Il DL 71/24 porta percorsi di specializzazione per chi ha preso il titolo all’estero in attesa di riconoscimento. Anief ricorda che la norma arriva per incapacità dell’amministrazione a valutare le richieste: servono modifiche
Arrivano i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all’estero in attesa dell’esito del contenzioso o comunque del suo riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La disposizione è prevista dall’articolo 7 del decreto legge n. 71/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 contenente “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.
Ai percorsi specializzanti potranno accedere di diritto i soli docenti già specializzati all’estero che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo o attivato un contenzioso per il mancato riconoscimento entro i termini previsti e rinunciano al contenzioso. “La norma – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è stata introdotta per l’incapacità da parte dell’amministrazione di procedere alla valutazione di titoli da riconoscere secondo la normativa europea e serve a deflazionare il contenzioso sempre più crescente. Per quanto ci riguarda, come Anief chiederemo soluzioni e miglioramenti del testo attraverso appositi emendamenti”, conclude il leader del giovane sindacato.
COSA DICE L’ARTICOLO 7 DEL DL 71/2024
Chi può accedere ai percorsi
1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell’Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall’INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
Ci si può iscrivere ad un solo grado di istruzione
2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.