Il nuovo modello PEI, unico a livello nazionale: il docente di sostegno non è più solo nella stesura

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Lo scorso 7 settembre si è riunito il CSPI (Consiglio superiore della Pubblica Istruzione) al fine di dare un parere alla bozza del decreto relativa all’”Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66″.

Il Ministero dell’Istruzione nella stesura di questo modello si è avvalso della collaborazione delle Federazioni delle Associazioni rappresentanti le famiglie degli studenti con disabilità per poter condividere e avviare così il processo di inclusione rendendo le famiglie e gli alunni più partecipi di quanto avvenisse nel passato.

Il CSPI pur avendo espresso un parere positivo alla bozza del decreto non ha omesso di evidenziare alcune criticità quali:

  • Il rinnovamento apportato si inserisce nel nuovo anno scolastico 2020/2021 in un contesto ancora emergenziale dove si riscontrano difficoltà a livello organizzativo, didattico e amministrativo.
  • Il nuovo modello prevede nelle diverse fasi l’interazione delle scuole con l’INPS, l’Unità di Valutazione Multidimensionale dell’ASL (UMV-ASL) e con l’Ente Locale, si richiama “omogeneità e coerenza dei criteri di elaborazione di tutte quante le certificazioni e documentazioni”, tale integrazione, al momento non è resa possibile che non sono state ancora emanate le Linee Guida contenenti i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di Funzionamento secondo un approccio bio-psico-sociale da parte del Ministero della salute.

Cosa cambia nel nuovo PEI

La bozza del decreto è costituita da 21 articoli che danno indicazioni sugli interventi che si attueranno nel nuovo percorso di inclusione degli studenti disabili.

Esaminiamo alcune delle novità apportate da questa bozza di decreto:

Nel passato tutto era rimandato al docente di sostegno che per poter stilare il PEI si avvaleva, come unici mezzi di cui poter usufruire, del colloquio con i genitori, o dell’analisi della documentazione in possesso della scuola con diagnosi funzionali molto spesso non facili da decifrare, nonché l’osservazione in classe.

Oggi viene richiesta la partecipazione attiva delle famiglie e anche degli alunni e delle alunne disabili.

Infatti il modello di PEI prevede un “Quadro informativo” redatto a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all’istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell’alunno con disabilità.

Nella scuola secondaria di secondo grado, è previsto poi uno specifico spazio dedicato alla descrizione di sé dello studente, attraverso interviste o colloqui.

Modello PEI unico a livello nazionale

Il modello PEI sarà unico e adottato su tutto il territorio nazionale, diverso solo per ordine e grado di istruzione. Le scuole erano solite adottare dei modelli in modo autonomo e il modello PEI spesso diventava una “ricerca in rete”.

Il lavoro del GLO

Il GLO (Gruppo di lavoro operativo) si trasforma in un organo collegiale, ai sensi dell’articolo 37 del DLgs 297/1994; per la sua costituzione e la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni ivi previste e si occuperà della progettazione degli interventi inclusivi per le alunne e gli alunni con disabilità.

Ne faranno parte il team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, l’insegnante specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità e l’unità di valutazione multidisciplinare.

Sarà poi assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Formulazione del Piano Educativo Individualizzato

Nella bozza del decreto l’art.2, Formulazione del Piano Educativo Individualizzato, recita così:

Il PEI viene elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione)

a. è elaborato e approvato dal GLO ai sensi del successivo articolo 3, comma 9;
b. tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS;
c. attua le indicazioni di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017;
d. è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
e. è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
f. nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell’ambiente di apprendimento dell’istituzione scolastica di destinazione;
g. è un atto amministrativo che garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’Accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017.

Il Ministero poi pone attenzione anche all’ambiente di apprendimento inclusivo, predisponendo il Piano per l’inclusione allo scopo di definire le modalità per l’utilizzo delle risorse attraverso il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.

No riduzione orario scolastico

Il Ministero, con apposito comunicato, ha precisato “Nel nuovo modello di PEI non vi sarà alcuna riduzione a prescindere dell’orario scolastico […] Come da sempre previsto, ci sarà invece una puntuale pianificazione delle attività didattiche per alunne e alunni con disabilità, che potrà essere personalizzata rispetto all’organizzazione oraria dell’intero gruppo classe, nel pieno rispetto del principio di individualizzazione e personalizzazione del percorso scolastico.”

Scarica bozza decreto

ALLEGATO A1_PEI_INFANZIA

ALLEGATO A2_PEI_PRIMARIA

ALLEGATO A3_PEI_SEC 1° GRADO

ALLEGATO A4_PEI_SEC_2 GRADO

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