Il personale docente e ATA assegnato al plesso sede di seggio elettorale: la normativa, l’utilizzo del personale (docente e ATA) e i criteri da comunicare alla parte sindacale: esempio di circolare

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Il prossimo 25 di settembre si voterà, in Italia, per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Si voterà anche nella regione Sicilia per il rinnovo dell’Assemblea Regionale. Ma cosa prevede la norma in occasione di elezioni del Parlamento nazionale ed europeo, elezioni comunali, provinciali e regionali e in occasione delle consultazioni referendarie? Prevede che nelle scuole sede di seggio le attività didattiche possono essere sospese a causa della chiusura totale o parziale dei locali, che sono utilizzati temporaneamente dall’amministrazione comunale che dovrà restituirli così come gli sono stati consegnati. Analizziamo, però, la casistica (chiusura totale o parziale della scuola o dei plessi) anche attraverso la posizione espressa da ANP, una delle associazioni di categoria della dirigenza scolastica, servendoci, a supporto, dei documenti variamente elaborati anche dalle parti sindacali.

Elezioni: caso della chiusura totale della scuola

In occasione di elezioni la chiusura totale della scuola comporta che tutti gli allievi restano a casa con la conseguenza che le assenze del personale sono equiparate a quelle disposte dalle autorità competenti per particolari motivi come, per esempio, nevicate, alluvioni che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali. I giorni di chiusura per causa di forza maggiore, scrive in un vademecum UIL Scuola, compresi quindi quelli dedicati alle consultazioni elettorali, sono assimilati al servizio effettivamente e regolarmente prestato dal momento che il dipendente, in alcun modo, non può eseguire la propria attività per cause esterne non imputabili direttamente alla sua volontà. Per tale motivo la chiusura è “utile” a qualunque titolo ai fini dell’anno di formazione e prova, di una proroga o conferma della supplenza, della maturazione delle ferie. Il personale docente e ATA assegnato a una scuola chiusa in occasione dello svolgimento delle operazioni elettorali è, scrive ANP, una delle associazioni dei dirigenti scolastici, esonerato dal servizio. Ciò in forza dell’art. 1256, c. 1 del c.c. secondo cui “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. In tali occasioni, Scrive, invece, UIL Scuola, “le assenze dei docenti e del personale ATA sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate”, recuperate o essere oggetto di decurtazione economica. Quindi, non è possibile obbligare il personale docente e ATA a fruire di giorni di ferie”.

Elezioni: caso della chiusura parziale della scuola

Può accadere che solo uno o più plessi dell’istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale. Cosa accade nei plessi individuati sede di seggio elettorale (anche se è compresa la sede centrale)? E in quelli non individuati sede di seggio elettorale?

Plessi individuati come sede di seggio elettorale

Gli allievi non svolgono la lezione e il personale docente e ATA che svolge la prestazione lavorativa in quei plessi (il docente che ha lì le proprie classi e il personale ATA assegnato a quel plesso) è pienamente legittimato a non svolgere l’attività lavorativa e l’assenza non deve essere “giustificata”, recuperata o essere oggetto di decurtazione economica. Scrive ANP in occasione delle imminenti elezioni “Il personale docente e ATA assegnato a un plesso chiuso in occasione dello svolgimento delle operazioni elettorali è, in via generale e di regola, esonerato dal servizio. Ciò in forza dell’art. 1256, c. 1 del c.c. secondo cui “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. Qualora, però, il dirigente scolastico ne rilevi la necessità per garantire l’erogazione dei servizi (ad esempio, per sostituire personale assente), può utilizzare il personale di tale plesso in altro in cui le attività della scuola si svolgono regolarmente, disponendo gli opportuni temporanei spostamenti delle unità di personale coinvolte. La preventiva scelta dei criteri di individuazione del personale in questione è di competenza del dirigente: proprio per questo si ritiene corretto, nell’ambito delle relazioni sindacali di istituto, che il dirigente scolastico comunichi alla parte sindacale tali criteri in occasione dell’informazione relativa alla materia di cui all’art. 22, c. 8, lett. b2 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 (“criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA”)”. UIL Scuola, ribadisce analogamente che “Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa dei docenti in materia di supplenza, o di presenza del personale ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio, solo nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola. In assenza nel contratto di istituto di previsioni in tal senso, il personale docente e ATA è esentato dal servizio senza obblighi di recupero della prestazione lavorativa non svolta. Attenzione: non è possibile obbligare il personale docente e ATA a fruire di giorni di ferie”.

Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate

Come abbiamo detto sopra, nel caso di specie rimangono a casa tutti gli alunni della sede centrale (ma non quelli delle altre sedi), i docenti e gli ATA in servizio nella sede centrale non potranno prestare servizio nella loro sede. In questo caso la scuola, però, dovendo garantire il funzionamento delle altre sedi, sempre con criteri da definire in contrattazione, e dovendo, obbligatoriamente, far fronte alle eventuali esigenze delle sedi aperte stabilisce come rendere operativi gli uffici di segreteria e presidenza, nelle forme, naturalmente utili e indispensabili, in altre sedi della scuola e con determinate tipologie di personale ATA. Si raccomanda il coinvolgimento della parte sindacale in tale scelta.

Plessi non individuati sede di seggio elettorale

Nei plessi non individuati sede di seggio elettorale, invece, si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti. Pertanto, docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.

Chiusura scuola per elezioni comunali

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