I presidi non vaccinati controllati dagli Usr e sostituiti da reggenti, lo prevede il nuovo DL 172. Anief ribadisce la sua contrarietà

Il Senato ha dunque approvato, con modifiche, il Decreto Legge n.172 del 26 novembre scorso sull’estensione degli obblighi vaccinali per il personale scolastico, obbligo entrato in vigore dal 15 dicembre.
In corso di conversione sono state apportate alcune aggiunte o correzioni al testo originario. Fra le modifiche apportate c’è anche quella che definisce il controllo dell’obbligo vaccinale per i dirigenti scolastici: con questa modifica si specifica che il controllo del dirigente dell’istituto scolastico viene affidato ai direttori degli Uffici scolastici regionali e che in caso di sospensione dello stesso preside, la scuola sarà affidata ad un reggente.
Anief esprime forti perplessità riguardo al provvedimento approvato: “Anche per l’eventuale sospensione dei dirigenti scolastici, come per il resto del personale, Anief non cambia la propria posizione: l’obbligo vaccinale e l’imposizione del Green Pass per operare in ambito scolastico ci trovano fortemente in disaccordo e per questo motivo abbiamo presentato ricorso e andremo avanti in sede di giudizio sino in fondo. Costringere i lavoratori della scuola a vaccinarsi, con una percentuale di vaccinati vicina al 99%, diventa ancora più una imposizione priva di senso e discriminante: inoltre, l’alto numero di contagi, con la Dad attivata in un numero sempre maggiore di classi, è dimostrato dai fatti che non risolve il problema dei contagi all’interno delle scuole”.
CHI CONTROLLA I DS
La modifica introdotta al testo dal Senato, scrive Orizzonte Scuola, prevede che i controllori per i Ds sono i direttori degli Uffici Scolastici regionali: “i direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l’adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a)”. Per quanto riguarda le attività di verifica e l’adozione dell’atto di accertamento, queste “sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3”. Inoltre, “in caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione”.