Il docente neo assunto in ruolo può accettare un incarico a tempo determinato: ecco i casi e cosa comporta per la carriera

Anche il neo immesso ruolo può accettare una supplenza a tempo determinato nell’anno in cui dovrebbe svolgere l’anno di prova? Vediamo in quali casi.
Luca scrive
Ho ricevuto nomina in ruolo da concorso ordinario DDG 85/2018 per a.s. 2019/2020 su classe A050 e dovrei svolgere l’anno di prova. E’ possibile, in base all’articolo 36, accettare già da quest’anno (ed eventualmente per altri due) supplenze al 30/6 o al 31/8 su altra classe di concorso (A028) ed in provincia diversa da quella della nomina in ruolo, “congelando” il ruolo?
Art. 36 CCNL 2007
Ai sensi di tale articolo il personale docente con contratto a tempo indeterminato può accettare (per una durata non inferiore ad un anno scolastico e nell’ambito del comparto scuola) contratti di lavoro a tempo determinato, in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, mantenendo per complessivi 3 anni la titolarità della sede.
L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della normativa stabilita dal CCNL 2006-09 per il personale supplente (es. permessi e malattia), fatti salvi i diritti sindacali.
Inoltre:
- per “durata non inferiore ad un anno scolastico” si intende che la supplenza può essere disposta sia sui posti vacanti che disponibili (31 agosto – 30 giugno);
- la perdita della titolarità avviene allorché si sia compiuto il terzo anno in qualità di supplente e, ovviamente, l’interessato non sia rientrato nella sede di titolarità, avendo accettato per la quarta volta la nomina a supplente;
- con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato si dovrà presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità.
Neo assunti in ruolo
Anche il docente neo-assunto in ruolo può optare per il conferimento di supplenza ai sensi dell’art. 36 citato, ricorrendone ovviamente le condizioni, e in questo caso, però, è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso di titolarità.
Questo perché il 2° comma, del suddetto articolo del Ccnl, prevede che al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.
Conclusione
Il collega che ci scrive accetterà ora la nomina in ruolo con l’effettiva presa di servizio il 2 settembre e successivamente potrà accettare una eventuale supplenza al 30/6 o 31/8 da graduatoria di istituto in diversa classe di concorso o ruolo rispetto a quello di attuale titolarità.
Essendo però questa una supplenza a tutti gli effetti rinvierà l’anno di prova al rientro nel posto di titolarità.
E’ utile precisare che se la supplenza avviene dalla Graduatoria ad esaurimento, ovviamente per altra classe di concorso rispetto a quella di immissione, in considerazione del fatto che la cancellazione dalle altre eventuali graduatorie a esaurimento in cui il docente di ruolo è presente avviene allorché si sia validamente costituito il rapporto di impiego, l’applicazione dell’art. 36 è limitata ai neo immessi in ruolo che, per il solo anno scolastico 2019/2020 (o di riferimento), possono accettare rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a un anno, in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso.
Non si tratta tecnicamente di un “congelamento” del ruolo (che di fatto non esiste) ma di una espressa possibilità prevista dal CCNL che permette a tutti, anche al neo immesso di ruolo, di accettare supplenze a tempo determinato con possibilità, in questo caso, di rinviare l’anno di prova.
E’ bene precisare che rinviando l’anno di prova si rinvia di conseguenza tutta la progressione di carriera normalmente prevista, e che l’accettazione della supplenza con art. 36 non fa maturare la continuità di servizio e gli anni di supplenza andranno calcolati come anni di pre ruolo e non di ruolo ai fini del punteggio nella graduatoria interna di istituto.
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