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Il “cambio turno” tra collaboratori scolastici: può avvenire solo verbalmente? Cosa dice il contratto, con modello disposizione cambio da scaricare

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Questione molto richiesta e di grande interesse, in particolar modo per i collaboratori scolastici, è quella della possibilità di poter cambiare il proprio turno di lavoro con un altro collega, in presenze di esigenze personali e/o familiari debitamente motivate. L’esempio tipico è quello di due collaboratori scolastici attribuiti nello stesso plesso ma aventi orari di lavoro sfalsati, che chiedono di scambiare una tantum il proprio turno lavorativo.

Cerchiamo di capire, partendo sempre dall’analisi della normativa attualmente in vigore, la legittimità del “cambio turno” tra colleghi e le modalità procedurali da seguire.

L’orario di lavoro dei collaboratori scolastici: una panoramica.

L’orario di lavoro trova puntuale disciplina nell’art. 51 del CCNL Comparto scuola 2006-2009.  

La norma prevede 36 ore settimanali, che normalmente si sviluppano in almeno 6 ore continuative antimeridiane e che possono essere prestate per un massimo di 9 ore giornaliere.

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore, può essere richiesta una pausa di 30 minuti.

Se la prestazione di lavoro eccede le 7 ore, la pausa di 30 minuti va riconosciuta obbligatoriamente.

Spetta al DSGA organizzare il piano di lavoro formulando una proposta di piano annuale delle attività, previo specifico incontro col personale A.T.A. ad inizio d’anno.

Il Dirigente scolastico adotta il piano, previa verifica di compatibilità col PTOF della scuola e previo confronto con la parte sindacale ai sensi dell’art. 22 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.

L’articolazione dell’orario di lavoro del singolo collaboratore deve rispettare i seguenti criteri generali:

  • funzionalità dell’orario di lavoro all’apertura all’utenza e alle esigenze di lavoro;
  • ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
  • efficacia ed efficienza del servizio offerto e dell’attività lavorativa;
  • ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
  • miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
  • contemperamento con le esigenze personali e familiari del lavoratore.

Come procedere al cambio turno.

Alla luce dell’orario di lavoro del singolo collaboratore scolastico, fissato ad inizio anno nel piano annuale delle attività, le modifiche orarie all’interno della stessa giornata (come ad esempio il cambio turno con il collega che esegue una turnazione pomeridiana nello stesso reparto di competenza) devono essere richieste al DSGA o al Dirigente scolastico, unici soggetti competenti ad autorizzarle.

La richiesta del dipendente deve essere opportunamente motivata in merito alle cause sottese, ed inoltre deve comunque pervenire secondo tempi congrui alle necessarie valutazioni che la dirigenza scolastica dovrà eseguire circa l’impatto funzionale della sostituzione in merito alle esigenze di servizio e la verifica della disponibilità dell’altro collaboratore che dovrà concedere il proprio turno lavorativo.

Pur se nella prassi è frequente una informale autorizzazione alla variazione, spesso velocizzata dal fatto che i collaboratori scolastici interessati dal cambio turno hanno già trovato un accordo alla sostituzione, è bene però formalizzare con apposita disposizione di servizio tale modifica oraria, a garanzia di tutte le parti in causa.

Nella disposizione di servizio sarà opportuno specificare tutti gli elementi utili (giornata/e previste, orari di lavoro, motivazioni varie ed eventuali).

Cambio turno non autorizzato.

Un eventuale cambio turno non autorizzato dalla dirigenza scolastica o dal Direttore S.G.A., configura di fatto una palese e ingiustificata assenza dal luogo di lavoro nell’orario di lavoro attribuito dal Piano annuale delle attività ATA regolarmente adottato dal dirigente scolastico o da una eventuale apposita disposizione di servizio, configurando dunque una violazione dei doveri d’ufficio espressi nel CCNL 2016-2018 e nel D. P. R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

In particolare l’art. 11 del CCNL Istruzione 2016-2018 prevede che: “il dipendente deve rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest’ultimo si identifica con il DSGA”.

Considerazioni pratiche.

Tenendo conto della normativa sopra esposta, si riportano di seguito alcune considerazioni di natura pratica e alcune buone prassi che, a parere di chi scrive, è possibile adottare, fermo restando la doverosa consapevolezza che ogni istituzione scolastica ha equilibri e strutture organizzative peculiari e spesso differenti.

Alla luce dei dovuti margini di flessibilità che devono essere utilizzati nell’organizzazione del servizio e nella gestione del personale, si consiglia ai Direttori SGA e ai Dirigenti scolastici (questi ultimi nella qualità di datori di lavoro) di prevedere una disciplina interna dei cambi di turno dell’orario di lavoro, che sia conforme anzitutto alla normativa sopra esposta e che rispetti gli eventuali criteri pattuiti in sede di contrattazione integrativa d’istituto con le RSU e le parti sindacali, che tenga conto delle esigenze di natura personale o familiare dei dipendenti, in particolare per i dipendenti che versino in specifiche situazioni (ad es. lavoratrici madri, dipendenti in particolari situazioni previste dalla legge, etc).

Un prassi ulteriori che è possibile adottare può anche essere quella di specificare, in sede di elaborazione ed adozione del piano annuale delle attività del personale ATA, le modalità di richiesta ed approvazione (anche informale) dei cambi turni in presenza di valide e motivate giustificazioni che non assumano carattere dell’abitualità.

Dispos. servizio per cambio turno

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