“Il contratto a termine non può essere un comune strumento di assunzione”
inviato dal sindacato Agorà – “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. In tal senso la legge 24 dicembre 2007, n. 247 art. 1, comma 39, che è intervenuta sulla “vexata quaestio” con l’apposizione del comma 0 all’art. 1 del d.lgs. 368/2001 e Cassazione Sezione Lavoro n. 6328 del 16 marzo 2010.
inviato dal sindacato Agorà – “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. In tal senso la legge 24 dicembre 2007, n. 247 art. 1, comma 39, che è intervenuta sulla “vexata quaestio” con l’apposizione del comma 0 all’art. 1 del d.lgs. 368/2001 e Cassazione Sezione Lavoro n. 6328 del 16 marzo 2010.
La nuova disciplina del contratto a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sancisce la funzione sociale del contratto di lavoro a tempo indeterminato e la il divieto di utilizzo del contratto a termine quale strumento per la “precarizzazione” del mercato del lavoro.
La normativa prevede infatti la formulazione in forma scritta del contratto di lavoro e le motivazioni giustificatrici dell’apposizione del termine .
Il decreto legislativo caratterizzato dal principio (di derivazione comunitaria) di “conformità alla norma” del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha posto l’accento sui rischi del possibile abuso relativo all’adozione di una modalità che del lavoro precario fa un uso indiscriminato..
Secondo la suprema Corte , infatti, "…. nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato….., all’illegittimità del termine e alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’istaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato…..".
Un nuovo anno scolastico è iniziato.. ed è ripresa frenetica l’attività dell’Ufficio legale di Agorà per arginare i danni dei nuovi indiscriminati tagli sulla scuola…
3 sono sentenze degli ultimi giorni, tutte favorevoli ai ricorrenti, iscritti all’Agorà……………
………in materia di illegittimità delle reiterazioni degli incarichi sulla base delle graduatorie permanenti USP di DOCENTI ed ATA, senza assunzione in ruolo
Non abbiamo dubbi sul fatto che il percorso evolutivo, messo in campo da Agorà, attraverso le proprie specifiche competenze tecnico/giuridiche porterà in tempi ravvicinati al conseguimento dell’obiettivo principale del “petitum”, ovvero la certezza del posto fisso, attraverso un effetto dissuasivo sul permanere della illegittimità di comportamento, legato alle sanzioni ripetutamente irrogate a carico della Amm.ne
Non a caso, infatti, Agorà – attraverso la proposizione di un ricorso normativamente ineccepibile frutto del confronto tra i propri tecnici ed i legali prescelti – ha potuto ottenere per i propri ricorrenti – senza alcuna eccezione – un “quantum” che – con effetto alone – potrà recare analoghi benefici ad ulteriori ricorrenti …
In attesa che un magistrato si assuma l’onere della trasformazione degli incarichi a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato, coniugando la normativa in vigore tra “pubblico”e “privato” nell’ambito del Pubblico Impiego “privatizzato”, l’Agorà continua la sua opera in favore dei precari ….
con ricorsi singoli, a tutela di ciascun ricorrente .. DOCENTE e ATA ………… “gutta cavat lapidem..”