I tre no del TAR ai diplomati magistrali su valore abilitante e GaE

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Continuano a proporsi ricorsi da parte dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001-2002 e continuano ad affermarsi pronunciamenti negativi, come quello ora in commento da parte del TAR del Lazio, sentenza del 25/11/2021 N. 12194/2021. Interessante soprattutto per la sintesi nella parte finale con la quale afferma i tre no ai diplomati magistrali.

Il diploma magistrale non ha valore abilitante

Tutti i motivi di doglianza, rilevano i giudici nella sentenza in commento, sono sostanzialmente riconducibili all’asserito valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 ed alla ritenuta illegittimità dei decreti ministeriali, tra cui quelli oggetto di gravame relativi al triennio scolastico 2014-2017, che non consentono l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di tale titolo. I giudici richiamano l’orientamento del Consiglio di Stato (Ad.Pl. 5 del 2019) che ha escluso il valore abilitante del diploma magistrale: “Deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via “strumentale”, nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con d.P.R. 31 luglio 1996, n. 471.

Le GAE non consentivano ulteriori inserimenti

Posto dunque che nessun valore abilitante è attribuito dalla normativa richiamata al diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, afferma il TAR, che vi è altresì da rilevare il carattere chiuso delle graduatorie ad esaurimento (GAE) che non consente ulteriori inserimenti se non quelli previsti dalla disciplina normativa.

Su quest’ultimo punto, secondo quanto affermato dalle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11 del 20 dicembre 2017 e nn. 4 e 5 del 2019, con riferimento al dies a quo per proporre impugnazione, l’atto lesivo della posizione dei ricorrenti va individuato “nella pubblicazione del d.m. 16 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 605, l. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), veniva disposto il primo aggiornamento delle graduatorie permanenti, che la stessa legge finanziaria per il 2007 aveva “chiuso” con il dichiarato fine di portarle ad esaurimento. Il suddetto d.m. individuava, effettuando una ricognizione delle disposizioni legislative in materia, i requisiti di accesso alle graduatorie, senza contemplare il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002”.

I tre no del TAR

In conclusione il ricorso è stato respinto in base  questi tre concetti a) il giudicato formatosi sul DM n.235/2014 non ha efficacia erga omnes; b) il titolo conseguito dai diplomati magistrali entro il 2001/2002 non ha valore abilitante tout court, ma solo ai fini indicati dall’art. 15, comma 7, d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323; c) la domanda ad essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta valere tempestivamente con presentazione di istanza di inserimento in GAE e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del DM del 16 marzo 2007.

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