Il dirigente è responsabile penalmente per danni causati dalla mancata manutenzione dell’edificio scolastico? Quattro esempi
In linea generale la risposta è affermativa, tuttavia andrà esente da responsabilità se, segnalata l’anomalia all’ente competente, questi non abbia dato seguito ai lavori di manutenzione dell’edificio scolastico.
Se l’edificio subisce danni sismici e non viene sgomberato
La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione (21.01.2016, n. 2536) ha ravvisato, in capo al dirigente scolastico, una responsabilità contrattuale verso gli allievi e, più in particolare, un obbligo di vigilanza e protezione collegato alla funzione educativa e all’affidamento dei minori all’istituto, al fine di evitare che i medesimi possano recare danno a terzi ovvero a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. Il caso esaminato era relativo al crollo di edificio scolastico a seguito di un evento sismico, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità, a titolo di omicidio colposo, del dirigente scolastico che, consapevole delle gravi carenze strutturali dell’edificio, pur a seguito di numerose scosse sismiche, aveva omesso di adottare i necessari provvedimenti volti allo sgombero o comunque alla salvaguardia degli studenti. Più in dettaglio, e relativamente al crollo dell’edificio scolastico, la Corte ha ritenuto responsabile per omicidio colposo sia il Dirigente scolastico che il Dirigente del settore edilizia della Provincia, per aver omesso di ordinare lo sgombero dell’immobile, in considerazione della prevedibilità dell’evento tellurico, poiché verificatosi in area qualificata a discreto rischio, ed a seguito di uno sciame sismico protrattosi nel tempo, con crescente intensità, e di due violentissime scosse verificatesi nella stessa notte.
Se il preside ha segnalato al Comune la problematica strutturale dell’immobile
Diversamente (Corte d’Appello civile, Campobasso, 20.06. 2019, n. 234) è stata ritenuta sussistente la responsabilità (ex art. 2051 c.c.) dell’Amministrazione comunale in relazione ai danni personali subiti da un docente di scuola primaria in conseguenza di una caduta avvenuta nel corso dell’orario di insegnamento, a causa della presenza di umidità del pavimento, reso viscido dalla condensa formatasi a seguito dell’accensione dei termosifoni e, pertanto, per un problema strutturale dell’immobile. Ciò solo in quanto sia stata provata, in giudizio, la conoscenza di tale problematica da parte del dipendente comunale preposto all’ufficio tecnico. L’art. 4, c. 12, D.Lgs. n. 626 del 1994, applicabile ratione temporis, invero, esonera dagli obblighi di sicurezza di locali ed edifici destinati ad uso scolastico, idirigenti o i funzionari preposti agli uffici interessati, i quali abbiano effettuato le necessarie segnalazioni all’Amministrazione competente, richiedendo gli interventi necessari ad assicurare la sicurezza degli alunni e dei dipendenti dell’istituto. Né, peraltro, tale richiesta deve necessariamente essere formulata per iscritto, in quanto la legge non esige esplicitamente tale forma ai fini dell’esonero della responsabilità del Dirigente scolastico.
Se il preside non segnala la necessità di manutenzione dell’edificio
Per gli incidenti avvenuti negli edifici scolastici, oltre al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto, risponde penalmente per violazione delle norme antinfortunistiche, anche il preside. Il dirigente scolastico, infatti, è parificabile a un datore di lavoro, tenuto a adottare gli opportuni provvedimenti di sicurezza e la cui posizione di garanzia si estende a tutti coloro che si trovano nell’edificio scolastico. Più in particolare, in tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell’obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione. In applicazione di tale principio, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione (12.09.2019, n. 37766) ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della posizione di garanzia in capo al dirigente scolastico di un liceo, in relazione alle lesioni subite da un alunno in conseguenza della caduta da un lucernaio presente su un solaio, poiché, nonostante fosse privo dei poteri di spesa, aveva omesso di segnalare alla Provincia la pericolosità del solaio in questione, come anche di sollecitare i conseguenti, e necessari, interventi strutturali.
Il Preside è responsabile pure in veste di “datore di lavoro”
La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale (22.03.2016, n. 12223), ha chiarito che nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra qualsiasi luogo in cui viene svolta e gestita un’attività implicante prestazioni di lavoro, a prescindere dalle finalità (sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro) della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso alla stessa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa. Nel caso esaminato, un vano tecnico posto sul controsoffitto di un’aula scolastica era crollato, a causa anche del sovraccarico del materiale ivi depositato, così determinando il decesso di uno studente.