Il Responsabile della Transizione Digitale (RTD) nelle scuole e la Dichiarazione di accessibilità: esempio di Comunicazione RTD e di Dichiarazione

La Dichiarazione di accessibilità può e deve considerarsi lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni Pubbliche, indi anche le nostre scuole, rendono pubblico lo stato di accessibilità di ogni sito web e applicazione mobile di cui sono titolari. Ed è chiaro che ormai tutte le scuole ne posseggono uno e, in molti casi, queste istituzioni scolastiche traggono parecchia visibilità e implementazione dell’organizzazione.
Le scuole redigono la dichiarazione e poi la pubblicano utilizzando esclusivamente l’applicazione online messa a disposizione dal sito del Governo nazionale al link https://form.agid.gov.it. La conformità al modello di Dichiarazione di Accessibilità è garantita esclusivamente dalla compilazione del modello online fornito da AGID.
Attività necessarie prima di compilare la dichiarazione
Come è noto, l’art. 17 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” (di seguito, “CAD”), modificato da ultimo con i decreti legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017, prevede che le Pubbliche Amministrazioni “garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo” ed inoltre che “attribuiscano ad un Ufficio dirigenziale generale l’attuazione delle linee strategiche per la loro riorganizzazione e digitalizzazione”. La norma, dunque, prevedeva che tra le attività necessarie prima di compilare la dichiarazione doveva esserci la nomina del Responsabile della Transizione Digitale (RTD). Poi anche l’aver indicato su Indice PA (IPA) la mail dell’RTD della propria amministrazione; senza questa mail pubblicata su IPA non è possibile accedere all’applicazione e quindi non è possibile inviare la dichiarazione (nel caso degli Istituti Scolastici sarà preso in considerazione l’indirizzo email dell’ente così come indicato su IndicePA).
Il Ministero dell’Istruzione, però, con propria Nota-M.I. di prot. 2260 del 05-12-2019 si era espresso che “Alla luce della ratio sottesa nell’art. 17 del CAD e con particolare riferimento a quanto previsto al comma 1-septies dello stesso in merito alla possibilità di esercitare le funzioni di RTD in forma associata, l’Amministrazione – anche a seguito delle interlocuzioni intercorse con AGID – ha ritenuto opportuno che il Responsabile della Transizione Digitale del MIUR ricopra tale ruolo anche per le Istituzioni scolastiche ed educative. La Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica già si occupa, inter alia, della pianificazione nonché dell’attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione dei processi dell’Amministrazione e delle Scuole. Tale soluzione è quindi finalizzata a valorizzare gli interventi di sviluppo tecnologico già posti in essere dall’Amministrazione coerentemente con il ruolo del MIUR quale soggetto abilitante il percorso di trasformazione digitale del settore Istruzione.
Le figure e le funzioni organizzative già previste ed operative nelle Scuole (ad es. Animatori digitali; Team per l’innovazione digitale, ecc.) opereranno anche in sinergia rispetto al coordinamento centralizzato del RTD, per una partecipata attuazione degli indirizzi strategici del MIUR. Tenuto conto di quanto sopra, le Istituzioni scolastiche ed educative che abbiano eventualmente nominato un RTD, sono invitate ad adeguarsi a quanto indicato nella presente nota e, per l’appunto, a far decadere le nomine effettuate, riconoscendo il RTD del MIUR quale unico responsabile per la transizione digitale”.
I compiti di coordinamento del RTD
L’Art. 17 del CAD disciplina puntualmente la figura del “Responsabile della transizione digitale” cui sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi, quali in particolare:
- coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
- indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’Articolo 51, comma 1;
- accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
- cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
- indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
- pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.
Un esempio di nomina RTD
L’articolo presente un eccellente modello di “Nomina del RTD” elaborato, questo, dal dirigente scolastico Il Dirigente Scolastico professoressa Lucia Barbieri alla guida dell’Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio (MN). La stessa, come già in premessa al precedente paragrafo, fa riferimento alla nota ministeriale per provvedere alla nomina del Direttore Generale della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del MIUR quale Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale, cui sono affidati i conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.
Le verifiche di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili
Compito delle scuole, inoltre, è quello di “effettuare le verifiche di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili adottando le metodologie, i criteri di valutazione e le verifiche tecniche di conformità ai requisiti di accessibilità, ai sensi della Direttiva UE 2016/2102. AGID, per agevolare il lavoro delle PA, mette a disposizione delle Amministrazioni uno strumento “Modello di Autovalutazione di accessibilità”, Allegato 2 delle Linee Guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici, utile per determinare lo Stato di Conformità del sito web e/o applicazione mobile, il cui esito può essere: Conforme, Parzialmente Conforme o Non Conforme”.
Dotarsi e rendere disponibile un “Meccanismo di feedback”
La normativa prevede, altresì, che le Istituzioni scolastiche debbano, necessariamente, dotarsi e rendere disponibile un “Meccanismo di feedback” che la PA dovrà indicare all’interno della Dichiarazione di accessibilità, per consentire agli utenti di segnalare eventuali casi di inaccessibilità.
Come compilare la dichiarazione di accessibilità? Cosa è necessario effettuare?
L’Amministrazione procede alla compilazione della Dichiarazione di accessibilità su https://form.agid.gov.it. Al primo accesso è necessario richiedere le credenziali. Elementi di cui, ormai, tutte le scuole dispongono. La dichiarazione si compone di due macro-sezioni.
La Prima sezione
La prima sezione presenta i contenuti previsti dalla Decisione di esecuzione UE 2018/1523:
- Stato di conformità
- Dichiarazione di contenuti, sezioni e funzioni non accessibili, in caso di non conformità parziale o totale
- Indicazione del Meccanismo di feedback e recapiti dell’amministrazione
- Procedura di attuazione (Difensore Civico Digitale) .
La Seconda sezione
La seconda sezione invece è composta da:
- Informazioni sul sito o applicazione mobile
- Informazioni sull’amministrazione.
Link da esporre nel footer del sito web
Una volta completata la dichiarazione, la PA riceve una e-mail con un link da esporre nel footer del sito web o nell’apposita sezione dello store relativamente alle app mobili.
La tempistica
Entro il 23 settembre di ogni anno tutte le scuole devono provvedere al riesame e, se necessario, procedere all’aggiornamento dei contenuti della Dichiarazione di accessibilità. Ogni Dichiarazione di accessibilità ha validità annuale dal 24 settembre dell’anno corrente al 23 settembre dell’anno successivo.
Inadempimento amministrativo a carico delle scuole
La mancata pubblicazione della “Dichiarazione di accessibilità” determina un inadempimento normativo con la responsabilità prevista dall’art. 9 della Legge n. 4/2004.