Il docente di sostegno deve seguire l’alunno anche nelle discipline che non ricadono nelle ore assegnate?

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Il processo di integrazione e apprendimento degli alunni con disabilità avviene attraverso il PEI (Piano educativo individualizzato), esso va elaborato e redatto entro il 31 ottobre e la verifica finale viene fatta a giugno anche se durante l’anno, attraverso verifiche periodiche, è possibile apportare delle modifiche.

Queste scadenze sono previste nel decreto legislativo 66/2017 e continuano a rimanere in vigore in quanto oggetto della bocciatura da parte del Tar Lazio è stato il decreto interministeriale 182/2020. Rimangono in vigore anche le norme sul GLO, infatti il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 66, ha stabilito quanto segue:

Art. 7 comma 2, il PEI è elaborato e approvato dal GLO (dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) ed esplicita le modalità’ di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.

Art.9 comma 10, “Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. …”

Iter attribuzione ore di sostegno

Le proposte delle attribuzioni delle ore di sostegno agli alunni con disabilità vengono fatte dal GLO, spetta poi al Dirigente scolastico, formalizzarle e chiederle all’USR di competenza.

Saranno poi gli USR ad attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle proposte.

Come previsto dalle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità pubblicate nel 2006 dal Ministero della Pubblica Istruzione, il Dirigente Scolastico, nell’esercizio del suo ruolo di garante della qualità dell’offerta formativa in materia di integrazione scolastica, per la realizzazione operativa delle attività concernenti l’integrazione scolastica, può individuare una figura professionale di riferimento (figura strumentale), infatti in ogni Istituto c’è almeno un docente delegato dal dirigente scolastico per l’inclusione degli studenti con cui possono rapportarsi le famiglie dell’alunno disabile sia per l’iscrizione all’istituto dello stesso sia per tutte le informazioni che necessitano durante il percorso scolastico del proprio figlio .

I compiti del coordinatore per il sostegno sono regolamentati dalle singole istituzioni scolastiche, e, in genere, sono:

  • convocare e presiedere le riunioni del gruppo di lavoro disabilità
  • collaborare con il dirigente scolastico e il gruppo di lavoro sui bisogni speciali d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e delle relative ore di sostegno;
  • organizzare e programmare gli incontri tra Aziende di servizi alla persona, scuola e famiglia;
  • partecipare agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale, con gli operatori sanitari;
  • fissare il calendario delle attività del gruppo di lavoro disabilità, di quelle di competenza dei Consigli di Classe che riguardano gli alunni in situazione di disabilità;
  • coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate;
  • gestire i fascicoli personali degli alunni diversamente abili;
  • gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al fine di perseguire la continuità educativo-didattica;
  • favorire i rapporti tra Enti Locali e Ambito territoriale;
  • richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari;
  • promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento.

Il referente per il sostegno è un docente di sostegno; la retribuzione per le funzioni svolte viene definita in sede di contrattazione d’Istituto.

Attribuzione di ore di sostegno inferiore alle 18 ore

È ad inizio ad anno scolastico che nelle riunioni preliminari tra il coordinatore di sostegno e il gruppo dei docenti di sostegno avviene l’assegnazione dei casi e la ripartizione delle ore con il relativo orario provvisorio. Può accadere che a un docente di sostegno possano essere attribuiti due o più casi per completare le 18 ore e spesso ciò può creargli un certo disorientamento in quanto potrebbe non riuscire a supportare l’alunno nel suo completo percorso di apprendimento e inclusione.

Stabiliamo subito che quegli alunni ai quali sono stati assegnati un numero inferiore di 18 ore, sono coloro che non presentano delle gravi condizioni di disabilità.

Inoltre è il Pei ad evidenziare le esigenze didattiche – educative dell’alunno e le aree di intervento su cui occorre intervenire per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il docente di sostegno seguirà l’alunno disabile e svolgerà il suo percorso didattico nelle ore che gli sono state affidate, dando il supporto in quelle discipline in cui è presente e che indubbiamente saranno quelle in cui l’alunno ha rilevato delle carenze.

L’orario del docente di sostegno, condiviso anche con il Consiglio di classe, potrà subire delle modifiche durante l’anno scolastico sempre se dovessero verificarsi delle esigenze diverse ai bisogni dell’alunno.

Ricordiamo inoltre che Il Ministero d’Istruzione, nella Nota 487 sull’ Organico docenti a.s. 2020/2021 comunicava che le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’articolo 5 del D.P.R. 81/2009 e che al comma 2 esplica quanto segue:

“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché’ sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.

Specificato il numero con non più di 20 alunni per classe, in presenza di alunni con disabilità, la Circolare Ministeriale 63/11 chiarisce che una prima classe non può avere più di 20 alunni in presenza di uno con certificazione di “gravità” (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) o di due “non gravi” (articolo 3, comma 1 della medesima Legge 104/92).

Ciò sta a significare che la norma prevede la presenza di più di un alunno con disabilità all’interno di una stessa classe, per cui necessariamente ci saranno più docenti di sostegno in quella classe, in compresenza nelle stesse ore o diverse e tale situazione potrebbe contribuire a far sì che l’alunno ottenga il suo supporto anche nelle ore in cui il docente assegnatogli non sia in orario.

Del resto l’obiettivo di tutti i docenti è rendere l’ambiente di apprendimento sereno e far sì che tutti gli alunni raggiungano il loro successo formativo e anche se al docente di sostegno sono assegnate solo poche ore , ciò non significa che gli altri docenti titolari della classe non possano supportare il percorso di apprendimento dell’alunno con disabilità, anche alla luce delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 66/2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

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