Il Collaboratore scolastico deve occuparsi anche delle “attività di pulizia e lavaggio degli alunni delle parti intime e del cambio dei pannolini”? SCARICA LA RISPOSTA DELL’ARAN
Si è trattato di un punto molto dibattuto durante la scorsa primavera, che ha anche visto sindacalisti trovarsi in difficoltà nell’interpretazione di alcuni passaggio del Contratto Collettivo Nazionale firmato (sezione “Declaratoria delle aree”, nell’allegato A), relativamente agli incarichi dei collaboratori scolastici.
Infatti l’assistenza per gli studenti di Infanzia e Primaria normodotati rappresenta una novità del nuovo contratto, che ha creato incertezze interpretative all’interno di alcune scuole.
Una scuola, infatti, chiede all’ARAN se l’Allegato a del CCNL 18 gennaio 2024, “per quanto concerne la descrizione delle specifiche professionali del collaboratore scolastico in cui è inclusa “…l’assistenza necessaria…nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”, in particolare se siano da ricomprendere anche attività di pulizia e lavaggio degli alunni delle parti intime ed al cambio dei pannolini.”
L’ARAN risponde riportando il contenuto della tabella A del CCNL inerente le specifiche professionali dei singoli profili professionali ed in particolare quanto stabilito per la figura del Collaboratore Scolastico: “- vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. L’ARAN nella risposta sottolinea la parte relativa alla “cura dell’igiene personale”.
Si tratta di mansioni che il collaboratore deve svolgere nei confronti degli studenti normodotati, mansioni che si aggiungono a quelle già presenti nel contratto, relativamente agli studenti con disabilità. Mansione, quest’ultima, che viene ricordata nella risposta dell’ARAN, citando anche la Cassazione, pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786, nella quale “non solo si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale”, ma anche: “ il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato di cui all’art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d’ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all’espletamento di tali attività”.
A specifica che si tratta di nuove mansioni, lo scorso maggio era intervenuto su OrizzonteScuola Giorgio Germani, Presidente ANQUAP, il quale sottolineava che il contratto “inserisce un’ulteriore specifica rispetto al passato, infatti il nuovo CCNL aggiunge (a titolo esemplificativo): assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Prima (nel profilo precedente) il Collaboratore scolastico si limitava a prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con ferimento alle attività previste dall’art.47.”