Il ricevimento antimeridiano è obbligatorio solamente se un genitore chiede di incontrare il docente e non può essere deliberato
Prevedere, erroneamente, con una delibera di Collegio dei Docenti (peggio se di Consiglio di Istituto) il ricevimento dei genitori degli alunni in orario antimeridiano non può rappresentare un obbligo se non esiste, con un giusto anticipo, un appuntamento concordato.
La normativa vigente e la partecipazione della famiglia
Si legge su le “Linee di indirizzo. Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” che “La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di istruire i giovani. Fin dalla nascita della moderna Repubblica, pertanto, i genitori e gli insegnanti hanno rivestito un ruolo di grande rilevanza nello sviluppo dei giovani. Nel tempo, il dettato costituzionale ha avuto varie interpretazioni, a livello normativo e a livello attuativo e le innovazioni introdotte nella scuola hanno fatto progressivamente evolvere l’interpretazione del rapporto scuola/famiglia nella direzione di una relazione via via sempre più interattiva”. La normativa è, però, più articolata: Indichiamo a tal riguardo:
L’art. 30 della Costituzione afferma espressamente che “è dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”.
L’art. 29/2 del CCNL/2007 prescrive:
“Tra gli adempimenti individuali dovuti [per i quali non è dunque previsto alcun compenso] rientrano le attività relative:
- alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- alla correzione degli elaborati;
- ai rapporti individuali con le famiglie”.
Il DPR 416/74 ha segnato l’avvio della partecipazione dei genitori e degli studenti nella gestione della scuola “dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.
Il rapporto inscindibile tra scuola e famiglia
È evidente, dunque, che rientra nei compiti della scuola tessere e favorire un rapporto intenso e proficuo, meglio ancora se collaborativo, con i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale dei propri alunni. Possiamo senza ombra di dubbio affermare che da tale rapporto né i docenti né l’istituzione scolastica possono prescindere. I due riferimenti normativi richiamati mettono in sinergia collaborativa da un lato il dovere/diritto del genitore richiedere, alla scuola, informazioni sull’andamento dei propri figli, dall’altro l’obbligo e il diritto (perché è giusto viverlo anche così) del docente di fornire (sia a richiesta che durante gli incontri periodici pomeridiani) un’adatta informazione alle famiglie su quella che è la partecipazione al dialogo educativo dei figli-alunni.
Cosa sono i rapporti individuali con le famiglie
I rapporti individuali con le famiglie sono cosa diversa, evidentemente, dalle riunioni, in forma collegiale, periodiche (mensili o bimestrali) di tutti i docenti con i genitori degli alunni per le informazioni sull’andamento dei figli. Incontri “generali” che si svolgono, necessariamente, fuori dall’orario di servizio e, dunque, sempre, nelle ore pomeridiane. L’art. 29 del CCNL/2007 prescrive al comma 4 “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”. Il Giudice di lavoro di Napoli con sentenza numero 5344/2006 ha statuito che “nel momento in cui si calendarizzano colloqui periodici con le famiglie per informarle sull’andamento elle attività didattiche, essi in quanto collegiali e programmati, e quindi non più individuai, rientrano chiaramente tra le attività di cui (…)” al CCNL.
Ricevimento collettivo dei genitori
È il collegio dei docenti ad adottare il Piano Annuale delle attività. Il Collegio dei docenti delibera, dunque, gli incontri di ricevimento generale dei genitori, quelli che si identificano (si classificano) come “incontri scuola-famiglia”. Le ore effettivamente prestate (e programmate, dunque) vanno considerate tra quelle del monte ore previsto dall’art. 29 comma 3 lett. a). Ovvero, un massimo di 40 ore annuale. Queste sono, dunque, obbligatorie. Così recita il comma 3 dell’articolo 29:
“3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”.
Illegittimo preventivare orari di ricevimento dei genitori in orario antimeridiano
In aggiunta a quanto sottolineato nei paragrafi precedenti (come obblighi, intendiamo) il CCNL non fa un riferimento specifico ad una eventuale ipotetica ora aggiuntiva antimeridiana di ricevimento; pertanto, non la si può considerare un obbligo e non si può assolutamente calendarizzare in orario settimanale. Tranne che non sia previsto e approvato dal Consiglio di Istituto, dopo una contrattazione collettiva, una specifica retribuzione. Necessita, però, individuare modalità, tempi e occasioni per favorire la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti. Partecipazione che non deve intaccare le ore di insegnamento (naturalmente) e neppure le ore nelle quali il docente non presta attività lavorativa. Il docente è vincolato SOLAMENTE all’orario di servizio e agli impegni cadenzati nel Piano delle Annuale delle Attività. A ciò si aggiungono impegni “straordinari” imprevedibili e assolutamente obbligatori perché connessi al funzionamento della scuola e all’andamento didattico. Basterebbe una circolare che detta modalità per richiedere, solo per casistiche particolari (che non si trasformi in una abitudine e neppure in un “lamentificio” di infruttuosa finalità educativa e pedagogica). Ricevimento, individuale, concordato con congruo e ragionevole anticipo assolutamente annullabile, con preventiva comunicazione, da entrambi le parti (genitori e docenti). La “diciannovesima ora” settimanale del docente di Scuola Secondaria di I e II grado, o la venticinquesima del docente di Scuola Primaria come modo calendarizzato per assicurare i rapporti individuali con le famiglie è illegittima perché non è prevista contrattualmente. L’obbligo, infatti, esiste, solamente, nel momento nel quale i genitori mostrano la volontà di colloquiare col docente. Resta inteso che nessuna delibera collegiale può rendere obbligatorio ciò che nessuna norma e nessun contratto ha previsto.Concludendo l’ora di ricevimento è un’ora di disponibilità, dunque non obbligatoria, in quanto non è richiamata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.