Il lavoro svolto dagli insegnanti precari è uguale a quello prodotto dai colleghi di ruolo, la Carta del docente spetta ad entrambi. Anief: a Verona una supplente vince il ricorso e recupera 2.000 euro
“Gli incarichi conferiti sino alla fine dell’anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche” sono “sicuramente equiparabili, anche sotto profilo temporale, ai servizi svolti dai docenti di ruolo”: poiché la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che “la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale”, ne consegue che la Carta dei docenti va assegnata anche ai precari.
A scriverlo, quattro giorni fa, è stato il giudice del lavoro del Tribunale di Verona, accogliendo la domanda di un’insegnante, assistita dai legali Anief, che ha svolto quattro anni di supplenza senza vedersi assegnare la card annuale del docente finalizzata all’aggiornamento professionale: il giudice ha condannato il ministero dell’Istruzione a risarcire la docente con 2 mila euro.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “sono troppe le sentenze favorevoli ai precari dal 2016 (pure se dopo entrati in ruolo) che hanno fatto ricorso con i nostri legali per non cogliere l’occasione: possono ancora presentare ricorso gratuito in Tribunale per chiedere i 500 euro annuali negati, anche in modalità collettiva. Si tratta di somme importanti da recuperare, anche di 3.500 euro, e pure una battaglia di principio da portare avanti. Tutto questo, tra l’altro, è sostenuto anche dalla Corte di Giustizia europea che con l’ordinanza n. 450/2022 ha condannato il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e determinato, entrambi da mettere nelle condizioni assolvere al ‘dovere di formazione’. C’è poi Consiglio di Stato ha detto che i docenti di ruolo e dei precari svolgono “mansioni del tutto equiparabili”. E c’è pure la Corte di Cassazione”, in particolare la ex multibus: Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441) a pensarla alla stessa maniera. Ognuno tragga le sue conclusioni”, conclude Pacifico.
LA SENTENZA
Nelle motivazioni della decisione, il giudice del lavoro di Verona ha ricordato anche che il Consiglio di Stato, “con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Il Giudice Amministrativo ha censurato negativamente la scelta del Ministero di escludere dal beneficio i docenti a termine ritenendola irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione)”.
In conclusione, “il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; 2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente; 3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 721,00 per compensi professionali ed € 49 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.