Il Piano dell’Offerta Formativa compie vent’anni. Com’è cambiata la scuola
Esattamente vent’anni fa, l’8 marzo del 1999, per effetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, introdotta dall’art 21 della Legge n.59 del 1997, veniva varato il DPR 275 che, ai sensi dell’art 3 prevedeva la storica conquista per le scuole italiane del Piano dell’Offerta Formativa (POF).
Il POF ribaltava profondamente l’assetto del nostro sistema di istruzione, mandando definitivamente in soffitta il precedente Piano Educativo d’Istituto (PEI).
Il DPR 275/99 costituisce il cosiddetto Regolamento dell’autonomia scolastica, dettandone le specificità e le declinazioni. Esso, infatti, all’art 4 comma 2 demanda alle scuole l’autonomia didattica ed all’art. 5 comma 1 l’autonomia organizzativa, allo scopo di diversificare l’offerta formativa sulla base delle esigenze del contesto di riferimento e per rispondere in modo puntuale alle richieste formative dei genitori e degli alunni.
Conseguenza diretta dell’autonomia scolastica è il Piano dell’Offerta Formativa (POF ex art 3 del DPR 275 del 1999). Infatti, se la norma assegna a tutte le istituzioni scolastiche l’autonomia didattica ed organizzativa, è quasi scontato che esse si debbano dotare di un documento costitutivo della loro identità culturale e progettuale che ne espliciti le scelte in materia di progettazione curricolare, extracurricolare, organizzativa e didattica.
Il Piano dell’Offerta Formativa è costituito anche dal “curricolo” d’Istituto, che ne rappresenta il “cuore didattico” ed è formato fondendo la quota nazionale del curricolo con la quota riservata alle singole istituzioni scolastiche, onde poter adeguare e fare compensazioni tra gli insegnamenti tradizionali ed introdurre nuove discipline ed attività.
A proposito del Piano dell’Offerta Formativa, la recente legge 107 del 2015 ha introdotto novità significative nel sistema formativo italiano, al fine di dare concreta attuazione all’autonomia scolastica e di promuovere un’offerta formativa più inclusiva e personalizzata. L’art 1 comma 14 della 107/15, infatti, stabilisce che ogni istituzione scolastica deve dotarsi del “ribattezzato” Piano Triennale dell’Offerta Formativa” (PTOF).
La leadership educativa del dirigente scolastico viene rafforzata. Infatti, ai sensi del medesimo comma 14, il Collegio dei docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, attraverso il suo “atto di indirizzo”. Infine, il PTOF viene approvato e non più adottato dal Consiglio d’Istituto, come veniva invece stabilito dal DPR 275 del 1999.
Il già citato comma 14, prevede pure che il PTOF includa il cosiddetto Piano di Miglioramento (PDM). In tale parte, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene ad agganciarsi direttamente al recente processo di valutazione di cui al DPR 80 del 2013, ed in particolare al Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed al Piano di Miglioramento (PDM). In pratica, le azioni organizzative e gestionali implementate dalle scuole di ogni ordine e grado serviranno ai fini della valutazione dei risultati dell’azione dirigenziale, i cui criteri sono fissati dal comma 93 e dalle successive Direttive nn. 25 e 36 del 2016.
Il comma 12 della legge 107 del 2015 introduce un’altra significativa novità al Piano dell’Offerta Formativa, stabilendo che “le istituzioni scolastiche predispongono il PTOF entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. Nel precedente articolo 3 del DPR 275 del 1999 non era indicata nessuna scansione temporale per la revisione del Piano dell’Offerta Formativa.
Per le eventuali revisioni si dispone che esse siano pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi del comma 136.
Sempre al comma 12 della legge cosiddetta della Buona Scuola, il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti. Il PTOF dovrà pure assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n.93. (comma 16).
Inoltre, all’interno dei Piani Triennali dell’offerta formativa degli Istituti secondari di secondo grado vanno inclusi anche i percorsi di alternanza scuola-lavoro così come indicato nel comma 33 della legge 107/15 e come modificato dalla legge di bilancio per il 2019.
Ed ancora, nei PTOF della scuola secondaria di secondo grado possono essere altresì inseriti le eventuali attività di formazione degli alunni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 38).
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa può anche promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58 della 107/15.
Infine, da ultimo, ma non certo ultimo, al fine di garantire ulteriori spazi di flessibilità e di dare concreta attuazione all’autonomia delle singole scuole, la legge 107 del 2015 ha istituito l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche (…) I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento” (comma 5).
Per quanto finora esposto, fermo restando quanto modificato al Regolamento dell’autonomia dell’8 marzo del 1999 dalla legge 107/15 relativamente alla nuova configurazione del PTOF, a mio avviso, va comunque evidenziato che il dirigente scolastico non diventa tutt’a un tratto il “dominus” della scuola, in quanto resta salvo il comma 3 dell’art 3 del D.P.R. 275 del 1999 (inglobato dall’art 1 comma 14 della legge 107/15) che sottolinea come, nella progettazione del Piano dell’Offerta Formativa il dirigente scolastico debba procedere anche tenendo conto dei pareri e delle proposte delle Associazioni dei genitori e degli studenti (limitatamente alle scuole superiori).
Resta ancora vigente anche l’art .3 comma 4 del medesimo Regolamento del 1999, che richiama inoltre l’attenzione del dirigente a curare i necessari rapporti con gli Enti locali e con le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio. Ciò significa, identicamente al DPR 275 dell’8 marzo 1999, “l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” (comma 2 della Buona Scuola del 2015).
Spetta ovviamente ad ogni singola istituzione scolastica “sfruttare” al meglio l’autonomia resa possibile a partire dal DPR 275/99, attivando le necessarie sinergie e collaborazioni per fare del loro Piano dell’Offerta Formativa un vero e proprio “contratto” tra scuola, famiglia ed ambiente esterno, frutto non di una ripetizione stanca e sterile delle Indicazioni Nazionali, quanto piuttosto di un impegno condiviso su un comune progetto educativo con gli stakeholders di riferimento, al solo fine del successo formativo di tutti e ciascun alunno.