Il docente può fare anche l’avvocato, ma compatibilmente con l’orario di servizio. Sentenza del Giudice del Lavoro

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L’ultima sentenza emanata dal Giudice del Lavoro di Bologna il 15 giugno ha sollevato questioni rilevanti in merito alla doppia professione di docente-avvocato.

Come segnala Il Sole 24 Ore, la sentenza ha risposto al provvedimento disciplinare imposto a un docente, sanzionato con la sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per dieci giorni. L’accusa era legata alla presunta incompatibilità tra il suo ruolo di docente e l’attività forense, soprattutto perché aveva difeso un cliente contro la sua stessa amministrazione.

Il Tribunale bolognese ha voluto chiarire un punto fondamentale. Dall’anno 1933, la legge prevede l’incompatibilità tra la professione di avvocato e qualunque impiego pubblico retribuito dallo Stato. Tale normativa è stata confermata anche nel 1957.

Tuttavia, nel 2012, una modifica legislativa ha introdotto la possibilità per i docenti di materie giuridiche di esercitare la professione legale. Questa modifica, che ha resistito alle continue evoluzioni della legge, sottolinea l’importanza della tutela dell’insegnamento e della ricerca, considerati prevalenti e non in conflitto con l’esercizio dell’attività legale.

Secondo la sentenza del giudice bolognese, l’attività legale è quindi compatibile con il ruolo di docente, a patto che sia autorizzata dal direttore didattico o dal preside. Il giudice ha inoltre specificato che l’attività legale non deve interferire con le responsabilità didattiche e deve essere compatibile con gli orari di insegnamento e servizio. Nel caso esaminato, il docente aveva regolarmente richiesto e ottenuto tale autorizzazione.

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