Il Consiglio di stato dice no alla riapertura delle GAE, si rischia nuovo precariato

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Una importante sentenza del Consiglio di Stato, purtroppo negativa per i tanti ricorrenti come difesi dai propri difensori, la numero 4828 del 29 luglio del 2020, ha respinto il ricorso proposto dai docenti abilitati a seguito della frequenza e del superamento dei TFA (Tirocini Formativi Attivi) con il quale chiedevano l’annullamento di vari atti che in particolar modo non consentivano ai ricorrenti, l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

La questione sottoposta all’esame del Collegio riguardava quindi la possibilità, o meno, di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di aspiranti docenti, abilitati all’insegnamento in seguito al superamento dell’esame finale dei “Tirocini Formativi attivi”. Dalla complessa sentenza estrapoliamo le parti che più si ritengono di interesse e su cui è necessario certamente avviare una riflessione.

La normativa

“I principi generali del reclutamento del personale docente sono contenuti nel D.Lgs. n. 297 del 1994, il quale, nella sua versione originaria, stabiliva che l’accesso ai ruoli del personale docente avvenisse mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli. Con la L. n. 124 del 1999 è stata prevista la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti. L’accesso ai ruoli del personale docente continua, dunque, ad avvenire secondo un sistema “bipartito”: accanto al canale concorsuale opera lo scorrimento delle graduatorie degli abilitati. È accaduto così che, per un lungo periodo, hanno convissuto un sistema di reclutamento fondato sul meccanismo del concorso ordinario, raramente utilizzato, con un altro, prevalente, basato sull’inserimento degli insegnanti riconosciuti idonei in una graduatoria permanente. I docenti presenti in tali graduatorie maturavano progressivamente il diritto alle supplenze, mediante il punteggio ottenuto sulla base del servizio svolto presso le scuole. Le graduatorie ad esaurimento, in cui gli attuali appellanti vorrebbero essere inseriti, discendono dalla trasformazione – ex art. 1, comma 605, lettera c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 – delle graduatorie permanenti del personale docente, con alcuni ulteriori inserimenti da effettuare per il biennio 2007/2008, per personale già abilitato o con abilitazione in corso di conseguimento”.

L’essere inseriti nelle graduatorie d’istituto non dà alcun diritto ad essere inseriti nelle GAE

Affermano i giudici che “ non rileva il richiamo alla possibilità, prevista per gli appellanti, di essere inseriti nelle graduatorie di istituto ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con l’amministrazione scolastica, cosi come previsto, con modalità analoga, per coloro che sono inseriti nelle GAE. Non può, infatti, evocarsi questa modalità di trattamento dei soggetti in comparazione, che mantiene la sua specialità e che comunque non conduce ad una totale parificazione per le sue concrete modalità di svolgimento, per ritenere che vi debba essere una sostanziale uniformità di trattamento anche ai fini del piano straordinario di assunzione. In altri termini, la circostanza che vi possano essere alcuni punti di regolazione in comune non cancella le differenze tra le categorie in esame e dunque non può giustificare un giudizio di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata dagli appellanti (cfr. Cons. St., sentenza n. 1524 del 2018)”.

A scuola si entra per concorso pubblico

“Occorre poi ricordare che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, in quanto meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l’efficienza dell’azione amministrativa (ex plurimis: sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013). L’indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni non è assoluta. Ad essa tuttavia può derogarsi solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (sentenze n.7 del 2015; n. 134 del 2014; n. 217 del 2012). Forme diverse di reclutamento e di copertura dei posti devono essere legislativamente disposte per singoli casi e secondo criteri che, pur involgendo necessariamente la discrezionalità del legislatore, devono rispondere a criteri di ragionevolezza che non contraddicano i principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione”.

La stabilizzazione del precariato è possibile solo in via eccezionale e limitata

“La stabilizzazione di contratti di lavoro precario è peraltro ammissibile solo entro limiti percentuali tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 del 2010). Alla luce delle considerazioni che precedono, nonché di quelle che seguiranno, non risulta configurabile alcuna violazione dei parametri costituzionali invocati da parte appellante”.

Riaprire le GAE comporta il rischio di nuovo precariato

Affermano i giudici che a detta loro “ove le tesi difensive in esame fossero accolte, viceversa, non potrebbe che formarsi un nuovo consistente precariato, che allungherebbe i tempi del perseguimento del sistema previsto a regime, o lo renderebbe addirittura non perseguibile. Nella presente sede di giudizio di legittimità, pertanto, è sufficiente rilevare che non può essere ammessa la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per ragioni non puntualmente previste a livello legislativo, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale o comunitaria”. Dunque si viene a creare una condizione di precarietà nella precarietà, questo è.

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