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Il docente che non ha comportamento consono anche al di fuori della scuola può essere sospeso, assegnato a compiti diversi e licenziato. Cosa si intende?

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Un interessante pronunciamento della Cassazione su un caso di un licenziamento di un docente, diviene occasione per pronunciare il principio di diritto in materia di sanzioni disciplinari e comportamenti extralavorativi che il personale in  è tenuto ad osservare.

La questione

Il MIUR, nell’applicare la sanzione disciplinare, nei confronti del docente, motivava evidenziando la commissione di atti in grave contrasto con i doveri scaturenti dalla funzione docente, la reiterazione degli stessi ed affermando che la sanzione espulsiva era l’unica idonea a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa, oltre che coerente con i canoni di imparzialità uguaglianza, proporzionalità e adeguatezza. Il licenziamento è stato impugnato in sede giudiziale dal docente e la sua domanda, dapprima respinta dal Tribunale è stata invece accolta dalla Corte d’Appello che ha condannato il MIUR alla reintegrazione del docente ed al risarcimento del danno. La Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di condanna irrevocabile per fatti di particolare gravità puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, si applica la sanzione della sospensione per sei mesi e la successiva utilizzazione in compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva connessa alla funzione educativa, alla condizione peraltro che gli atti commessi risultassero non conformi ai doveri specifici della funzione e denotassero l’incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti educativi del proprio ufficio. La Corte d’Appello ha altresì rilevato come la destituzione fosse prevista dall’art. 498 d. lgs. 297/1994 solo, per quanto qui interessa, rispetto ad atti in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione o attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie. Si pronuncia su ciò la Cassazione Civile con Sent. Sez. L Num. 28976/2022.

Prima della destituzione si deve valutare la possibilità di impiegare il personale in altri compiti
In mancanza di prova che solo con la rimozione del ricorrente si potesse garantire la serenità dell’ambiente scolastico e l’immagine della scuola e non potendosi affermare che le condotte risultassero incompatibili con il pubblico impiego tout court, qualsivoglia fosse la mansione esercitata dal dipendente, la Corte d’Appello riteneva la sanzione della destituzione illegittima, per non avere la P.A. valutato un eventuale utilizzo dell’impiegato in compiti diversi dall’insegnamento.

La funzione docente
L’art. 395 del d. lgs. 297/1994, definendo il contenuto della funzione docente, fa riferimento ad essa come «esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
In proposito, sembra non potersi dubitare che il contributo alla formazione umana della persona altrui, specie dei giovani, se ovviamente si manifesta ampiamente con la trasmissione ad essi di nozioni, inevitabilmente transita anche attraverso l’esempio comportamentale, primariamente in ambito scolastico, ma inevitabilmente anche extrascolastico, nella misura in cui le condotte private possano risultare di conoscenza diffusa.

La commissione di un reato extralavorativo non è coerente con la funzione docente
Non sembra neppure necessario argomentare più di tanto sul fatto che la commissione di un grave reato extralavorativo non possa essere considerato coerente con la funzione docente, perché essa costituisce nei fatti la nitida negazione dei menzionati connotati di contributo alla «formazione umana».
Anzi, a ben vedere, osserva la Cassazione, proprio l’ampia portata del concetto di funzione docente giustifica la norma – come si vedrà di favore – dell’art. 496, che consente la salvaguardia del posto, nonostante la gravità dei fatti, quando l’incompatibilità sia solo con la docenza e non con altre attività.

Le norme disciplinari sulla funzione docente
Ciò posto, rilevano i giudici, le norme disciplinari che regolano la fattispecie della violazione dei doveri riguardanti la funzione docente si articolano in una prima fattispecie, distinta solo per gravità, consistente nella sospensione fino a un mese (art. 494) o fino a sei mesi (art. 495) per atti «non conformi» ai doveri ed alla correttezza.
Una seconda fattispecie, continua la Cassazione, è invece quella dell’art. 496 delineata sia attraverso una soglia di gravità (commissione di reati rispetto ai quali sia previsto la pena edittale non inferiore nel massimo tre anni) ed una connotazione specifica, data dal fatto che le condotte, parimenti definite come «non conformi», siano tali da denotare l’incompatibilità con l’esplicazione del rapporto educativo. In tale ipotesi – e su ciò si tornerà – la norma prevede che dopo il semestre di sospensione vi sia l’utilizzazione nello svolgimento di compiti diversi da quelli della funzione docente, presso l’Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali.
Infine, concludono i giudici, vi è la menzionata ipotesi della destituzione (art. 498) propria sia di atti in «grave contrasto» rispetto ai «doveri inerenti alla funzione», sia del caso più generico di attività dolosa che abbia portato «grave pregiudizio» alla scuola, alla P.A. o agli utenti del servizio.

Il principio di diritto della Cassazione

«costituisce dovere afferente alla funzione docente, intesa nella sua pienezza, anche quello di evitare comportamenti extralavorativi che si manifestino attraverso la commissione di reati e che, qualora diffusamente noti, si pongano in contrasto con il dovere, sancito dall’art. 395 d. lgs. 294/1994, di contribuire alla formazione umana della personalità dei giovani»; «in tema di sanzioni disciplinari per i docenti della scuola pubblica, in base alle norme di cui agli artt. 494 e ss. d. lgs. 297/1004, la cui persistente applicazione è stata prevista dalla successiva contrattazione collettiva, l’ipotesi di cui all’art. 496 del citato d. lgs. (sospensione per sei mesi con successivo spostamento a mansioni amministrative, nel caso della commissione di reati puniti con pena edittale non inferiore nel massimo a tre mesi e di condotte tale da denotare l’incompatibilità con la prosecuzione della funzione docente) costituisce fattispecie che consente al dipendente di evitare il licenziamento, a condizione tuttavia che i comportamenti accertati, per la loro concreta manifestazione, non siano tali da determinare, secondo il disposto del successivo art. 498, un grave contrasto con i doveri della funzione docente, da apprezzare sulla base di una completa valutazione di tutti i connotati concreti delle condotte contestate in relazione alle caratteristiche proprie della funzione stessa e a condizione, altresì, che le medesime condotte non siano tali da risultare parimenti incompatibili con la persistenza del vincolo fiduciario e, con esso, del rapporto di lavoro anche in altro settore».

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