Il piano individualizzato e le modalità dell’intervento didattico: un esempio di modello di valutazione

WhatsApp
Telegram

L’attività didattica, in caso di alunno con PEI, sarà realizzata secondo quanto stabilito nel Piano, sulla base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009. La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad accertare la situazione di partenza dell’alunno certificato ma devono essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 122/2009 art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata

La valutazione degli alunni con disabilità certificata – si evidenzia nel “Protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali” redatto e utilizzato nell’autorevole Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Randi” di Ravenna, diretto dal dirigente scolastico prof. Mirco Banzola icona di capacità gestionale di una scuola – è riferita al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato. Nella scuola primaria e secondaria di I grado gli obiettivi cognitivi per le varie discipline sono valutati in decimi. Attraverso prove di verifica specifiche individualizzate e/o ridotte e semplificate, concordate con l’insegnante di classe, si misura il raggiungimento degli obiettivi disciplinari al livello stabilito per l’alunno. Dovranno essere esplicitati nel PEI i tempi e la durata dei momenti di verifica, le modalità ed i livelli di autonomia richiesti all’alunno. L’obiettivo non raggiunto comporta che gli insegnanti ridefiniscono le strategie, i mezzi e gli obiettivi degli interventi individualizzati, in collaborazione con tutti gli altri soggetti coinvolti (educatore, equipe socio-sanitaria, famiglia).

La valutazione iniziale

Nel caso di alunni con disabilità, la scuola in prima istanza, deve tener conto delle valutazioni cliniche stilate dagli specialisti che danno indicazioni di quale sia il contesto di cui il bambino ha bisogno, quali risorse e strategie possano essere d’aiuto per la sua crescita. È nella Diagnosi Funzionale (D.F.) che gli specialisti, infatti, evidenziano le potenzialità e i bisogni cognitivi e di socializzazione dell’alunno, segnalando quali elementi di comunicazione e di scambio, la scuola può promuovere e supportare con le proprie risorse umane, culturali e sociali. Questa valutazione – come è riportato nel “Protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali” redatto e utilizzato nell’autorevole Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Randi” di Ravenna – sarà poi utilizzata dai docenti che ne trarranno le conclusioni utili per elaborare un progetto didattico ed educativo. Ad inizio anno scolastico gli insegnanti sono tenuti a fare una prima valutazione del contesto scuola per conoscere la situazione scolastica nella quale l’alunno viene o è inserito.

Quali elementi da considerare

Occorre favorire l’accoglienza dell’alunno e fornirgli le risorse e gli strumenti per operare sugli apprendimenti – come è riportato “Protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali” redatto e utilizzato nell’autorevole Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Randi” di Ravenna – considerando i seguenti elementi:

  • Contesto classe, per conoscere il gruppo classe in cui è inserito l’alunno soffermandosi sulle dinamiche relazionali tra compagni.
  • Organizzazione del tempo scuola, per conoscere l’orario di permanenza a scuola dell’alunno e strutturarlo nel modo più opportuno. La presenza dell’insegnante di sostegno consente appunto di organizzare progetti, attività, laboratori in cui il singolo alunno possa essere inserito.
  • Gli spazi e i materiali, per predisporre ambienti di lavoro corrispondenti ai bisogni del bambino.
  • Le risorse umane, in quanto il lavoro portato avanti da tutti i docenti, concorre a creare situazioni idonee di socializzazione e di apprendimento favorendo i progetti di inclusione per tutti gli alunni.
  • L’incontro con la famiglia, quale risorsa utile per acquisire dati specifici sull’alunno, determinanti ai fini della strutturazione del percorso didattico-educativo.

I bisogni formativi

Questa prima valutazione concorre a definire i bisogni formativi ed educativi dell’allievo in un’ottica di crescita, di sviluppo personale e di inserimento sociale.

Valutazione in itinere e finale

La valutazione iniziale, integrata dalle informazioni acquisite dagli specialisti – come è specificato nel “Protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali” redatto e utilizzato nell’autorevole Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Randi” di Ravenna – orienta e definisce il Piano Educativo Individualizzato. La predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), che prevede il coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnanti di classe, di sostegno, assistenti, educatori) e la condivisione da parte dell’equipe socio-sanitaria e della famiglia, deve essere calibrata sulle esigenze e sui bisogni speciali dei singoli alunni al fine di garantire il loro diritto allo studio e la loro crescita personale sulla base delle specifiche potenzialità.

PEI strumento per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative

Il PEI è lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al percorso educativo pensato per l’alunno e agli obiettivi personalizzati/individualizzati. La valutazione dell’apprendimento può avvenire attraverso apposite prove predisposte dall’insegnante sulla base di quanto svolto con l’alunno e di quanto previsto dal PEI. L’osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per ricavare dati relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste dell’allievo. La valutazione non tende a verificare il livello cognitivo dell’alunno ma la capacità di partecipazione, il suo interesse per gli argomenti, la comprensione del compito, i processi attentivi, le capacità esecutive, l’adattamento alle regole. La valutazione è intesa e considerata come parte costitutiva della programmazione.

Raccogliere informazioni

Tutti i docenti della classe – come è riportato nel “Protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali” redatto e utilizzato nell’autorevole Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Randi” di Ravenna – sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date dall’alunno sulla base degli stimoli forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con l’equipe specialistica che con la famiglia. La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno, i miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. In quest’ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l’intervento didattico effettuato con l’alunno al fine di rivedere il percorso svolto, individuare limiti e risorse, e concordare collegialmente strategie efficaci e comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli allievi e a specifiche problematiche. Per la valutazione degli alunni certificati L.104/92 si fa riferimento al D. L. n. 62 del 13 aprile 2017 all’art.11.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nel I ciclo

La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 vale a dire del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L’ammissione alla classe successiva

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – come è riportato nel “Protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali” redatto e utilizzato nell’autorevole Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Randi” di Ravenna – avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado), tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.
Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate e il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova. Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del Piano Educativo Individualizzato (comma 5, art.11).

L’esame di Stato nel I Ciclo

Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11). L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell’esame di Stato (comma 7, art.11).

L’attestato di Credito formativo

Nel comma 8, art.11 si prescrive che agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato – come è riportato “Protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali” redatto e utilizzato nell’autorevole Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Randi” di Ravenna – è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Nell’art. 9 comma 3 lettera e) si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente con il suo Piano Educativo Individualizzato. In attesa dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

I documenti di valutazione

Si allegano, all’articolo, i documenti di valutazione strutturati, con molta attenzione, dall’Istituto Comprensivo Statale “ A. Pagano ” di Nicotera (V.V.) diretto, anche questo, con grande attenzione e competenza dal dirigente scolastico Prof. Giuseppe Sangeniti.

Verifica-Relazione-Finale-BOZZA PEI-prossimo-A.S.-Word

Verifica-Intermedia-Word

WhatsApp
Telegram

Eurosofia, nuovo percorso formativo: “Il Pei, sezione per sezione con suggerimenti pratici per la compilazione”. Lezioni in diretta ed esempi