisi dei terreni e delle acque, il docente, ad esempio, deve concordare preventivamente con il Responsabile del Laboratorio dove collocare i campioni, in quali contenitori e per quanto tempo sarà possibile stoccarli in laboratorio. Per analisi, suggerisce il, più volte citato, regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Parolini” di Bassano del Grappa, diretto dal dirigente scolastico professoressa Carla Carraro, che stiamo prendendo a modello come esempio di eccellente pratica organizzativa e gestionale, con strumenti particolari (setacciatore vibrante, calcimetro, apparecchi di distillazione o di combustione, analisi COD, analisi molto lunghe, altro), sarebbe, e di fatto è, auspicabile raccordarsi prima con il Responsabile di Laboratorio.

Norme specifiche per i laboratori di Biologia

Nel laboratorio di biologia sono vietate tutte le sostanze indicate espressamente del presente regolamento. Nei laboratori di Biologia non si dovrebbero potere eseguire reazioni con sostanze particolarmente nocive. Alle sostanze vietate dovrebbero aggiungersi le sostanze cancerogene e mutagene solitamente individuate per i Laboratori di Biologia: la motivazione, quasi sempre, è riconducibile alla mancanza di idonee strutture di sicurezza presso la scuola e obbligatorie per legge.

Casi particolari: attività nella quale microrganismi vengono modificati geneticamente o nella quale microrganismi già geneticamente modificati

Per poter intraprendere attività nella quale microrganismi vengono modificati geneticamente o nella quale microrganismi già geneticamente modificati (MOGM) vengono messi a coltura, conservati, utilizzati, trasportati, distrutti, smaltiti o altrimenti utilizzati è necessario richiedere una specifica autorizzazione al Ministero della Salute, si legge sul regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Parolini” di Bassano del Grappa, diretto dal dirigente scolastico professoressa Carla Carraro. In assenza dell’autorizzazione è vietata qualsiasi attività con i microrganismi OGM.

Allegato_XLVI_DLgs_2008_n.81 – ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

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