Il punteggio ATA per il servizio svolto in scuola statale non riconosciuta, è valido o no? Si pronuncia il Consiglio di Stato

Con decreto un Dirigente Scolastico disponeva la rettifica della graduatoria d’istituto di terza fascia, relativa al personale ATA, profilo di assistente amministrativo, approvata e affissa riducendo il punteggio per i titoli di servizio assegnati ad un dipendente, in sostanza dimezzandolo. Si pronuncia il Consiglio di Stato con sentenza N. 01004/2022 su un contenzioso che riguarda la valutazione del servizio nella scuola statale non riconosciuta.
La normativa
Il Consiglio di Stato afferma che il D.M. n. 55/2005, nell’istituire specifiche graduatorie di circolo e d’istituto, di terza fascia, da utilizzare per l’attribuzione delle supplenze temporanee (art. 1), ha stabilito che, per l’inserimento nelle stesse, gli interessati dovessero presentare, entro il termine perentorio all’uopo fissato, esplicita domanda utilizzando l’apposito modello di cui all’allegato D (art. 2). Ha, inoltre, previsto che:
1) ai fini dell’attribuzione del punteggio utile per la formazione delle graduatorie, secondo i criteri di cui all’allegato A, il candidato dovesse “specificare nella domanda i titoli di cui chiede la valutazione” (art. 5.8); 2) “Nella fase di costituzione delle graduatorie …il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli (All. A) e la conseguente posizione occupata … derivano esclusivamente dai dati riportati nel modello di domanda” (art. 6.3);
3) “In caso di mancata convalida dei dati (dichiarati) il dirigente scolastico … assume le conseguenti determinazioni … ai fini della rideterminazione dei punteggi” (art. 6.6).
Infine, l’allegato A, contente la tabella di valutazione dei titoli, disponeva, quanto ai titoli di servizio, che per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico), spettassero punti 0,50, e che, qualora il servizio fosse “stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute” il relativo punteggio sarebbe stato ridotto alla metà (ovvero punti 0,25).
La valutazione del punteggio ATA per il servizio svolto in scuola statale non riconosciuta
Orbene, come si ricava dalla documentazione agli atti, l’odierna appellante, affermano i giudici, nella domanda con cui ha chiesto l’iscrizione nella graduatoria di circolo e d’istituto, di III fascia, per il profilo professionale di assistente amministrativo ha, esplicitamente, dichiarato, nell’apposito riquadro dedicato ai titoli di servizio, di aver lavorato, presso una scuola statale non riconosciuta. Sulla base del periodo lavorativo dichiarato, il Dirigente Scolastico ha riconosciuto all’istante un servizio di sette mesi, che, moltiplicato per 0,25 punti al mese (trattandosi di servizio svolto in scuola non statale legalmente riconosciuta), ha determinato la corretta attribuzione di un punteggio di 1,75.
Non si possono valutare titoli non dichiarati anche se posseduti
D’altra parte, considerato che per espressa disposizione della lex specialis della procedura incombeva sul candidato l’onere di dichiarare i titoli (tra cui i servizi resi) da valutare, il Dirigente Scolastico non avrebbe potuto tener conto di titoli non dichiarati, anche laddove effettivamente posseduti.