Il DSGA può votare per le elezioni RSU? Sì, e può anche essere candidato

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Nelle giornate del 14, 15 e 16 aprile sono previste le elezioni per il rinnovo delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie). L’organismo sindacale viene eletto dagli aventi diritto al voto. Gli elettori, nell’ambito della scuola, includono naturalmente il personale docente e il personale ATA. Se il Dirigente Scolastico è categoricamente escluso dall’elettorato attivo e passivo di tale organismo sindacale, qualcuno nutre qualche perplessità sul ruolo del DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi). A scanso di qualsiasi equivoco, quest’ultimo ha pieno diritto ad esprimere il proprio voto e addirittura a candidarsi per essere eletto RSU di istituto.

Cosa è la RSU

Come anticipato, la RSU ha il compito di rappresentare i lavoratori. In ogni scuola, deve essere composta da almeno tre persone, indifferentemente dall’appartenenza al personale docente o ATA. Pur essendo un organismo di natura sindacale, coloro che sono eletti non assumono il ruolo di funzionari sindacali, ma rappresentano l’intera categoria dei lavoratori.

L’incarico è di durata triennale. Scaduto il termine, si decade automaticamente dal ruolo e devono essere individuati i nuovi rappresentanti mediante elezioni.

La Circolare ARAN del 16/01/2025

In merito alle elezioni RSU, l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato la Circ. n. 1/2025 (prot. 553 del 16 gennaio) che ha chiarito la procedura da adottare per il rinnovo delle componenti.

All’interno del documento, vi sono diversi rimandi all’Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 12 aprile 2022.

L’elettorato passivo

Secondo quanto riportato al punto 5) della Circ. n. 1/2025, l’elettorato passivo nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è riconosciuto ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

Il personale a tempo indeterminato che svolga l’attività su due o più istituzioni esercita l’elettorato passivo nella sede di titolarità.

Il personale a tempo determinato di cui sopra che svolga l’attività su due o più istituzioni, esercita l’elettorato passivo nella sede con più ore o, a parità di ore, nella sede che gestisce il contratto.

Esclusi, dunque, i supplenti brevi.

Da quanto emerge dal testo, non possono candidarsi i dipendenti che non hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato al 31 agosto (annuale) o al 30 giugno (fino al termine delle attività didattiche).

Ne segue che coloro che hanno in essere un contratto fino al termine delle lezioni o, in generale, breve e temporaneo, pur essendo dipendenti dell’istituzione al momento delle elezioni RSU, non possono candidarsi.

Altre esclusioni: nessuna menzione speciale per il DSGA

Sempre al punto 5), sono elencate le categorie di soggetti che non sono titolari di elettorato passivo.

Essi sono:

  • i presentatori della lista;
  • i membri della Commissione elettorale;
  • i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati ai punti 1) e 2) del presente paragrafo (cioè, i supplenti brevi);
  • i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

Molti dei dubbi sono stati alimentati da quest’ultima previsione, in quanto sono esclusi i dipendenti a qualifica dirigenziale. Il ruolo di DSGA, però, non possiede questo requisito. Infatti, l’incarico è definito ad elevata qualificazione, ma non assurge a categoria dirigenziale.

Pertanto, l’unica figura all’interno della scuola che si configura come tale è il Dirigente Scolastico. Il DSGA, pur essendo la figura apicale del personale ATA, non gode di tale inquadramento

Pertanto, il DSGA non rientra nelle categorie escluse espressamente dall’elettorato passivo e può liberamente candidarsi.

Ovviamente, sta nel buon senso valutare l’opportunità di procedere in tale direzione, ma un’eventuale candidatura sarebbe assolutamente legittima.

L’elettorato attivo

Se è appurato che il DSGA può essere candidato ed eletto tra le RSU, appare quasi scontato confermare che questi ha pieno diritto al voto.

Il punto 7 della Circolare ARAN richiamata più volte prevede le seguenti esclusioni:

  • il personale con rapporto di lavoro interinale, contratto di formazione e lavoro, ecc.;
  • il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato
  • il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
  • il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati, quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
  • il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”.

Anche in questa ipotesi, non vi è assolutamente traccia di un’esclusione del DSGA. Possiamo quindi togliere ogni dubbio: il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi può essere eletto e può votare per le elezioni RSU.

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