Il personale ATA part-time non ha diritto alla riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali

Il riferimento normativo che regola la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali è l’art. 55 del CCNL/2007 comparto scuola.
“Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
– Istituzioni scolastiche educative;
– Istituti con annesse aziende agrarie;
– Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.”
Il quesito:
L’orario di servizio del personale ata è dalle ore 7,30 alle ore 18,30.
Mia moglie svolge un servizio di 28 ore settimanali da lunedì al venerdì e una volta alla settimana lavora per 5 ore di pomeriggio
La riduzione di orario è proporzionalmente alle ore di servizio settimanale oppure le ore di servizio devono essere almeno 36 ore per fruirla?
di Giovanni Calandrino – la risposta al suo quesito si individua all’art.58 comma 8 del CCNL scuola, nella fattispecie Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale [omissis], non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Pertanto il personale ATA part-time non può servirsi della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.
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