Stipendio: il compenso individuale accessorio spetta anche agli ATA con supplenze temporanee?
Con un contenzioso un Collaboratore scolastico conveniva in giudizio il ministero per sentire dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio avendo lavorato in forza di più contratti a tempo determinato. Tale compenso non gli veniva corrisposto in relazione alle supplenze temporanee svolte nell’anno scolastico di riferimento.
Il fatto
Si costituiva il Ministero dell’istruzione rilevando come, alla luce della ratio della normativa vigente, la CIA non spettasse in favore di chi svolge supplenze brevi o saltuarie, ma solo in favore del personale di ruolo, a tempo determinato e con incarichi annuali. Il compenso individuale accessorio è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione ( Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 17773/2017). Tale emolumento è stato istituito nel 1999 così disponendosi per legge “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera; b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dall’anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”. Tali disposizioni prevedevano, dunque, che il compenso individuale accessorio spettasse al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato su posti vacanti e disponibili con scadenza al termine dell’anno scolastico, ossia il 31 agosto, nonché a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno; risultava, pertanto, escluso il personale docente, educativo ed ATA assunto per lo svolgimento di supplenze temporanee.
Il CIA spetta anche per le supplenze temporanee
Il tribunale di Grosseto nella Sentenza n. 129/2024 del 14-03-2024, che ci viene segnalata, ricostruendo l’intero quadro normativo e soprattutto la normativa comunitaria, rileva che successivamente, il CCNL 2006/2009 sottoscritto ha stabilito, all’art. 82 primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l’eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”. Per quanto concerne i lavoratori assunti a termine, ha disposto, al quinto comma, che “il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico; b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale AT. con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Il settimo e l’ottavo comma, regolando le modalità di calcolo del suddetto compenso per le supplenze non annuali, prescrivono che “il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Parte ricorrente invoca a sostegno dell’illegittimità della esclusione del personale ATA che svolge supplenze brevi o temporanee dalla corresponsione del CIA la violazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28.6.1999 (1999/70/CE). Per il Tribunale il ricorso è fondato, accogliendo le giuste pretese della lavoratrice. Per il giudice toscano da tale complesso normativo emerge che l’emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale amministrativo. Il trattamento retributivo in esame rientra quindi, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva (v. in tal senso anche C. App. Milano, 20.4.2012 relativamente al parallelo RPD per il personale docente).