I reclami per vizi di forma delle decisioni del consiglio di classe possono essere inoltrati alla dirigenza
red – Le indicazioni vengono fornite da una nota dell’ufficio scolastico regionale dell’Umbria nella quale si specifica che l’inoltro di “reclami” che possono evidenziare solo eventuali vizi formali degli atti, va proposto alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento. In questo caso il dirigente scolastico. Quali documenti sono interessati nel caso di ricorso al Tar?
red – Le indicazioni vengono fornite da una nota dell’ufficio scolastico regionale dell’Umbria nella quale si specifica che l’inoltro di “reclami” che possono evidenziare solo eventuali vizi formali degli atti, va proposto alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento. In questo caso il dirigente scolastico. Quali documenti sono interessati nel caso di ricorso al Tar?
Il Dirigente, avuto cognizione del reclamo può:
- valutare la fondatezza del reclamo accogliendolo o rigettandolo (con motivazione) nel caso le questioni proposte eccedano i limiti di operatività del dirigente;
- procedere, in caso di accoglimento, alla verifica degli atti oggetto di censura (si ricorda che è potere del dirigente procedere anche all’apertura dei plichi previa redazione di apposito verbale delle operazioni);
- dare risposta, a conclusione dell’istruttoria, delle modifiche apportate (invitando per esempio l’inoltro di “reclami” che possono evidenziare solo eventuali vizi l’organo collegiale a rivedere e sanare eventuali anomalie riscontrate) o dell’archiviazione dell’atto (in caso di mancanza di riscontri);
Nella nota viene, inoltre, specificato che gli atti emessi dal dirigente, insieme alla copia del reclamo, saranno trasmessi per conoscenza all’ufficio scolastico regionale al fine di consentire la vigilanza sul corretto procedimento. Gli atti del dirigente potranno, con relazione motivata, coinvolgere il corpo ispettivo per ulteriori accertamenti. Stessa proceduraera per quanto riguarda gli esiti degli esami di Stato.
La nota, inoltre, che agisce che i contenziosi che riguardano la valutazione degli alunni e non sono ascrivibili a vizi di forma, vanno impugnati in via giurisdizionale alternativamente al TAR entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni.
Nel caso di ricorso al TAR e l’Avvocatura dello Stato invii all’Istituzione scolastica la richiesta di deduzioni e di atti, Le scuole dovranno inviare, all’organo di patrocinio, tutta la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento delle difese comprendente (in 5 copie di cui una autentica):
- i registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell’alunno (con gli omissis su tutti gli altri);
- le pagine del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell’alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell’anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto);
- i verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell’alunno (con gli omissis consueti per le parti con non riguardano tale aspetto);
- gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l’indicazione e le ragioni per cui non sono stati svolti;
- le comunicazioni alla famiglia;
- la c.d. “ratifica” finale;
- (in caso di bocciatura agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione;
- (idem) i verbali delle correzioni delle prove scritte e della prova orale;
- (idem) il provvedimento finale;
- ogni altro documento utile in ragione del contenuto dell’impugnazione
I documenti dovranno essere accompagnati da una specifica relazione del dirigente scolastico (o del presidente della commissione d’esame) contenente puntuali considerazioni sulle osservazioni svolte nel ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione.