Il docente coordinatore di classe può ricoprire contemporaneamente l’incarico di segretario, ma a determinate condizioni

Il Consiglio di classe è uno dei principali organi collegiali della scuola, già presente nel DPR 31 maggio 1974 n. 416 e poi confermato nel D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297. È composto “dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate” (art. 5 Testo Unico).
I consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico. Quest’ultimo, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, ha il potere di delegare alcuni specifici compiti (art. 25 c. 5 del D. Lgs. 165/2001).
Ed è proprio da tale passaggio che, indirettamente, nasce la figura del docente coordinatore di classe, non espressamente prevista normativamente e neppure menzionata dal CCNL.
Ancora diverso è il ruolo di segretario, attribuito dal Dirigente Scolastico e che non può essere rifiutato se non per impedimento oggettivo.
Dunque, coordinatore e segretario, nella prassi assai diffusa, sono incarichi ricoperti da due docenti distinti appartenenti al consiglio di classe a cui ci si riferisce. Qualcuno però si domanda se sia possibile far convergere le due funzioni presso lo stesso insegnante, che ricoprirebbe entrambe le mansioni.
Il coordinatore di classe e il Presidente del Consiglio di classe: le differenze
Come spiegato in premessa, il coordinatore non è una figura istituzionalizzata, nascendo dalle esigenze organizzative dell’istituto. Infatti, il Dirigente Scolastico, soprattutto nelle realtà frequentate da tanti studenti, non può seguire in maniera approfondita gli aspetti legati ad ogni singolo gruppo-classe. Ecco perché è sovente utilizzata l’opportunità concessa dal D. Lgs. 165/2001.
Attenzione a non creare confusione tra il coordinatore e il Presidente del consiglio di classe: il primo può essere un docente appartenente al gruppo-classe a cui vengono demandate delle specifiche funzioni che devono essere esplicitate nel decreto di nomina; il secondo è invece lo stesso Dirigente Scolastico, il quale può delegare tale compito in occasione delle riunioni dell’organo collegiale al medesimo coordinatore (come accade nella stragrande maggioranza dei casi) o ad altro docente da lui incaricato.
Il ruolo del segretario verbalizzante
Rispetto al coordinatore, il ruolo di segretario verbalizzante è previsto dalla normativa vigente. Nello specifico, l’art. 5 c. 5 del D. Lgs. n. 297/1994 prevede che “le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”. Ovviamente, in luogo del direttore didattico e del preside, è il dirigente scolastico a designare i docenti.
Così come il Presidente, il segretario può essere individuato per l’intero anno scolastico o, in alternativa, a rotazione durante le varie sedute. La nomina può avvenire per iscritto, tramite una seduta collegiale o mediante pubblicazione di una circolare.
L’obbligatorietà o meno degli incarichi
Mentre per il ruolo di coordinatore è necessaria l’accettazione della nomina, le figure di segretario e di Presidente del consiglio di classe sono “obbligatorie”, in quanto la seduta non potrebbe essere considerata valida. A meno che non vi siano motivate eccezioni debitamente documentate, dunque, il docente non può legittimamente astenersi dallo svolgimento di tali mansioni.
La verbalizzazione rappresenta un momento costitutivo del consiglio: senza di essa, non può esistere, anche perché mancherebbe il documento che certifica le decisioni dell’organo. Non solo: ai fini della validità, deve sussistere la firma di entrambi.
La firma sui verbali deve necessariamente essere duplice
E veniamo al punto cruciale. Come spiegato poc’anzi, ai fini della validità di una seduta del consiglio di classe, sono necessarie le sottoscrizioni di due persone differenti. Nella prassi diffusa, le figure di coordinatore e segretario sono attribuite a due docenti del consiglio diversi sia per questa ragione pratica, ma anche per meglio distribuire i compiti.
Vi sono però delle situazioni o delle necessità per cui far coincidere le due figure potrebbe risultare vantaggioso ed efficace. Va subito detto che uno stesso docente può svolgere contemporaneamente e senza alcuna incompatibilità le due funzioni all’interno dello stesso consiglio.
Resta, però, il nodo della doppia firma. In realtà, il problema non si pone nell’ipotesi in cui, durante le sedute, il Dirigente Scolastico dovesse essere sempre presente. In tali casi, infatti, il Presidente sarebbe quest’ultimo ed il segretario verbalizzante il docente che assume contestualmente l’incarico di coordinatore.
E se il Dirigente Scolastico è assente?
In questo caso, le due figure, quella di Presidente e di segretario, devono essere necessariamente distinte. E questo potrebbe provocare dei problemi organizzativi. Infatti, in questa situazione specifica, se il coordinatore presiede la seduta, allora dovrà essere nominato un altro docente del consiglio di classe come segretario verbalizzante. Viceversa, il docente che ha il doppio incarico dovrebbe verbalizzare e a presiedere la seduta dovrebbe esserci un altro insegnante nominato dal Dirigente Scolastico.
Dunque, uno stesso docente può svolgere il doppio incarico
Dunque, in linea di principio, le figure di coordinatore e di segretario possono coesistere nella stessa persona. Si pongono però numerosi problemi di carattere pratico, soprattutto perché in alcune realtà il Dirigente Scolastico non riesce a partecipare a tutti i consigli di classe (essendo anche spesso fissati in contemporanea).
Ma perché dovrebbero coesistere?
Perché si tratta di funzioni diverse. Il coordinamento attiene alla parte organizzativa e relazionale, principalmente focalizzata su famiglie e studenti. L’incarico di segretario verbalizzante è invece specifico sulla parte formale della seduta. Dunque, metterli insieme non rappresenterebbe alcuna incompatibilità e potrebbe portare benefici, in quanto un’unica figura si troverebbe a gestire le attività del gruppo-classe, riducendo quei tempi che sono necessari per eventuali confronti tra coordinatore e segretario. Inoltre, la necessità si può rilevare soprattutto nelle classi quinte delle scuole secondarie di II grado, in cui la stesura del documento del 15 maggio può risultare impegnativa.
La retribuzione degli incarichi
Gli incarichi di Presidente e di segretario, essendo obbligatori, non sono di norma retribuiti. Il primo, in particolare, come già spiegato coincide spesso con il coordinatore e dunque difficilmente può essere prevista una retribuzione specifica per la sola funzione di Presidente. Il secondo, invece, può essere retribuito mediante FIS, con compenso da definire nella contrattazione integrativa di istituto. Pur non essendo dovuta, una retribuzione è auspicabile, in quanto il carico di lavoro annuale diviene significativo, soprattutto in alcune classi.
Per il coordinamento, trattandosi di attività aggiuntiva, è invece prevista una retribuzione, anche qui variabile di scuola in scuola in base alla contrattazione integrativa e sempre ricorrendo al FIS. In caso di doppio incarico, il docente dovrà percepire i compensi separatamente, trattandosi di funzioni diverse.