Il divieto per il dipendente pubblico di svolgere attività incompatibili, quali. Focus su scuola

Svolgere attività incompatibili nella scuola come in qualsiasi altro comparto della P.A determina l’azione dell’ ufficio di Procura della Corte dei Conti che contesta al convenuto una ipotesi di responsabilità amministrativa materializzata dallo svolgimento di attività incompatibile che può determinare delle condanne anche significative.
Le tre ipotesi di attività incompatibili
Si osserva, al riguardo, che il divieto per il dipendente pubblico di svolgimento di attività assolutamente incompatibili rinviene, ancora oggi, piena cittadinanza nella disciplina legislativa dedicata alla materia delle incompatibilità e del cumulo di impieghi e degli incarichi. Il punto di approdo dell’evoluzione legislativa, che ha interessato negli anni la materia, è rappresentato dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001. Emergono sostanzialmente tre ipotesi come richiamante nella sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia n. 4 del 18 gennaio 2018 che qui succintamente si commenta :
1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione ( D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 etc.);
2) 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l’autorizzazione (indicate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6);
3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell’art. 53 del TUPI (i casi possono essere molteplici) (Cass., Sez. Lav., ord. n. 27420/2020; Id., Sez. Giur. per la Regione Calabria n. 475 del 12.12.2019).
Il divieto di svolgere attività assolutamente incompatibili
Quanto al divieto di svolgere attività assolutamente incompatibili, la giurisprudenza della Corte dei Conti più volte ha rilevato che questo divieto trova affermazione nell’art. 53 co. 1 cit., il quale, differentemente da altri commi della medesima disposizione, è rimasto inalterato nel tempo, costituendo dunque parte della disciplina generale della materia cui la giurisprudenza ha riconosciuto natura cogente (Cass., Sez. Lav., ord. n. 27420/2020, cit.; Cass. n. 10629/2017). Ciò sul presupposto che trattasi di regolamentazione non a caso sottratta alla contrattazione collettiva ed assoggettata a riserva di legge [es. art. 2 co. 1, lett. c), n. 7 L. n. 421/1992] – volta a garantire l’obbligo di esclusività, di essenziale rilievo nel rapporto di impiego pubblico e discendente dall’art. 98 Cost.
L’obbligo di esclusività ha natura costituzionale
Con tale disposizione costituzionale, i nostri Costituenti, nel prevedere che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa “alle dipendenze” – in senso lato delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività (Cass., SS. UU, n. 25369/2020; Cass. n. 12626 del 2020; n. 11949 del 2019; n. 3467 del 2019; n. 427 del 2019; n. 20880 del 2018; n. 28975 del 2017; n. 28797 del 2017; n. 8722 del 2017).
Il divieto di svolgere attività incompatibili vale per tutti i dipendenti, di ruolo o precari
Nello specifico, resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , che sancisce l’ultravigenza nell’attuale regime dei datati del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 60-64 (Cass., Sez. Lav., n. 27420/2020 cit.). Ne discende, in termini generali, che l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente (art. 60 D.P.R. n. 3/57). Come si vede, l’ambito di applicazione della disciplina (in terminis, Cass., SS. UU., n. 25369/2020) è molto ampio e tale da ricomprendere sia i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato contrattualizzato sia quelli rimasti in regime di diritto pubblico (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3), sia i lavoratori professionali con rapporto a tempo determinato o part-time al di sopra di certi limiti, sia coloro che svolgono incarichi onorari (Cass. SU 28 gennaio 2020, n. 1869), sia coloro che sono legati alla P.A. per effetto di un contratto di diritto privato anche di natura autonoma. Ciò che rileva nella prospettiva legislativa, infatti, è che vi sia un inserimento dell’attività lavorativa nell’apparato organizzativo della P.A., in quanto questo comporta l’applicazione degli artt. 97 e 98 Cost. e delle norme che ne sono attuazione , sicché deroghe o eccezioni al regime generale descritto sono di stretta interpretazione (Cass., SS. UU., n. 25369/2020).
E poi pacifico, in giurisprudenza, che integri attività assolutamente incompatibile ex artt. 60 D.P.R. e 53 co. 1 D.lgs. 165/2001, quella di amministratore di una società (ex multis, C. conti, Sez. Giur. d Appello per la Regione siciliana, n. 21/A/2020; C. conti, Sez. Giur. per la Regione siciliana, n. 417/2020), anche agricola (Cass., Sez. Lav., ord. n. 27420/2020). Trattasi, infatti, di attività gestoria preclusa dall art. 60 DPR n. 3/1957 che l art. 61 D.P.R. 3/57 ammette, eccezionalmente, nei casi di società cooperative o (cfr. art. 62 D.P.R. 3/1957), previa autorizzazione, allorché l incarico di amministratore sia da espletarsi in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell’amministrazione di cui l’impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa .
Il quadro più specifico nella scuola
Il quadro sopra ricostruito non muta significativamente in ordine alla disciplina giuridica del personale scolastico dipendente dallo Stato. Eccettuato, infatti, il regime giuridico specifico che regola l’attività (autorizzabile) libero professionale (art. 508 co. 15 d.lgs. n. 297/1994), qui irrilevante, la disciplina della incompatibilità posta dagli artt. 60 e ss. D.P.R. 3/1957 trova applicazione, anche al personale docente dipendente dello Stato (cfr. le omologhe previsioni dell’art. 508 co. 10 ed 11 d.lgs. 297/1994), sia esso a tempo pieno che a tempo parziale (art. 39 CCNL comparto scuola 2006/2009; C. conti, Sez. III, n. 17/2021), con salvezza della ipotesi di part time ossia dei rapporti lavorativi che prevedono una durata di espletamento inferiore alle 9 ore settimanali. L’art. 53 co. 1 d.lgs. 165/2001 fa espressamente salva in questo preciso senso – la regolamentazione di settore posta dall’art. 508 del d.lgs. n. 297/1994.
È obbligo del dipendente richiedere l’autorizzazione dell’incarico
Le informazioni rese nella dichiarazione in materia di incompatibilità devono essere precise e specifiche . (Cass., 26 giugno 2008 n. 17340; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22147; Cass., 24 ottobre 2013, n. 24109; cfr., altresì, Cass. Civ. II Sez. n. 7028/2021). La comunicazione deve essere ispirata al principio di effettività e deve consentire l’assolvimento dello scopo, vale a dire mettere il destinatario di essa nella condizione di salvaguardare la propria sfera di interessi e di dare la possibilità alla scuola di valutare i condizionamenti dispiegati dall’esercizio di altre attività su quella ordinaria del dipendente e, tanto, a salvaguardia dell’immanente principio di imparzialità dell’azione amministrativa (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 27420/2020, cit., con richiami; sul collegamento fra l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c ed i principi generali di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., cfr., ex plurimis, Cass. 1892/2020; Id. n. 6957/2005; Id. n. 2474/2008; Id. n. 144/2015; Id. n. 8711/2017).