Il patteggiamento in sede penale non fa evitare il danno erariale in caso di risarcimento danni

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Sono sempre di più i provvedimenti della Corte dei Conti che intervengono contro il personale scolastico, per rivalsa, chiedendo che siano i lavoratori in questione a risarcire il Ministero per i danni che avrebbero cagionato, dopo che il Ministero è stato costretto a risarcire. Il caso trattato dalla sentenza 133 del 2020, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, vede la condanna di un collaboratore scolastico a 144 mila euro di risarcimento danno.

Il fatto

Con atto di citazione la Procura Regionale ha convenuto in giudizio un collaboratore scolastico per sentirlo condannare al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato nella somma di euro 144 mila euro assertivamente cagionato all’amministrazione di appartenenza in conseguenza della definizione di un giudizio civile risarcitorio attivato nei confronti dell’amministrazione ministeriale da parte di un’alunna dell’istituto scolastico, la quale, sulla base delle risultanze di un precedente procedimento penale conclusosi presso il Tribunale, lamentava di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza della condotta del convenuto. Il principio che qui interessa, non volendo entrare nel merito del contenzioso, riguarda la questione del rapporto tra il patteggiamento in sede penale e il danno erariale.

Il patteggiamento ed il danno erariale

I fatti, nella loro materialità, osservano i giudici, risultano accertati inequivocabilmente dagli esiti processuali fino a quel momento della vicenda. “Con specifico riguardo alla circostanza che l’accertamento penale è intervenuto con sentenza di patteggiamento, si evidenzia che la condanna legata ex art.444 c.p.p., se da un lato non comporta automaticamente l’applicazione dei rigori previsti dall’art.651 c.p.p. in ordine agli effetti dell’accertamento penale nei giudizi restitutori e di risarcimento del danno, tuttavia, per giurisprudenza costante del Giudice Contabile (si vedano, per tutte, Corte dei Conti, Sez. I° App., n.24/2008; id., Sez. Lombardia, n.835/2008; id. Sez. Piemonte, n.65/2009; id., Sez. Lombardia, n.378/2012), assume specifico ed univoco valore probatorio in ordine ai fatti contestati all’imputato, vincibile soltanto attraverso la presentazione di inequivocabili prove contrarie. L’orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti risulta consolidato e ha trovato conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (si vedano Cass., Sez. Tributaria, 30.09.2005, n.19251; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 05.05.2005, n. 9358; Cass. Civ. Sez. V, 08.09.2008, n. 22548, secondo la cui massima “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, laddove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, può essere utilizzato come prova…..”). Si vedano inoltre Corte dei Conti, Sez. I° App., n. 333/2015 e Corte dei Conti, Sez. Lombardia, n.135/2015, in cui si evidenzia che “…la sentenza penale di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., pur non facendo stato nei giudizi civili e amministrativi, costituisce (unitamente agli atti del relativo fascicolo) una fonte di cognizione soggetta al libero apprezzamento del giudice in ordine agli effetti dell’accertamento penale nei giudizi restitutori e da risarcimento di danno, tenuto conto che il patteggiamento della pena dalla giurisprudenza è equiparata ad una “tacita ammissione di colpevolezza”, perché dopo la modifica dell’art. 445 c.p.p., ex art. 2, L. n. 97 del 2001, la sentenza d’applicazione della pena su richiesta delle parti è assimilata a un elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, deve spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione.”

 

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