I rifugiati a scuola: vademecum per i minori stranieri in un Istituto Superiore
Ricordiamo che lo scorso anno, proprio per sottolineare che il tema dei rifugiati è più ampio di quello che stiamo vivendo e sul quale disquisiamo in questi ultimi mesi, venne firmato il Protocollo d’intesa fra il Ministero dell’Istruzione e l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un nuovo Protocollo che consolida la collaborazione già avviata nel 2016 per promuovere nella scuola i temi dell’accoglienza, dell’inclusione e della solidarietà internazionale.
Il diritto alla protezione e il diritto all’istruzione
I minorenni (come si legge nel progetto “Pagella in tasca – Canali di studio per minori rifugiati” finalizzato a promuovere l’ingresso regolare in Italia con visto per studio di minori non accompagnati attualmente rifugiati) sono riconosciuti dalla Costituzione italiana, dal diritto internazionale (a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) e dalla normativa comunitaria e nazionale, una serie di diritti fondamentali, tra cui il diritto alla protezione e il diritto all’istruzione, nell’ambito di un quadro di principi generali tra cui il principio del superiore interesse del minore e di non discriminazione.
Soggetti vulnerabili: i minori rifugiati non accompagnati
I minori non accompagnati rifugiati sono tra i soggetti più vulnerabili, in quanto minorenni costretti da guerre e da persecuzioni a lasciare il proprio Paese d’origine, nel quale non possono fare ritorno, e si trovano privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili. Tali minori sono fortemente penalizzati nella possibilità di frequentare la scuola primaria, la scuola secondaria e la formazione professionale: in questo momento particolare, ancora più di prima, le scuole devono impegnarsi nella protezione e nella promozione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni in quanto i percorsi di ingresso complementari appaiono essere uno strumento necessario di protezione, tesi da un lato ad ampliare gli spazi di asilo e protezione e dall’altro, in un’ottica di solidarietà internazionale, ad aiutare i Paesi di primo asilo.
Attività di sensibilizzazione per le studentesse e gli studenti sui temi dell’inclusione e della solidarietà internazionale
L’Accordo, firmato dal Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, e dalla Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino, Chiara Cardoletti, prevede la realizzazione di attività di sensibilizzazione per le studentesse e gli studenti sui temi dell’inclusione e della solidarietà internazionale, anche nell’ambito del dialogo interculturale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile, attraverso la realizzazione di progetti specifici. “Troppe diseguaglianze ci sono ancora fra le diverse aree geografiche del mondo, sia sul piano dei diritti individuali, che del benessere sociale. Bisogna intervenire, partendo dai più fragili”, aveva affermato il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi. “La scuola ha un ruolo determinante: deve essere motore dello sviluppo e dell’eguaglianza sociale. Educare i nostri giovani alla solidarietà – valore fondante della democrazia – vuol dire insegnare alle ragazze e ai ragazzi a tendere la mano a chi è più debole. Questo è un dovere, anzi una necessità, perché solo così potremo lavorare insieme per una società priva di discriminazioni, più giusta e costruire un nuovo sviluppo umanamente sostenibile”.
Guerre e persecuzioni hanno costretto alla fuga oltre 80 milioni di persone nel mondo
“Guerre e persecuzioni hanno costretto alla fuga oltre 80 milioni di persone nel mondo. L’85% di loro vive in Paesi poveri. Su questo è importante diffondere una prospettiva globale, conoscere le crisi umanitarie e i Paesi che maggiormente aiutano i rifugiati – aveva commentato Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino -. Con questa collaborazione vogliamo offrire a insegnanti e studenti gli strumenti per comprendere la realtà dei rifugiati, per abbracciare il modello di una società inclusiva e solidale nei confronti di chi è stato costretto a lasciare tutto, scuola inclusa.” L’obiettivo a lungo termine delle attività che verranno realizzate congiuntamente è quello di favorire la conoscenza delle realtà che portano un individuo a diventare rifugiato e di promuovere una migliore integrazione e coesistenza con le comunità locali.
La normativa
- La Costituzione della Repubblica italiana;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la Convenzione relativa allo status di rifugiato, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, e ratificata dall’Italia con legge 24 Luglio 1954, n. 722;
- La legge 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia;
- Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile;
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, Definizione delle norme generali sul dirittodovere all’istruzione e alla formazione;
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; – la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- I Commenti Generali del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza;
- la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana è parte;
- lo Statuto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Risoluzione n. 428 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 Dicembre 1950;
- L’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana da una parte e le Nazioni Unite e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, firmato il 2 aprile 1952 e messo in esecuzione con legge n.1271 del 15 dicembre 1954 (G.U. n.19 del 25 gennaio 1955); – Le Raccomandazioni CM/Rec(2019)4 adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in data 24 aprile 2019, “Supporting young refugees in transition to adulthood”; – La strategia triennale su Reinsediamento e Canali complementari dell’UNHCR del giugno 2019 (The Three-Year Strategy (2019-2021) on Resettlement and Complementary Pathways); – Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo della Commissione Europea del 23 settembre 2020, che raccomanda la necessità di rafforzare ulteriormente la tutela dei diritti e degli interessi dei minori e la necessità di implementare nuovi percorsi complementari per l’ingresso regolare e sicuro e la protezione dei rifugiati e delle persone che necessitano di protezione internazionale, quali programmi di studio e lavoro;
- La raccomandazione della Commissione del 23 settembre 2020 sui percorsi legali per la protezione nell’Unione Europea: promuovere il reinsediamento, le ammissioni umanitarie e altri canali complementari;
- La comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027, del 24 novembre 2020, che incoraggia gli Stati membri ad aumentare il numero di minori migranti e di minori provenienti da un contesto migratorio che partecipa a programmi di istruzione e formazione, garantendo al tempo stesso che tali programmi siano attrezzati per fornire sostegno a bambini culturalmente e linguisticamente diversificati.
La cura dei servizi di accoglienza e inclusione delle studentesse, degli studenti immigrati
Il Protocollo aderisce alle priorità individuate dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione, tra le quali la cura dei servizi di accoglienza e inclusione delle studentesse, degli studenti immigrati e delle famiglie e la cura dei rapporti con gli altri Enti e Organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti.
Il vademecum “L’accoglienza degli alunni stranieri a scuola” in un liceo
In allegato il vademecum “L’accoglienza degli alunni stranieri a scuola” predisposto dal Liceo Scientifico Statale Leonardo di Brescia, un vero modello di scuola eccellente, guidato con magistrale competenza dal dirigente scolastico prof. Massimo Cosentino. Vademecum che, in preambolo, sottolinea che “I minori stranieri, comunque, presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all’istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli. Il diritto all’istruzione scolastica dei minori stranieri presenti in Italia legalmente (assieme ai genitori con permesso di soggiorno) o illegalmente (assieme ad adulti privi di permesso oppure giunti ‘non accompagnati’) è affermato in modo vincolante da numerose convenzioni, documenti e normative, internazionali, europei e nazionali”.