Il milleproroghe è legge, le misure Anief per reclutare gli insegnanti: utilizzare GPS di I e II fascia senza vincoli

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Anief – A seguito della presentazione e riformulazione di diversi emendamenti. Per le prossime immissioni in ruolo (90 mila), una parte sarà riservata a un nuovo concorso per i precari con 36 mesi di servizio, le graduatorie di merito dell’ultimo concorso STEM saranno integrate per circa 2mila idonei e saranno utilizzate nuovamente quelle di prima fascia di sostegno delle supplenze (GPS) dove potrebbero inserirsi nuovi 22 mila specializzandi.

Anief aveva chiesto di utilizzare tutte le graduatorie di prima e seconda fascia senza vincoli delle GPS e di assumere tutti gli idonei dei concorsi banditi, adeguando l’organico di fatto all’organico di diritto. Marcello Pacifico, presidente Anief, chiede ora al ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi di estendere agli attuali nuovi concorsi – così come è stato sempre rivendicato e ottenuto dal sindacato – le nuove regole sulle graduatorie di merito, di consentire l’inserimento con riserva degli attuali specializzandi del TFA nelle GPS all’atto dell’aggiornamento (previsto in primavera) per consentirne l’immissione in ruolo (in estate), di prevedere nella riforma attuativa del PNRR entro il 2022 l’utilizzo del doppio canale di reclutamento pensato da Anief per stabilizzare i precari e sconfiggere la supplentite.

Le modifiche introdotte al Decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021.

Art. 1, comma 7.

All’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022». Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all’articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell’utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020 .

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione

1. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022.

2. Il termine di cui all’articolo 1, comma 4-bis , del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell’attività dei gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022 , ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

3. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, le parole «entro l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’anno 2022».

3-bis. All’articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l’an[1]no 2022 che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell’incremento, disposto dall’articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3-quater. L’articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie).

Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l’erogazione del servi[1]zio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi inca[1]richi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l’anno scolastico 2021/ 2022 e per l’anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».
3-quinquies. Il comma 9 -bis dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente:

«9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale , 4 a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’one[1]re della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato al[1]meno un’annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo de[1]terminato nell’anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori».

3-sexies. All’articolo 59, comma 9-ter , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2022» e le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022».

3-septies. A decorrere dall’anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. All’attuazione della disposizione del primo periodo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5-bis Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

All’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni». Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. All’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni», le parole: «degli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle province e delle città metropolitane» e le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».

Art. 5-ter Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità 1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scola[1]stico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall’acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modifica[1]zioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 4, comma 6 -bis , della legge 3 maggio 1999, n. 124.

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