Il diploma ITP non è abilitante, ennesima pronuncia del CDS: nessuna equiparazione con i depennati

Con ricorso alcuni Insegnanti Tecnico – Pratici hanno impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. ha respinto il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la domanda di annullamento del bando di cui al decreto M.I.U.R. n. 374 del 24.04.2019, nella parte in cui ha riaperto le graduatorie ad esaurimento solo per i depennati, mentre ha continuato a negarne l’ingresso agli Insegnanti Tecnico Pratici, nonostante questi avessero conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore prima della legge n. 296/2006 (che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento). Si pronuncia il Consiglio di Stato con sentenza N. 01424/2023 respingendo l’appello.
Il contenzioso
Con un unico articolato motivo, gli appellanti deducono diverse violazioni, in particolar modo che l’art. 1, lett. b), del decreto del MIUR del 24 aprile 2019, prot. n. 374, aveva riaperto eccezionalmente le graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE) solo per i depennati, cioè per coloro che erano stati esclusi dalle predette graduatorie per non aver presentato domanda di aggiornamento nei bienni precedenti. Fanno rilevare che il giudice di primo grado ha ritenuto che tali nuovi inserimenti non determinino ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli Insegnanti Tecnico Pratici, tenendo conto del fatto che i docenti interessati da tali inserimenti risultano muniti di abilitazione (o sono in procinto di conseguirla, in tal caso usufruendo di un’ammissione con riserva), mentre gli I.T.P. non possono allegare il possesso di un’abilitazione all’insegnamento. Gli appellanti contestano tale conclusione, facendo rilevare che il decreto impugnato consente l’ingresso ai depennati non perché abbiano conseguito un titolo abilitante o siano in procinto di conseguirlo, bensì per porre rimedio ad un errore commesso dalla p.a.
Il diploma di IT non ha valore abilitante
Il CDS in 5 punti sintetizza degli aspetti oramai consolidati, vediamo quali.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato del Consiglio di Stato (fra le più recenti: Sez. VII, sentenza n. 9371/2022; 24 giugno 2022, n. 5214; id. 10 maggio 2022, n. 3674; id. 28 marzo 2022, n. 2225):
- a) il diploma di Insegnante tecnico pratico non ha valore abilitante e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione tanto nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) quanto nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di seconda fascia;
b) l’oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere a consentire l’iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l’insegnamento, ma può giustificare, al più, la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2020, n. 8188);
c) l’abilitazione, quale titolo distinto e ulteriore per accedere all’insegnamento, è stata introdotta dall’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori, prevedeva un diploma post lauream, da conseguirsi con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), e con il superamento del relativo esame finale. Richiedendo un titolo ulteriore per accedere all’insegnamento, da conseguire attraverso un corso post lauream, la legge n. 341/1990 ha implicitamente comportato che gli Insegnanti Tecnico Pratici, che non sono laureati, non possano accedere direttamente all’insegnamento;
d) il principio secondo il quale il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l’accesso diretto all’insegnamento è stato poi confermato anche dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, che, all’art. 5, prevede espressamente quale titolo per accedere al concorso per insegnanti tecnico pratici la c.d. “laurea breve”;
e) tale esito ermeneutico non appare contrario alla Costituzione, in quanto l’art. 51 Cost. non attribuisce un diritto di accesso indiscriminato ai pubblici impieghi; non può essere attribuita rilevanza giuridica dirimente al fatto che i percorsi abilitanti previsti dalla l. 341/1990 e dalle norme successive non siano stati in concreto attivati, in quanto tale aspetto attiene ad una circostanza di fatto insuscettibile di incidere ex se sulla legittimità costituzionale della norma primaria; a ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione secondo la quale la mancanza dell’abilitazione (ovvero del titolo attestante il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente) preclude in ogni caso l’iscrizione nella seconda fascia, che consente direttamente l’insegnamento nei termini innanzi dispiegati, potendosi invece prospettare l’eventuale partecipazione degli ITP ai concorsi pubblici a cattedra, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2019 n. 6762).
L’abilitazione all’insegnamento è obbligatoria per accedere alla professione insegnante
In altre parole, l’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto della abilitazione all’insegnamento quale titolo distinto e ulteriore per intraprendere direttamente la professione di Insegnante.
L’introduzione della abilitazione, continua il CDS, quale titolo post lauream richiesto per accedere all’insegnamento ha comportato implicitamente che gli Insegnanti Tecnico Pratici, che non sono laureati, non possono accedere direttamente all’insegnamento, potendosi invece prospettare l’eventuale loro partecipazione ai concorsi pubblici a cattedra, in quanto in questo caso l’idoneità del soggetto aspirante all’insegnamento è verificata attraverso la procedura concorsuale.
Non si può equiparare la posizione degli ITP a quella dei depennati
Il legislatore nazionale ha previsto, quindi, espressamente, che i soggetti depennati per mancata presentazione della domanda possano essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.
Il d.m. 24 aprile 2019 n. 374 non ha fatto altro che dare attuazione alla disposizione normativa sopra richiamata.
Concludendo pertanto in merito al contenzioso in commento che la posizione degli appellanti non è equiparabile a quella dei depennati, in quanto gli appellanti non risultano essere mai stati iscritti nelle graduatorie permanenti (ora graduatorie ad esaurimento); non viene quindi in rilievo rispetto alla loro posizione giuridica soggettiva la esigenza di tutelare interessi giuridici consolidati.
E per blindare la propria posizione, il CDS, ricorda che la sentenza del T.a.r. Lazio richiamata nel ricorso in appello (T.a.r. Lazio n. 10789/2017), che aveva accolto la domanda di annullamento dell’art. 2 del d.m. n. 374/2017 nella parte in cui non consentiva l’inserimento degli Insegnanti Tecnico Pratici nella seconda fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, è stata recentemente riformata dal Consiglio di Stato con sentenza del 30 ottobre 2022 n. 9371.