Il PEI per gli alunni con disabilità: percorso didattico differenziato con prove non equipollenti. A confronto con il prof. Piero Crispiani

Il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità in questi ultimi anni ha subito una serie di modificazioni a partire non solo da mutamenti normativi ma anche di interpretazioni giurisprudenziali. La normativa ha introdotto il nuovo modello di PEI portando con sé una serie di dubbi interpretativi, di paradossi giurisprudenziali e più incertezze organizzative. A tal riguardo abbiamo voluto interpellare una delle massime autorità nazionali, il prof. Piero Crispiani (Professore Onorario Università di Macerata e Professore Straordinario Link Campus University di Roma) unitamente alla dott.ssa Raffaela Maggi (Docente, Pedagogista e Presidente del Centro Studi Itard).
Cos’è il PEI?
«Il P.E.I., acronimo di Piano Educativo Individualizzato, rappresenta lo strumento attraverso il quale viene declinata una progettualità integrata tra i diversi attori che ruotano attorno all’alunno o studente con disabilità. Consente di coinvolgere le diverse professionalità e di condividere in modalità integrata gli interventi pedagogici ed educativo-didattici, le modalità di supporto, nonché gli obiettivi da raggiungere a breve, medio e lungo termine e tutto ciò che attiene la verifica e la valutazione. ».
A livello normativo, come stanno le cose? Quali le novità introdotte dalla norma e quali abrogate?
«Con Nota n. 3330 del 13 ottobre 2022 il M.I.U.R. ha informato tutte le Istituzioni Scolastiche che il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 3196 del 15 marzo 2022, pubblicata il 26 aprile 2022, accogliendo il ricorso del Ministero dell’istruzione, ha riformato la Sentenza del TAR Lazio n. 9795 del 19 luglio 2021 che annullava il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e i relativi allegati. Pertanto, attualmente ha riacquistato piena efficacia sia il Decreto Interministeriale n.182 del 2020 che le Linee Guida , i modelli di P.E.I. nazionali per ogni segmento di scuola, la scheda “C” (“Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento”) e la tabella “C 1” (“Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico”)». Nella stessa Nota il Ministero specifica che è in corso di definizione il decreto interministeriale, Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia e delle Finanze, emendativo del richiamato decreto 29 dicembre 2020, n. 182. Sicuramente perché, a nostro parere, ci si è resi conto che alcune criticità accolte in prima istanza con la Sentenza del Tar del Lazio sopracitata quali la composizione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) diversa da quella contemplata dalla normativa primaria e che esclude la presenza simultanea di tutti gli specialisti che in situazioni di disabilità molto grave (fisica e intellettiva)dovrebbero presenziare come membri effettivi dando l’opportunità al Dirigente Scolastico di stabilire una sola presenza ma anche l’esonero di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità meritano approfondimenti. Difatti relativamente all’esonero dalle discipline, si osserva che ad oggi, non è previsto nella Legislazione Scolastica. Dunque, al momento attuale, le scuole pienamente operative rispetto alla progettazione educativo-didattica stanno vivendo una situazione di criticità nell’ardua impresa di ottemperare a ciò che è normato attraverso il D.I. 182/2020.
Il nuovo PEI si utilizza per tutti gli alunni con disabilità?
«Certamente! Il documento, che non è un mero atto amministrativo, garantisce la presa in carico globale di ciascun alunno o studente che necessita di speciali attenzioni. Con esso non solo si va a ad ottemperare quanto normato attraverso la ex Legge 104 del 1992 e dalle innovazioni e modifiche introdotte dal Decreto legislativo del 17 maggio 2017, n. 66 (c.d. “Decreto sull’inclusione”) e dal Decreto legislativo 12 settembre 2019, n. 96 ma a garantire il diritto allo studio costituzionalmente sancito nonché la presa in carico globale di tutti con grande senso di responsabilità. Nel contempo si sta tentando di completare e aggiornare un quadro normativo già molto avanzato in termini di garanzia all’inclusione scolastica di alunni e alunne e studenti e studentesse con disabilità, in linea con la tradizione di equità e di accoglienza che vede l’Italia tra i Paesi più all’avanguardia. Va declinato secondo l’approccio bio-psico-sociale del manuale diagnostico dell’ICF al fine di superare il termine “ombrello” disabilità come malattia o deficit e individuare i funzionamenti effettivi della persona in rapporto all’ambiente analizzando i cosiddetti facilitatori. ».
Quali criticità permangono?
Naturalmente permangono diverse criticità che possiamo enunciare:
- Evoluzione delle classificazioni e definizioni di patologie e sindromi.
- Incerti confini tra “condizione patologica” e “diversità dello sviluppo”, o anche neuro- diversità, biodiversità, ecc.
- Evoluzione di approcci diagnostici e nosografici (descrittivi) si pensi allo Spettro Autistico o all’ADHD, che sfuggono a semplici e riduttive classificazioni.
- Scarsa conoscenza, nel mondo scolastico, delle patologie/sindromi e delle loro differenze in termini di rispondenza ai trattamenti educativi e didattici, si pensi alla necessaria distinzione tra sindromi quantitative (ritardi, minorazioni, cerebro lesioni, ecc.) e sindromi qualitative (disorganizzazioni neurologiche, disordini funzionali, Spettro Autistico, ecc.)
Quale modello da utilizzare. Ci vuole dare indicazioni in merito?
«Il M.I.U.R. ha dato indicazioni molto precise: tutte le scuole debbono utilizzare il modello di Piano Educativo Individualizzato nazionale allegato al Decreto Interministeriale n.182. ogni segmento di scuola compilerà quello di propria pertinenza. Lo strumento deve essere flessibile e deve partire da un’osservazione sistematica che consente di conoscere in ottica ecologica l’alunno o lo studente. Purtroppo, molto spesso la scuola è orientata più ai contenuti disciplinari da apprendere piuttosto che a individuare “come funziona” quel bambino/ragazzo.».
Ci sono scadenze imminenti per la redazione del PEI? E se queste scadenze fossero o fossero state disattese, come provvedervi e se sono previste sanzioni?
« Il PEI, secondo gli artt. 2 e 3 del Decreto 182/2020 è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione e va approvato, secondo il D.Lgs. 66/2017, art. 7 comma 2 “di norma” entro la fine di ottobre. Purtroppo, sappiamo che molte Unità Sanitarie Locali o Centri Convenzionati, per effetto del gran numero di alunni e alunne , studenti e studentesse in carico possono far slittare le date degli incontri anche nei mesi di novembre e dicembre. Tuttavia, si può ovviare compilando le parti di pertinenza della scuola e della famiglia anche prima dell’incontro fissato con gli esperti della sanità e modificare successivamente e se necessario alcune parti.
Percorso didattico differenziato con prove non equipollenti
Allegato all’articolo il documento “Percorso didattico differenziato con prove non equipollenti” adottato dall’Istituto di Istruzione superiore “Crocetti-Cerulli” di Giulianova diretto brillantemente dal dirigente scolastico Prof. Ing. Luigi Valentini.