Il Dirigente responsabile di demansionamento e mobbing deve risarcire i danni all’Amministrazione
Un nuovo pronunciamento della Corte dei Conti, della sezione Toscana, in materia di responsabilità dirigenziale.
Casi di demansionamento mobbing e contenziosi vari nella scuola sono sempre più diffusi. E forse sono destinati ad incrementare in un contesto che a causa della Legge 107 del 2015 vede incrementare in modo eccessivo i poteri dirigenziali e la conflittualità nella scuola.
Il caso che ora segue riguarda una vicenda accaduta in un Comune, ma i principi sono applicabili a tutta la PA ivi inclusa la scuola.
Un Comandante dei vigili urbani nell’ambito della gestione del personale a lui demandata ha posto in essere atti che, che hanno integrato non solo il fenomeno del demansionamento e del mobbing ma anche un censurabile esercizio della funzione amministrazione.
In ordine al profilo della stima del danno azionabile assume rilevanza il fatto che l’indagine penale che ne è seguita ha avuto per oggetto, più fatti determinanti lo stato censurabile di mobbing o di demansionamento del dipendente, circostanze (in parte presuntive) che nel loro complesso hanno indotto il giudice ordinario ad accogliere l’istanza risarcitoria avanzata dal “demansionato”.
Il lavoratore ha avuto diritto ad un corposo risarcimento danno e la Corte dei Conti ha, a sua volta, condannato il soggetto che si è reso responsabile a risarcire il Comune dell’importo di €. 30.000,00 omnicomprensivi.
L’ARAN, in merito a questo fatto ha comunicato: “Qualora una amministrazione venga condannata a risarcire un danno per demansionamento e mobbing nei confronti di un dipendente, a seguito di sentenza che ha sancito il suo diritto al risarcimento, i giudici esprimono il principio che il soggetto che ha messo in atto il comportamento censurabile, nell’esercizio della funzione di gestione del personale a lui demandata, risponde delle somme corrisposte dall’amministrazione a titolo di risarcimento ”.