Il docente di sostegno può sostituire il collega assente della propria classe? Sì, ma solo in casi eccezionali

La sostituzione dei docenti curricolari assenti è uno dei temi che da sempre genera dibattiti e richieste di chiarimenti. In particolar modo, quando il processo coinvolge il docente di sostegno.
A tal proposito, un lettore ci scrive: “Sono un insegnante specializzato per il sostegno e dopo abbastanza anni nel settore mi ritrovo ancora oggi nel 2025 a discutere di vecchi e mai chiariti problemi. Per essere conciso porgo subito la questione: alla data odierna (23/01/2025), l’insegnante di sostegno, quando è assente il docente curricolare ed è presente l’alunno come persona con disabilità, può stare da solo in classe se il curricolare è assente (soprattutto nelle ultime due ore del tempo pieno dalle 14:10 alle 16:10)? Fino a qualche tempo fa, io ero convinto che ciò non potesse accadere e, forse, ci sono state nuove disposizioni che ho saltato di recepire. Chiedo questo perché nella scuola dove lavoro, coloro che si occupano delle sostituzioni affermano che la problematica suddetta è legalmente e legittimamente applicabile e consentita”.
La contitolarità della classe da parte del docente di sostegno
Partiamo da un presupposto fondamentale: l’insegnante di sostegno è contitolare della classe assegnata. È infatti ancora erroneamente diffusa la convinzione che tale figura sia istituita a supporto esclusivo dell’alunno con disabilità.
In realtà, come stabilito dall’art. 13 c. 6 della legge quadro in materia (l. 104/92) “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.”
Inoltre, quando il lettore parla di “stare da solo in classe”, significa assumere la piena titolarità della classe in quelle ore di lezione come sostituto del docente curricolare, assumendone obblighi e responsabilità”
Di regola, il docente di sostegno non deve sostituire i colleghi assenti
Chiarito ciò, ci sono altri aspetti significativi da considerare. Secondo le Linee guida ministeriali per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.
In aggiunta, anche le linee guida concernenti la definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI pubblicate nel 2021 escludono impieghi impropri come l’uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all’alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti.
Il contenuto della Nota prot. n. 9839/2010
Dunque, di norma, il docente di sostegno non può essere distratto dal suo incarico. E quindi non potrebbe stare da solo in classe, anche se si tratta della sua di cui è contitolare. Ci sono però dei casi in cui la sostituzione dei colleghi curricolari è legittimamente consentita. Questa possibilità trova giustificazione nella Nota protocollare n. 9839 dell’8 novembre 2010. Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Ma quali sono i casi eccezionali?
Leggendo il testo della nota, è dunque evidente che la regola base sia quella di evitare l’utilizzo dei docenti di sostegno per le sostituzioni dei colleghi curricolari assenti, a meno che non vi siano casi eccezionali che impediscano di trovare altre soluzioni. Ad esempio:
• l’assenza dell’alunno con disabilità. In tal caso, l’eventuale sostituzione da parte del docente di sostegno non lederebbe il diritto allo studio e all’inclusione scolastica dello studente;
• l’impossibilità di ricorrere a personale in esubero o con ore a disposizione;
• l’impossibilità di attribuire ore eccedenti per superamento del limite delle risorse assegnate o per mancata disponibilità da parte dei docenti in quanto l’accettazione è su base volontaria.
Pertanto, se si dovesse verificare una di queste condizioni, è considerata legittima l’attribuzione della sostituzione in quanto rientrante in uno dei casi eccezionali richiamati dalla nota protocollare del 2010.
La situazione specifica dell’alunno con disabilità
Attenzione, però, ogni situazione è diversa l’una dall’altra. Si pensi infatti all’ipotesi in cui l’alunno con disabilità richieda un costante supporto da parte del docente di sostegno. In tale eventualità, quest’ultimo non può essere “svincolato” dal suo incarico, in quanto si correrebbe un serio rischio di violazione dei diritti dello studente. Diversa è l’ipotesi in cui l’alunno con disabilità possieda un certo grado di autonomia: in questo caso, è del tutto possibile la sostituzione nei termini esposti.
Conclusioni
Pertanto, rispondendo al quesito del lettore, in condizioni ordinarie il docente di sostegno non deve essere chiamato a sostituire il collega curricolare assente, anche se trattasi della sua classe. Bisogna però incrociare tale assunto con tutte le altre casistiche.
Nella domanda è specificato che nel caso di specie l’alunno è presente a scuola. Dunque, la sostituzione può essere considerata legittima solo se non vi è nessun altro modo per provvedere alla sostituzione del collega curricolare, risultando impossibile per la scuola ricorrere a personale in esubero, a personale con ore a disposizione o attribuendo ore eccedenti.
La situazione cambia nuovamente se le condizioni dell’alunno con disabilità richiedono un supporto così specifico da non poter consentire in nessun caso la sostituzione.
Infine, si precisa che a nulla rileva il fatto che si tratti delle ultime ore del tempo pieno: la normativa tratta la fattispecie generale, senza riferimenti specifici agli orari di servizio.