Il comitato tecnico scientifico negli Istituti tecnici: da chi è composto, cosa fa. Scarica esempio di Regolamento scolastico

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Gli istituti tecnici, in base all’art. 5, comma 3 punto d) del Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 di cui al Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 88, possono dotarsi di un comitato tecnico scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. Il CTS rappresenta un elemento che determinante e, talvolta, insostituibile per garantire l’innovazione della pianificazione degli istituti tecnici.

Un organismo con funzioni consultive e propositive

Si tratta, sostanzialmente, di un organismo con funzioni consultive e propositive per la programmazione delle aree di indirizzo e l’utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità; è il dispositivo organizzativo degli Istituti tecnici nato per rafforzare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro, delle imprese, dei sindacati e delle professioni e, congiuntamente, per accrescere le alleanze formative di cui al par. 4.

Cosa dice il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici

Recita, esattamente, l’art. 5, comma 3 punto d) del Regolamento “possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico‐scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo”.

Il decreto‐legge 31 gennaio 2007, n. 7

Il Regolamento nasce in applicazione del decreto‐legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare, dell’articolo 13, e nello specifico dei commi 1, 1‐bis, 1‐ter e 1‐quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni.

I comitati tecnici scientifici

Pur non esistendo, di fatto, un precipuo disciplinamento in materia, l’istituzione del CTS non può che essere ufficializzata con adeguate delibere degli organi collegiali della scuola nella considerazione dei ruoli istituzionali di ciascun organo collegiale (collegio dei docenti e consiglio di istituto). Per bisogno di trasparenza e garbo istituzionale, rappresentano parti fondamentali di tali deliberazioni l’atto costitutivo e il regolamento di funzionamento che ne delimitano la composizione ugualmente in ordine alle competenze dei propri componenti (coerenti con le peculiarità dell’istituto e lo scopo del CTS), le funzioni, le regole organizzative e le strutture di comunicazione e di collaborazione con gli organi collegiali dell’istituto, nel riguardo delle loro distinte competenze. Al fine di assicurare un efficace andamento del CTS, è conveniente presumere un congruo numero di riunioni annuali, con modulazione almeno trimestrale. Per assicurare continuità alle azioni progettate dalle istituzioni scolastiche nella loro libertà, pure ai fini del controllo continuo dell’azione, valutazione dei risultati e verifica di qualità dei processi attivati, è conveniente, anche, che il CTS duri in carica perlomeno per un triennio. Illustrazioni di buone pratiche concretizzate dagli istituti tecnici sono servibili sul sito ANSAS nella sezione destinata agli istituti tecnici, alla voce “Esperienze”.

Il Regolamento di un Istituto Tecnico per l’istituzione del CTS

Di pregio appare il Regolamento di istituzione del Comitato Tecnico Scientifico predisposto dall’Istituto di Istruzione Superiore Rigoni Stern di Bergamo diretto on grande capacità organizzativa e manageriale dal dirigente scolastico professore Carmelo Scaffidi. Regolamento che, già all’articolo 1, prevede che “il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo composto da docenti dell’Istituto e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.
Scopo del CTS è il rafforzamento dei rapporti della scuola con il territorio socioeconomico di riferimento, svolgere funzioni di raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, i fabbisogni professionali ed educativi espressi dal mondo del lavoro, dal mondo della ricerca e dell’Università. Esso ha funzioni consultive e di proposta in ordine all’attività didattica dell’istituto per quanto concerne le aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.
Il Comitato non ha potere deliberante in materia economica”.

Regolamento del comitato tecnico scientifico

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