Il docente CLIL, gli organi collegiali e le loro specifiche competenze: alcune precisazioni normative
Un docente di metodologia CLIL in servizio nella scuola secondaria di secondo grado, sia nei licei che negli istituti tecnici, per potere rendere agli allievi ciò che la ratio della disciplina in oggetto contiene, deve innanzitutto possedere una conoscenza generale della letteratura riguardante la metodologia CLIL per essere in grado di pianificare e organizzare dei moduli CLIL secondo gli obiettivi previsti dalla normativa vigente e in riferimento al tipo di indirizzo scolastico di riferimento.
A questo si aggiunge la capacità nella gestione della classe, nell’uso delle tecnologie più adatte per sviluppare le competenze degli studenti, nella selezione dei materiali autentici da usare in classe, come anche quella di trovare delle risorse disponibili per gli studenti al fine di verificare e valutare il processo di apprendimento e i risultati prodotti dagli stessi studenti. Tutto ciò risulta possibile se vengono messe in atto le reali specifiche competenze a lui richieste.
A tal proposito il MIUR precisa essere che le competenze specifiche del docente CLIL sono divise in tre specifici ambiti.
Ambito linguistico: competenza linguistica C1 in lingua straniera (B2 fase transitoria); competenze linguistiche adeguate alla gestione di materiali disciplinari in lingua straniera; padronanza della micro-lingua (lessico, tipologie discorsive, generi testuali ecc.) e capacità di trattare nozioni e concetti in lingua straniera.
Ambito disciplinare: utilizzare i saperi disciplinari coerentemente con gli aspetti formativi dei curricula nelle materie relative allo specifico ordine scolastico; trasporre in chiave didattica le nozioni disciplinari integrando la lingua e i contenuti.
Ambito metodologico-didattico: progettare percorsi CLIL in collaborazione con i docenti di lingua straniera e di altre discipline; reperire, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare le lezioni CLIL facendo uso anche di risorse tecnologiche e informatiche; realizzare autonomamente un percorso CLIL impiegando metodologie e strategie che abbiano come obiettivo l’apprendimento attraverso una lingua straniera; elaborare e utilizzare sistemi di valutazione condivisi e integrati in accordo con la metodologia CLIL.
Oltre alle competenze per ambiti stabilite dal MIUR, ci sono altri riferimenti normativi riguardanti l’uso della metodologia CLIL nella scuola secondaria di secondo grado?
Ulteriori norme operative sull’impiego del CLIL nelle scuole secondarie di secondo grado come metodologia didattica sono giunte attraverso la nota della Direzione Generale del MIUR per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica n. 4969 del 25 luglio 2014, la quale ha indicato già delle “norme transitorie” per l’insegnamento CLIL finalizzate a permettere una introduzione graduale dell’insegnamento della DNL (Disciplina Non Linguistica) in lingua straniera, considerato che le attività di formazione avrebbero richiesto più anni per far acquisire ad un ampio numero di docenti i risultati formativi richiesti.
La Direzione Generale sin da subito ebbe a suggere, per l’avvio della metodologia CLIL, una programmazione da parte del docente della disciplina non linguistica concordata anche con l’insegnante di lingua straniera e/o ove presente, con il conversatore di lingua straniera e con l’assistente linguistico, anche tenendo conto degli orientamenti forniti nelle INDICAZIONI NAZIONALI per i Licei e nelle LINEE GUIDA per gli Istituti Tecnici.
Come le scuole possono attivare l’uso di tale metodologia didattica?
In riferimento al quinto anno dei Licei non linguistici viene suggerita l’attivazione in classe quinta preferibilmentedel 50% del monte ore della DNL veicolata in lingua straniera. Questo passaggio indica che il limite del 50% va inteso come un’indicazione operativa, da adattare sulle competenze possedute dalla classe dopo aver attentamente valutato la conoscenza della/e lingua/e straniera/e studiata/e, e non come indicazione vincolante. Ciascun consiglio di classe, nell’ambito dell’autonomia didattica, può strutturare l’uso di tale metodologia adeguata sia al contesto della classe che ai reali bisogni formativi della stessa, non prescindendo dagli obiettivi specifici di apprendimento di ciascun indirizzo scolastico, liceo o tecnico che sia.
In riferimento a ciò, le norme transitorie della nota n. 4969/2014 offrono alcune indicazioni operative in relazione all’attivazione dei percorsi CLIL specificando che: “l’introduzione della metodologia CLIL comporta il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema scolastico, quali il Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti Disciplinari, i Consigli di Classe, il docente di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera, il conversatore in lingua straniera e, ove presente, l’assistente linguistico”.
Quali sono allora i compiti di queste figure operanti nella scuola per un corretto uso della metodologia CLIL?
Il Dirigente scolastico in prima battuta “ha il compito di individuare i docenti con le più elevate competenze sia linguistiche che metodologiche CLIL da destinare alle prime esperienze di attivazione della DNL in lingua straniera. Tra le sue iniziative può prevedere anche la costituzione o l’adesione a reti di scuole che abbiano come finalità lo sviluppo di pratiche di insegnamento CLIL”. Per il raggiungimento di tale scopo egli “potrebbe favorire attività e iniziative di mobilità e scambi di docenti e studenti, anche attraverso progetti finanziati con fondi europei, al fine di promuovere l’internazionalizzazione del piano dell’offerta formativa”.
L’introduzione del CLIL, infatti, passa anche attraverso la creazione di reti di scuole, peraltro già prevista dal Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 (art. 7), perché queste siano “finalizzate a condividere risorse umane e materiali ed esperienze e, nella migliore delle ipotesi, lezioni CLIL tra classi o gruppi di studenti di scuole diverse”.
Per quanto riguarda gli organi collegiali, il Collegio dei docenti è chiamato a “definire i criteri per l’individuazione delle discipline da destinare all’insegnamento secondo la metodologia CLIL e attivare i Dipartimenti con indicazioni funzionali alla progettazione di percorsi CLIL, anche in riferimento alle strategie e alle modalità attuative precedentemente menzionate”.
I Dipartimenti Disciplinari, da parte loro, “sono chiamati a individuare modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL, soprattutto nella fase di definizione dei nuclei disciplinari da veicolare in lingua straniera e relative modalità di realizzazione”.
Ai Consigli di Classe viene richiesto di “lavorare in sinergia e nell’ottica del confronto e del supporto reciproco, in tutte le fasi di progettazione ed implementazione dell’insegnamento della DNL in lingua straniera”.
Per quanto concerne, invece, il ruolo del docente di lingua straniera, dell’eventuale conversatore in lingua straniera e dell’eventuale assistente linguistico, “non è previsto un diretto coinvolgimento attraverso forme di compresenza o codocenza, anche se è auspicabile una interazione al livello progettuale. Va osservato infatti, che queste figure professionali rivestono un ruolo fondamentale all’interno del Consiglio di Classe, soprattutto per le sinergie che potrebbero essere create con il docente DNL […]. Esse potranno infatti fornire preziosi ed imprescindibili strumenti per l’analisi del profilo della classe in relazione alle competenze linguistico-comunicative e per una progettazione condivisa e pienamente rispondente ai bisogni formativi degli studenti, oltre a suggerire tecniche e modalità di insegnamento CLIL”.
Il documento suggerisce pertanto “la costituzione di veri e propri team CLIL (docente di DNL, docente di lingua straniera, eventuale conversatore di lingua straniera o assistente linguistico), finalizzati allo scambio e al rafforzamento delle reciproche competenze”.