I settantatrè anni della Costituzione italiana: il lungo cammino di alcuni diritti fondamentali tra scuola, opinione pubblica e società

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Quelli che hanno in animo di occupare le più alte cariche di governo – lo scriveva Aristotele nel III libro della Politica – devono anzitutto dimostrare attaccamento alla costituzione stabilita, ovvero quella politéia capace di tendere verso il bene comune e verso una libera comunità fondata sulla condivisione e sull’uguaglianza.

Del resto nella speculazione aristotelica la costituzione ideale non è un meccanismo neutrale o puramente formale; al contrario, è architettata e sviluppata in modo da assolvere pragmaticamente i bisogni e gli interessi di tutta la popolazione.

Ebbene: la nostra Costituzione lo scorso 27 dicembre 2020 ha spento settantatré candeline, perché in quella data – nel lontano 1947 – è stata sottoscritta e, di lì a poco, osservata come Legge fondamentale della Repubblica.

Come ha suggerito Lorenzo Cuocolo (2011), la Costituzione italiana è lo strumento che contiene i principi e le regole fondanti del vivere civile; al tempo stesso documento giuridico e testimonianza spirituale, essa infatti non si è limitata a restaurare i diritti liberali dopo gli anni bui del totalitarismo, ma si è spinta ben oltre, ossia verso la realizzazione di un’idea di cittadinanza intessuta di legami sociali profondi, all’interno dei quali i diritti dei cittadini potessero mutare da privilegi per pochi a opportunità di tutti.

Sic stantibus rebus, la Costituzione – lungi dall’esser soltanto la garanzia di un ordine prestabilito – rappresenta l’origine di un cammino, di un processo continuo ricco di obiettivi programmatici da perseguire e da realizzare; infatti, ancorché definita “rigida”, la carta costituzionale contiene precetti dinamici che producono un’efficacia educativa costantemente tesa alla rimozione di ogni ostacolo che si frappone tra la persona e il suo pieno sviluppo, intellettuale e sociale, eredità civica del basilare terzo articolo in merito all’uguaglianza formale e sostanziale.

L’avvocato Calamandrei, padre costituente, nel celebre discorso del 26 gennaio 1965 (che inaugurò una serie di conferenze tematiche) definì la Costituzione “rinnovatrice” e “progressiva”, perché i suoi Titoli mirano a trasformare la società e a realizzare qualcosa di concreto e duraturo. In virtù di questo proposito, tanto illuminato quanto pretenzioso, essa necessita della volontà e dell’impegno costante di ciascuno perché in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da sviluppare e da migliorare nel tempo.

Oltretutto – restando sulla scia delle parole di Calamandrei – una democrazia in cui è presente un’uguaglianza di fatto, e non solo un’uguaglianza di diritto, è una democrazia feconda, poiché tutti i cittadini sono messi in grado di concorrere alla vita della società e al suo progresso, attraverso il loro miglior contributo: la Costituzione quindi è il solco nel quale il cammino di ogni cittadino si compie.

Ora, il dettato costituzionale, strutturato sull’architrave formato da diritti e doveri e dall’ordinamento della Repubblica, contiene numerosi precetti che sviscerano principi d’importanza nodale e apodittica; in questa sede (senza pretesa d’esaustività), anche a causa di intricati dibattiti che hanno di recente coinvolto e stanno coinvolgendo l’opinione pubblica dentro e fuori la scuola, sarà opportuno soffermarsi su alcuni articoli, partendo dal già citato art. 3.

Quest’ultimo, la cui struttura ideologica regge tutto l’impianto dei primi dodici articoli detti “fondamentali”, persegue il pieno sviluppo della persona e la pari dignità sociale di ciascuno, traguardi che vanno letti in combinato disposto con i celebri articoli 33 e 34: il primo a proposito della libertà d’insegnamento, in linea con la completa formazione della personalità dello studente e il secondo afferente al sempre imprescindibile diritto all’istruzione, legato al dovere di solidarietà sociale che è presupposto della Costituzione stessa.

L’emergenza epidemiologica senza precedenti che da quasi un anno ci affligge ha inasprito il confronto su libertà d’insegnamento (si pensi a tutto ciò che è stato detto e scritto sulla DaD, ora DDI, sotto gli aspetti didattico, educativo o metodologico) e diritto all’istruzione (basti citare, al riguardo, la diatriba sulle opportunità da riservare agli alunni con disabilità certificata e vari altri bisogni educativi speciali oppure agli “alunni fragili”), tuttavia nelle ultime settimane – non senza aspre polemiche – il dibattito pubblico si è concentrato su argomenti assimilabili perlopiù all’art. 21, che ha il fulcro nella libertà di pensiero, e all’art. 32, che si pone come traguardo basilare la tutela della salute dei cittadini.

Al riguardo, per quanto concerne l’àmbito del disposto dell’articolo ventuno, di recente molto si è parlato del caso relativo al Dirigente Scolastico del Comprensivo di Lozzo Atestino (uno dei complessi scolastici più organizzati e propositivi d’Italia), nel cuore dei Colli Euganei, sotto inchiesta disciplinare per presunte critiche avanzate – via social network – alla ministra Lucia Azzolina; caso che in qualche modo rammenta, con i dovuti distinguo, quello della professoressa Dell’Aria, sospesa nel 2019 dall’USR siciliano per aver permesso ai suoi studenti di produrre una consegna didattica nella quale le leggi razziali del ’38 venivano accostate al Decreto Sicurezza dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, sanzione poi annullata dal giudice del lavoro di Palermo. Entrambe le contestazioni, la prima ancora in corso e la seconda già archiviata, conducono sul limes, sovente sottile, tra il diritto di chiunque d’esprimere la propria opinione (purché veridica, continente nella forma espositiva, pertinente rispetto all’interesse pubblico e non tendenziosa) e la deontologia, intesa in àmbito professionale come l’insieme di regole comportamentali – comprese lealtà e fedeltà – che rappresentano il codice etico di ogni professione.

Quanto invece alla seconda fattispecie, dalla fine dello scorso mese di dicembre la fase pandemica in atto ha condotto l’opinione pubblica (non solo quella scolastica, ancorché gli operatori della scuola siano una categoria particolarmente delicata) verso il confronto in merito a un possibile obbligo vaccinale; l’articolo trentadue della Costituzione nonché la sentenza della Corte Costituzionale n.5 del 2018, infatti, tutelano la salute certo come diritto fondamentale del singolo, ma soprattutto come interesse della collettività, dimodoché lo stato di salute di tutti venga sempre preservato. La questione, tuttavia, è particolarmente complessa ed è lungi dall’essersi risolta, anche perché, se da un lato la Costituzione sottolinea l’importanza della salute come bene tanto personale quanto collettivo, è pur vero che la vaccinazione deve giocoforza contemperare e bilanciare gli interessi legati al disposto dell’art. 32 e quelli afferenti alla libertà di scelta personale, previsti dall’art. 13.

Pertanto, come s’evince quotidianamente da questi intricati dibattiti, il cammino della Costituzione italiana è ancora in corso e lo sarà negli anni a venire (come aveva a suo tempo profetizzato il Calamandrei); la scuola, poi, organizzazione complessa e mutevole, è il termometro della nostra società globalizzata e sistemica, che s’evolve diacronicamente non senza continui strappi e conflitti. Ecco perché comprendere a fondo le implicazioni dei diritti fondamentali che il dettato costituzionale tutela rappresenta operazione decisiva per educare a quella cittadinanza attiva e consapevole capace di ricomporre la frammentazione sociale, mediare tra il locale e il globale e permettere a tutti le pari opportunità.

Daniele Scarampi è Dirigente Scolastico dell’IC di Vado Ligure, Savona

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Lorenzo Cuocolo, La Costituzione, strumento di unità, prefazione alla Costituzione della Repubblica Italiana del Secolo XIX, 2011

Alberto Maffi, Politéia., politeuma e legislazione nella Politica di Aristotele, in Teoria politica, nals.openedition.org

Luigi Pannarale, Le premesse della Costituzione, www.filosofiainmovimento.it del 30/4/2014

Carla Acocella, La scuola nella Costituzione Italiana: diritti, funzioni e servizi, in Osservatorio Costituzionale www.osservatorioaic.it del 3/3/2020

Margherita Marziario, I pilastri costituzionali della scuola, www.altalex.com del 14/6/2019

M. Cristina Grazioli, La scuola e i doveri di solidarietà, www.edscuola.it del 27/10/2012

C. Melzi- G. Vigevani, Lo Stato può obbligarci a fare il vaccino? www.ilsole24ore.com dell’8/12/2020

Mario Ceruti, La scuola e le sfide della complessità, in Docenti Oggi, Giunti Scuola, 2012

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