Il dottorato di ricerca non è un titolo abilitante per l’insegnamento nella scuola secondaria. Lettera

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Inviato da Giuseppe Verde – Leggendo le considerazioni condivise dai partecipanti al concorso ordinario, mi è dispiaciuto cogliere nei ragionamenti di molti aspiranti docenti l’evanescenza di un principio generale della attuale scuola europea, faticosamente conquistato alla fine dello scorso secolo. Insegnare è un mestiere e il docente di scuola secondaria è un professionista specializzato.

In particolare, una “promessa” (perché ha superato la prima prova) docente di ruolo scrive con rammarico che il sistema “permette a chi ha un dottorato di ricerca di far parte della commissione di valutazione senza però riconoscergli l’abilitazione nelle materie che dovrà giudicare”.

L’affermazione fa trasparire una grave ignoranza degli ordinamenti e della professione.

Illo tempore furono previsti dal legislatore due distinti percorsi: le scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria, poi TFA ovvero FIT, e il dottorato di ricerca, finalizzato alla formazione per la ricerca e per l’insegnamento a livello universitario.

Il dottorato di ricerca non può costituire abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria perché questo percorso di formazione non è sufficiente ovvero capace a determinare il profilo professionale docente, così come definito dall’art. 27 del CCNL.

Dunque la mia considerazione su questo concorso ordinario: perché una persona che ha scelto un determinato percorso di formazione e di specializzazione, poi sceglie/pretende di fare un altro mestiere? E quale sarà l’impatto sulla comunità scolastica dell’immissione in ruolo di una persona che, forse, non è pienamente consapevole del ruolo che si appresta a ricoprire?

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