I servizi di supplenza incidono al 100% su scatti e ricostruzione di carriera, Anief: la Cassazione parla chiaro, a Bologna una docente recupera quasi 3 mila euro

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Sentenza

I periodi di precariato valgono alla pari di quelli di ruolo e incidono quindi nella carriera del personale allo stesso modo, anche per il conteggio degli scatti di anzianità retributivi: a confermarlo è la corte d’appello del Tribunale di Bologna – Sezione controversie del lavoro – che il 16 febbraio ha emesso una sentenza esemplare, sulla scia del pluri-parere della Cassazione, collocando su fascia stipendiale maggiore una docente immessa in ruolo nel 2017 e risarcendola con 2.745,67 oltre accessori, a seguito del danno subito nel corso degli anni.

La sentenza di Bologna, tra l’altro, ha superato il parere del Tribunale di Rimini, che in funzione di Giudice del Lavoro il 18 gennaio 2022 “ha ritenuto di non dover riconoscere l’aumento stipendiale” e quindi nemmeno il risarcimento. Nell’accogliere l’appello, il giudice ha quindi accordato “il diritto dell’appellante a vedersi applicata “la fascia stipendiale 9-14” dal 1.9.2017 al 1.9.2018” e condannato “il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare la somma di€ 2.745,67 oltre accessori” come risarcimento per il maltolto.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “c’è una miriade di ricostruzioni di carriera ‘macchiate’ da questi errori di conteggio sul servizio pre-ruolo, purtroppo sempre a favore dell’amministrazione scolastica. Eppure, la Corte di Cassazione l’ha detto più volte: le supplenze non hanno valore diverso. I docenti precari, ma anche gli amministrativi e i collaboratori scolastici supplenti, come tutto il personale Ata non di ruolo, hanno la possibilità di farsi valere al massimo i periodi del pre-ruolo: per farlo devono solo ricorrere in tribunale con i legali Anief, così da vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia stipendiale maggiore. Per avere contezza di quanto andranno a recuperare possono utilizzare il calcolatore gratuito on line messo a disposizione dal nostro sindacato”.

LA SENTENZA

Nella sentenza di Bologna, “il Tribunale ha pertanto disapplicato le disposizioni contrattuali e riconosciuto all’allora ricorrente, durante il precariato, la stessa progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, secondo l’univoco insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (così, da ultimo, Cass. sez. lav., n. 20918 del 05/08/2019, e in termini fra le tante: Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 30573, 20918, 19270 del 2019, e Cass. 15231 del 2020)”.

“Alla luce delle suesposte considerazioni, va accertato e dichiarato il diritto dell’odierna appellante a vedersi applicata “la fascia stipendiale 9-14” anche per il periodo che va dal 1.9.2017 al 1.9.2018, con conseguente spettanza delle connesse differenze retributive. Sul punto questa Corte ritiene di poter far proprio l’analitico conteggio elaborato dall’odierna appellante, riportato anche nel corpo dell’atto di gravame, che non è stato oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell’amministrazione scolastica e, quindi, da ritenersi pacifico ex art. 115 c.p.c.. Il Ministero dell’Istruzione, quindi, va condannato a pagare in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la somma di € 2.745,67 oltre accessori, da calcolarsi ai sensi dell’art. 22 comma 36 della legge 21/12/1994 n. 724, dal dì del dovuto al saldo; Pe questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto della vertenza, l’appello proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXX va accolto con statuizioni come da dispositivo”.

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