Argomenti Guide

Tutti gli argomenti

Il nuovo modello PEI digitale e le innovative modalità di assegnazione delle misure di sostegno. Sintesi del Decreto n. 182/2020

WhatsApp
Telegram

Cambiano alcune regole fondamentali nell’ambito dell’insegnamento del sostegno. Ad opera del Ministero dell’istruzione una rivisitazione del concetto di Inclusione, concretizzato tramite l’adozione di un nuovo digitale modello nazionale di piano educativo individualizzato e innovative modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità. Sintesi del Decreto Interministeriale n. 182/2020.

Riferimenti normativi – D.I. n. 182/2020 – DLgs n. 66/2017 e disposizioni correttive ed integrative

Il D.I., decreto interministeriale, n. 182/2020 definisce:

  • i nuovi modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche, e le correlate Linee guida;
  • le nuove modalità in merito all’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità, previste dal decreto legislativo 66/2017.

Quest’ultimo declina proprio le “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107″. Nel dettaglio, è stato il DLgs n. 96/2019, ad apportare alcune “Disposizioni integrative e correttive” al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.

In concreto l’articolo 7, comma 2-ter del DLgs 13 aprile 2017 n. 66 recita:

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche

Il decreto di cui sopra è proprio il D.I. n 182/2020.

Sintesi dei 21 articoli

Primo articolo – Definizioni generali

Nel primo articolo, oltre a quanto già specificato in merito ai nuovi modelli PEI e le innovative modalità di assegnazione dei docenti di sostegno, viene ribadita la definizione di:

  • alunni con disabilità: le bambine e i bambini della scuoladell’infanzia, le alunne e gli alunnidella scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, lestudentesse egli studentidella scuolasecondaria di secondo grado certificati ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104″
  • PEI: il Piano educativo individualizzato di cui all’articolo 12, comma 5della legge 104/1992
  • GIT: i gruppi per l’inclusione territoriale;
  • GLO: il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’articolo 9, comma 10 del DLgs 66/2017
  • GLI: il Gruppo di lavoro per l’inclusione, di cui all’articolo9, comma 8 del DLgs 66/2017;

2 articolo – Formulazione del PEI

Viene declinato il processo di formulazione del Piano Educativo Individualizzato, PEI:

  • è elaborato e approvato dal GLO
  • tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento
  • attua le indicazioni di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017;
  • è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
  • è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale
  • nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuoladi destinazione
  • garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione.

Articolo 3- Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione

Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti. Partecipano al GLO:

  • i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale
  • le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, tra cui gli assistenti alla comunicazione, i referenti, funzione strumentale, rappresentante territoriale del GIT
  • l’unità di valutazione multidisciplinare
  • gli alunni con disabilità in nome del principio di autodeterminazione (scuola secondaria di secondo grado).

Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO; ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso.

Articolo 4 – Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione

Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico – da parte del GLO che si riunisce almeno una volta all’anno – al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO redige il PEI provvisorio entro il 30 giugno, quello definitivo entro il 30 ottobre. È il Dirigente scolastico a convocare le riunioni.

Articolo 5 – Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento

Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a) del DLgs 66/2017, il Profilo di Funzionamento -derivante dalla fusione tra Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale – è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI. Pertanto, è opportuno che il GLO, oltre a prendere visione del Profilo di Funzionamento, ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un’analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici, da inserire per l’appunto nel PEI.

Articolo 6 – Raccordo del PEI con il Progetto Individuale

1. Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall’Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.

Riforma sostegno, Progetto Individuale: caratteristiche e finalità

Articolo 7- Quadro informativo sulla situazione familiare dell’alunno con disabilità

Il nuovo modello di PEI prevede un “Quadro informativo” redatto a cura dei genitori o esercenti la
responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all’istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell’alunno con disabilità.
Nella scuola secondaria di secondo grado, uno specifico spazio è dedicato alla descrizione di sé
dello studente, attraverso interviste o colloqui.

Articolo 10 – Curricolo dell’alunno

Nella progettazione disciplinare, inserita nel PEI, è specificato se:

  • l’alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;
  • rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l’alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
  • l’alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;
  • l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.

Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:

  • percorso ordinario
  • percorso personalizzato – con prove equipollenti
  • percorso differenziato – ulteriore modalità prevista nella scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 11 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Il PEI definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. A tal fine, nel modello di PEI è dedicato un apposito spazio alla progettazione dei suddetti percorsi, che dovrà prevedere la loro tipologia (aziendale, scolastico o altro), gli obiettivi del progetto formativo e l’indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico contesto ove si realizza il percorso.

Articolo 13- Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse

Il PEI prevede un prospetto riepilogativo dove andrà specificato:

  • se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni
  • la presenza dell’insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali
  • le risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base
  • le risorse professionali destinate all’assistenza per l’autonomia e/o per la comunicazione
  • eventuali altre risorse professionali presenti nella scuola o nella classe
  • gli interventi previsti per consentire all’alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe
  • le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

Articolo 14 – Certificazione delle competenze

Per quanto concerne la Certificazione delle competenze, il PEI prevede una sezione dedicata a note esplicative che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa – nel secondo grado di istruzione – per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 15 – Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse

In sede di verifica finale del PEI, partendo dall’organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l’anno, il GLO propone per l’anno scolastico successivo:

  • il fabbisogno di ore di sostegno, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta
  • le risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione.

Il dirigente scolastico acquisite tali proposte contenute nei PEI, formulerà la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale.

Articolo 18 – Definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno – Approfondimento

Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento”.

Ricordiamo che il profilo di funzionamento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

[Nel Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, viene apportata una modifica dei parametri per l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità, che non viene più fatta prendendo in considerazione la condizione di gravità dell’alunno ma attraverso il “debito di funzionamento” (rilevato a fine anno rispetto alle abilità e competenze acquisite) per dedurne automaticamente un certo numero di ore di sostegno didattico o di assistenza per l’autonomia e la comunicazione.]

Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:

Allegato C “Debito di funzionamento”

Il GLO una volta acquisiti tutti i dati, formulerà una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, quella del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e/o alla comunicazione, per l’anno scolastico successivo.

La verifica finale del PEI è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di:

  • formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno
  • formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale.

Le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017.

Articolo 19 – Modello di Piano Educativo Individualizzato

I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali.

Modello Pei scuola infanzia 

Modello Pei scuola primaria 

Modello Pei Scuola secondaria I grado 

Modello Pei Scuola secondaria II grado

LINEE GUIDA

Nota n. 40 del 13 gennaio 2021

Articoli di approfondimento

Nuovo PEI: come avviene la redazione, tempistica, PCTO. Nuove FAQ ministero

Il nuovo PEI e la personalizzazione degli apprendimenti per l’alunno con disabilità

Nuovo PEI: alunno preso in carico dall’intero consiglio di classe, docente di sostegno diventa risorsa. Ruolo del GLO, partecipazione famiglie

Inclusione e nuovo PEI, possibile “esonero da alcune discipline”. Cosa non convince

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri