Il funzionamento del collegio docenti: scarica un esempio di regolamento
Le competenze del Collegio dei Docenti sono definite dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)” e dalle disposizioni del CCNL. In particolare, è l’articolo 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 a fissare norme e funzionamento del “Collegio dei docenti”.
Composizione
Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5 dello stesso Testo Unico, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per alcune competenze particolari.
Competenze previste dal Testo Unico
Il collegio dei docenti:
- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare, cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto; - elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento;
- elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
- elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del TU;
- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
- esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del T.U.;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).
Altre competenze
Il Collegio dei Docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istruzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e concorre, comunque, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica. Il Collegio dei Docenti elabora il PTOF sulla base delle norme in autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999 sia tenendo conto sia degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, sia delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.
Autonomia didattica, organizzativa e dell’autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo
Il Collegio dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa e dell’autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:
- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico; in particolare, cura la programmazione dell’azione educativa;
- formula proposte al dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto;
- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia;
- provvede all’ adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, le iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto;
- elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
- identifica, con delibera, le funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa.
Presidenza
Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.
Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:
- Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
- Garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all’O.d.G.;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all’odg.;
- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l’ordinato svolgimento.
Dipartimenti
Il collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline.
La composizione dei dipartimenti è deliberata all’inizio di ciascun anno scolastico nell’ambito del PTOF. Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o un docente coordinatore da lui designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.
I dipartimenti elaborano proposte da presentare al collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.
Validità della seduta
Il Presidente, all’inizio di ogni seduta, – come prevede il Regolamento adottato dal Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” di Ciampino – registra le presenze mediante appello nominale o firme di presenza e, al termine della stessa, può procedere al contrappello. La mancata partecipazione del docente è ritenuta assenza ingiustificata qualora, nei due giorni successivi alla seduta, non si produca documentazione della giustificazione mediante autocertificazione o, per motivi di salute, certificazione medica da consegnare al protocollo.
Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione.
Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.
Convocazione
Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, di norma, secondo il calendario definito nel Piano delle Attività.
Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti. In casi di particolare gravità o urgenza il D.S ha facoltà di convocare il Collegio in via straordinaria a brevissima scadenza.
Il carattere di urgenza deve essere adeguatamente motivato in sede di seduta.
Qualora la discussione di uno dei punti all’o.d.g. necessiti di materiale non facilmente reperibile con la normale dirigenza, sarà cura del D.S. mettere a disposizione del Collegio la documentazione necessaria entro cinque giorni dalla data di convocazione del Collegio.
Ordine del giorno
La comunicazione dell’o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso.
In casi particolari, e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l’o.d.g. può essere integrato.
Il Presidente mette in discussione i punti all’o.d.g. nell’ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. Apre la seduta con le comunicazioni del dirigente scolastico ed informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell’attività dell’istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del dirigente scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.
L’ordine di trattazione dei punti posti all’O.d.G. può essere modificato, su proposta del Presidente o di un membro del Collegio, se nessuno si oppone. In caso di opposizione decide il Collegio, con votazione per alzata di mano.
Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell’o.d.g. della riunione successiva.
Discussione /dibattito
La discussione di ogni punto all’o.d.g. è aperta da una breve presentazione del Presidente che illustra, anche con l’eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l’argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull’argomento oggetto di discussione.
Ogni intervento relativo al singolo punto all’o.d.g., deve favorire la più ampia partecipazione alla discussione.
Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un diritto di replica prima della chiusura dell’argomento dibattuto. Ciascun membro ha diritto di chiedere la verbalizzazione per esteso del pensiero espresso.
Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.
Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull’argomento.
Nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.
Votazione
Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera.
Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente un docente a favore della proposta ed uno contrario.
Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.
Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle previste dalla normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione e per la designazione delle Funzioni Strumentali del POF, nel caso siano presenti più candidature per la stessa funzione strumentale. A tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati).
A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.
Non è consentita l’astensione sulle delibere del Collegio che riguardano adempimenti obbligatori previsti dalle norme.
In caso di parità in una votazione palese, ai fini dell’approvazione prevale il voto del Presidente.
In caso di elezioni di persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d’età.
In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l’altra. Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude il punto all’o.d.g..
I punti trattati e votati non possono essere riammessi alla discussione.
Deliberazione
La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.
Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell’Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.
Sospensione/Aggiornamento della seduta
Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall’orario previsto nella convocazione, il Collegio, a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni.
In tal caso non è possibile integrare il precedente odg.
In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l’aggiunta di ulteriori punti all’odg.
In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all’odg. sui quali il collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell’aggiornamento dei lavori.
Verbale
Il D.S. individua tra i suoi collaboratori il segretario verbalizzante con il compito di redigere i verbali delle riunioni. In caso di assenza del segretario il D.S. nomina un suo sostituto.
Di ogni seduta del Collegio – come prevede il Regolamento adottato dal Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” di Ciampino – viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal Dirigente Scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.
È data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.
La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.
La bozza del verbale da approvare viene inviata via mail e messa a disposizione dei docenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la successiva riunione del collegio, al fine di consentire la richiesta, in forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo.
Le sedute del collegio si aprono con l’approvazione del verbale della seduta precedente che si intende letto se nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale o parziale.
I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne faccia parte.
Il dirigente scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali. Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal collegio costituiscono atti esecutivi definitivi.
Regolamento
Il Collegio dei Docenti può decidere di dotarsi di un Regolamento. Il Regolamento è approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta di un Collegio appositamente convocato.
Il Regolamento, una volta approvato, entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.
Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell’Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal collegio in cui vengono discusse. Numerosi gli istituti che si sono dotati di uno strumento di simile porta organizzativa. Naturalmente quelli che proponiamo come modello sono i regolamenti di due istituti che hanno da anni puntato alla qualità dell’organizzazione della scuola. Il riferimento va al Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” di Ciampino, presieduto dal dirigente scolastico Prof.ssa Emilia D’Aponte; e al Liceo Scientifico Statale “Isaac Newton” di Roma, diretto dal dirigente scolastico Prof.ssa Cristina Costarelli. Esempi, entrambi gli istituti, i loro docenti e i loro presidi, di qualità, passione, determinazione e, principalmente, di buone pratiche.