Il lavoro del supplente è pari a quello del collega di ruolo, 1.500 euro più interessi dal Tribunale di Rovigo a un precario Anief per mancata assegnazione della Carta del docente tra il 2021 e il 2024: il diritto-dovere formativo va assolto

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Sbaglia il legislatore a differenziare il lavoro svolto dal docente precario rispetto a quello del collega di ruolo: non vi è alcuna differenza, anche rispetto al diritto alla formazione professionale che quindi va garantita allo stesso modo.

A ricordarlo è il Tribunale di Rovigo, nell’assegnare 1.500 euro più interessi ad un insegnante che lo scorso mese di aprile aveva presentato ricorso, facendosi assistere dai legali Anief, per non avere acquisito la Carta del docente a seguito delle tre supplenze annuali svolte tra il 2021 e il 2024.

Nella sentenza, il giudice del Lavoro ha ricordato che “la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all’inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all’ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”.

Nella stessa sentenza, il giudice del Tribunale veneto “condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l’anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l’articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l’ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull’intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l’art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 4 punto 1, dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “questa sentenza conferma ancora una volta che l’orientamento della Cassazione (la n. 29961/2023 del 27.10.2023), sulla scia di quelli già espresse l’anno precedente dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia europea, non può essere in alcun modo disattesa dei tribunali del lavoro: in sostanza, si ribadisce che i doveri e i diritti del personale precario vanno assolti alla pari di quelli dei lavoratori di ruolo e che questo vale anche per gli insegnanti. Ecco perché invitiamo caldamente coloro che hanno svolto supplenti negli ultimi anni a presentare il ricorso gratuito con Anief: si possono recuperare fino a 3.500 euro, come ha deciso nel 2023 il Tribunale di Pistoia con motivazioni analoghe a quelle espresse ormai dai tribunali di tutta Italia”.

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