Il docente in graduatoria ha il diritto di verificare la valutazione dei titoli degli altri docenti?

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Si stanno susseguendo ultimamente diverse pronunce della giustizia amministrativa che interessano il principio della trasparenza amministrativa e dell’accesso agli atti a favore del personale inserito in graduatoria per verificare i titoli di chi presente nelle stesse. Pronunce i cui principi di diritto interessano indistintamente ATA e docenti, a prescindere chiaramente dal caso di specie oggetto specificamente del contenzioso in commento.

La questione

Con il ricorso il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti dallo stesso avanzata al Ministero dell’Istruzione per ottenere la visione ed il rilascio di copia della documentazione riferibile agli altri partecipanti alla selezione, per titoli, finalizzata alla formazione di graduatorie del personale docente da destinare all’estero. Il ricorrente, ha effettuato una prima richiesta di accesso che è stata solo parzialmente accolta dal Ministero. In conseguenza del ricorso presentato a questo T.A.R., con sentenza n. 4058/2020, resa nell’ambito del giudizio r.g. n. 13640/2019, ha poi ottenuto l’ostensione dei documenti chiesti. Una volta esaminati gli atti ricevuti, il ricorrente ha rilevato alcune criticità, in particolar modo riferibili ai titoli dichiarati dai concorrenti collocati in posizione migliore in graduatoria, ossia dal primo al quarto posto. Per tali ragioni, ha formulato un’istanza di intervento in autotutela, chiedendo contestualmente l’accesso ai titoli presentati dai prefati concorrenti, elencandoli dettagliatamente. Nessuna risposta è stata fornita dal Ministero a quest’ultima domanda, con conseguente formazione del silenzio-rigetto contemplato dall’art. 25, co. 4, primo periodo, della legge n. 241/90, oggetto di impugnazione nell’odierno giudizio.

Il docente in graduatoria ha il diritto di verificare la valutazione dei titoli degli altri docenti?

Con sentenza del 15/02/2021 N. 01786/2021 REG.PROV.COLL. Il TAR del Lazio afferma chiaramente che “il mancato accesso agli atti, dovuto al silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso formulata, risulta essere lesivo sia del diritto di parte ricorrente di verificare se nella sua sfera giuridica soggettiva si siano registrati dei pregiudizi riconducibili alla valutazione dei titoli degli altri candidati e sia, in via più generale, dell’interesse alla tutela dei principi costituzionalmente garantiti di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione. Sussiste, invero, un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente ad accedere agli atti chiesti, così come contemplato dalla legge generale sul procedimento amministrativo, non venendo in rilievo nessuno dei casi in cui il legislatore ha tassativamente previsto la possibilità di escludere l’esercizio del diritto di accesso (art. 24, l. n. 241/90).” Concludendo, accogliendo il ricorso del ricorrente come difeso dal proprio legale che “per le ragioni suesposte, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del silenzio-rigetto formatosi ed accertamento del diritto dea ricorrente a prendere visione ed estrarre di copia di tutti gli atti chiesti con l’istanza di accesso agli atti”.

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