I precari hanno il diritto-dovere di formarsi a spese dello Stato: il Tribunale di Pisa fa avere i 3 mila euro della Carta del docente ad un’insegnante supplente per sei anni

La Carta del docente va anche a precari: ad esprimersi in questi termini è stata la sezione Lavoro del Tribunale ordinario di Pisa, a seguito del ricorso presentato lo scorso ottobre da una insegnante che ha “prestato servizio alle dipendenze del Ministero resistente in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche e, più in particolare, negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”.
Nel motivare la sentenza, che ha prodotto 3 mila euro di risarcimento al docente, il giudice ha spiegato che “giova, a tal riguardo evidenziare come il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022, abbia annullato l’art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”.
Inoltre, sempre il Tribunale di Pisa ha fatto riferimento alla “clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato” del diritto dell’UE, “concluso il 18 marzo 1999”, quando “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con Ordinanza del 18/5/2022 nella causa C-450-21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”. Sempre la Corte europea ha fatto osservare che va esclusa “la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che i giudici stanno rimarcando che la formazione professionale annuale è un diritto-dovere che non può venire meno a seconda del contratto che si è stipulato con l’amministrazione scolastica. La pensano così, come ricordato dal Tribunale di Pisa, anche il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia europea: dal decreto Salva-Infrazioni è arrivata una prima risposta anche da parte del Parlamento, anche se l’estensione è stata limitata ai soli precari dell’anno in corso e con supplenza fino al 31 agosto. Tutti coloro che rimangono esclusi, a partire dai da chi ha svolto supplenze in passato e dagli insegnanti con contratti fino al 30 giugno, hanno pieno diritto di presentare ricorso con Anief, così da recuperare i 500 euro annui utili a formarsi non più a proprie spese”.
Per maggiori informazioni o per aderire all’impugnativa del nostro sindacato, in modalità singola o collettiva, basta collegarsi con la pagina internet predisposta dall’Anief.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISA
Secondo il Tribunale di Pisa, “pertanto, deve essere disapplicato l’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 cit., nella parte in cui circoscrive ai soli docenti di ruolo l’erogazione della carta docenti, e di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto della odierna parte ricorrente a percepire l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico dedotto in giudizio, nelle forme della cd. Carta elettronica docente”.
In conclusione, il giudice del Lavoro 1) dichiara il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente maturato per XXXXXX XXXXX negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 2) condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione di XXXX XXXXXX la somma complessiva di € 3.000,00 da usufruire per il tramite della Carta elettronica del docente, ovvero altro mezzo equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge; 3) condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già operata la compensazione, in complessivi euro 49,00 per contributo unificato ed euro 600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93”.