“Il giudizio dei docenti è insindacabile”, il TAR conferma la non ammissione, la scuola non ha commesso nessun errore nei confronti di un’alunna

WhatsApp
Telegram

Il TAR per la Lombardia, Sezione Quinta, ha emesso una sentenza significativa in materia di valutazione scolastica, respingendo il ricorso presentato dai genitori di una studentessa contro la decisione di non ammissione alla classe seconda del Liceo Classico.

La vicenda riguarda una studentessa che, nonostante un precedente percorso scolastico brillante, ha affrontato difficoltà durante l’anno, culminate in insufficienze in quattro materie allo scrutinio di giugno 2023. Dopo le prove di recupero di settembre, non avendo raggiunto la sufficienza in tre materie, il Consiglio di Classe ha deliberato la non ammissione alla classe successiva.

I genitori hanno impugnato la decisione basandosi principalmente sulla tardiva predisposizione del Piano Didattico Personalizzato per la figlia e sul presunto difetto di motivazione nella decisione di non ammissione. Tuttavia, il TAR ha respinto entrambe le censure, articolando la sua decisione su diversi punti chiave.

Il Tribunale ha ribadito che il giudizio di non ammissione non ha carattere sanzionatorio, ma finalità educative e formative. Inoltre i giudici hanno sottolineato che le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono influenzare la valutazione di ammissione, che deve basarsi esclusivamente sulle competenze raggiunte dallo studente.

Il Collegio ha ritenuto che la motivazione fornita dal Consiglio di Classe fosse sufficientemente congrua, essendo correlata alle carenze riscontrate nelle materie oggetto di recupero. È stato inoltre ribadito che il giudizio di non ammissione può essere adeguatamente motivato anche con il solo riferimento al voto numerico.

La decisione del TAR Lombardia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che conferma l’importanza della valutazione oggettiva delle competenze degli studenti e riafferma l’autonomia decisionale dei Consigli di Classe in materia di valutazione e ammissione. La sentenza chiarisce che eventuali fragilità o bisogni educativi speciali degli studenti, pur dovendo essere considerati nel percorso formativo, non possono automaticamente determinare l’ammissione alla classe successiva in assenza del raggiungimento degli obiettivi minimi.

Respingendo anche la domanda risarcitoria e compensando le spese di giudizio, la sentenza sottolinea l’importanza di un equilibrio tra le esigenze formative individuali e gli standard educativi richiesti dal sistema scolastico.

SENTENZA

WhatsApp
Telegram

Concorso DSGA: poche settimane per fare la differenza. Preparati in modo vincente con gli esperti di Eurosofia