“I precari hanno diritto alla Carta docente e agli arretrati”. INTERVISTA all’Avv. Zampieri

“I precari che non hanno diritto alla Carta del docente e che facessero causa potrebbero percepire almeno 2.500 euro di arretrati retributivi, oltre agli interessi legali”. Lo afferma l’avvocato Nicola Zampieri, uno dei legali, assieme a Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, che per conto del sindacato Anief hanno patrocinato un importante contenzioso sul mancato riconoscimento della Carta elettronica del docente al personale non di ruolo.
Il buono di 500 euro istituito dal governo Renzi con l’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 – e destinato a finanziare la formazione degli insegnanti attraverso la frequenza di corsi e l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali e per altre ulteriori attività culturali e formative – finisce in Tribunale. Anzi davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo. Tanto che, secondo gli artefici di una vertenza che vede coinvolte centinaia di migliaia di insegnanti, si prospetta la possibilità per ora solo in astratto di una corresponsione di somme complessivamente milionarie. Se la questione dovesse andare in porto ogni docente precario annuale interessato vanterebbe il diritto di vedersi accreditata la soma di 500 euro per ogni anno di insegnamento, fino alla capienza della prescrizione quinquennale, dunque 2.500 euro per gli ipotetici cinque anni di servizio prestato. Secondo i legali del sindacato Anief, promotore della storica vertenza, “lo Stato dovrebbe versare da 500 a 800 milioni di arretrati”. Ma andiamo con ordine.
La carta del docente ha fatto fin da subito storcere il naso all’esercito affollato di insegnanti precari i quali non digeriscono il fatto che lo Stato finanzi la formazione e l’acquisto di dispositivi solo per il personale docente di ruolo, quasi che gli insegnanti utilizzati annualmente a tempo determinato, magari da anni e da decenni, non debbano formarsi come se non più degli altri. D’altra parte, l’uso dei dispositivi a scuola, o da casa, specie a partire da marzo 2020 con l’avvio della didattica a distanza, non è ovviamente un’attività esclusiva dei docenti di ruolo. Peraltro, se si stratta di finanziare la formazione dei docenti non è stata del tutto compresa la scelta di fornire la Carta ai docenti nel loro ultimo anno prima del pensionamento e di non darlo ai docenti più giovani se non di ruolo. Da qui il malcontento, spesso esplicitato sui social con discussioni accese. Citiamo solo due punti di vista, letti sul gruppo Facebook Professioneinsegnante: “Tanti docenti di ruolo non sanno come spendere il Bonus Docente”, scrive una docente precaria, dando vita a un lungo confronto tra docenti di ruolo e precari – Ma acquistare per esempio pc o tablet per noi precari figli di un Dio minore vi è mai passato per la mente?! Capisco che la beneficenza non è obbligatoria ma forse guardare oltre il proprio orto farebbe bene a tutti”. Al post, con il sapore provocatorio dell’insegnate precaria, rispondono in tantissimi, quasi indignati della richiesta di “beneficenza”, una parola usata più volte per rimarcare una sorta di caduta di stile. “Un post per scatenare una polemica inutile – risponde una sua collega di ruolo – come se fosse colpa di quelli di ruolo se non é previsto il bonus per i precari. Sono stata anche io nella posizione in cui sei ora, ma non ho mai pensato ad una cosa del genere: la ritengo anche io un cosa ingiusta, ma non é “provocando” noi che si ottiene qualcosa. Certe “proteste” sarebbe meglio farle al MIUR e non dal PC di casa, ma con la presenza, come io e tanti colleghi, durante i numerosi scioperi del 2016, ci siamo messi in treno e siamo andati a manifestare a Roma: abbiamo ottenuto poco e nulla, ma almeno non siamo stati zitti!”.
A non stare zitti e buoni sono stati quelli dell’Anief, che non si sono fermati neppure dopo che il Tar del Lazio aveva risposto picche a una loro prima istanza. “Dopo lo stop del Tar Lazio, il sindacato non si è fermato – spiegano al sindacato – e ha ottenuto dal Tribunale di Vercelli la remissione alla Corte di Lussemburgo, accogliendo la domanda di una docente biellese. Nel 2016, sottolinea l’Anief, una sentenza del Tar Lazio aveva negato il diritto e da quel momento la questione sembrava essere definitivamente chiusa. “Nel 2020 però la carta docenti è diventata infatti indispensabile per l’acquisto del materiale informatico necessario per svolgere l’attività didattica a distanza in cui viene utilizzato anche il personale docente a tempo determinato. Inoltre una sentenza della Corte di Lussemburgo del 2019 aveva riconosciuto, a seguito alla remissione del Tribunale Amministrativo di Pamplona, il diritto di ricevere l’indennità sessennali per la formazione continua anche ai dipendenti di ruolo inquadrati nella funzione pubblica docente, senza esclusione di coloro che sono dipendenti temporanei, quando, sotto il profilo della percezione dell’indennità in discussione, le due categorie di lavoratori in parola si trovano in situazioni comparabili”.
Questi argomenti che hanno indotto gli avvocati Rinaldi, Zampieri, Miceli e Ganci a proporre dei ricorsi per conto dell’Anief. A distanza di pochi mesi le argomentazioni hanno convinto il Giudice di Vercelli che ha rimesso ogni decisione alla Corte di Giustizia Europea che ora, conclude l’Anief, “dovrà vagliare se sussistono valide ragioni per la disapplicazione dell’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. n. 32313/2015 per contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro del 18.3.99 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE e violazione dell’art. 14 della CDFUE, dell’art. 10 della carta sociale europea e della clausola 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70”. Una disapplicazione che “cristallizzerebbe il diritto di migliaia di precari a poter rivendicare 500 euro per ogni anno scolastico dal 2015/16 in poi in cui hanno stipulato contratti a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto. Un masso che cadrebbe sul MEF e sul Governo Draghi, perché le somme sono davvero importanti. Noi mettiamo disposizione il modello gratuito di diffida ai propri iscritti per interrompere la prescrizione e richiedere l’erogazione dell’assegno per gli ultimi cinque anni. Se accolto, lo Stato dovrebbe versare da 500 a 800 milioni di arretrati”.
Per capirne di più abbiamo intervistato Nicola Zampieri, uno dei legali protagonisti della vertenza
Avvocato Nicola Zampieri, pensa davvero che nel riconoscimento della carta docente ci sia una discriminazione non ragionevole tra docenti di ruolo e docenti assunti a tempo determinato?
“Insieme ai colleghi Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi, codifensori nella causa in esame, sono fermamente convinto che la mancata erogazione ai docenti precari della Carta elettronica, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio del 23 settembre 2015 per l’acquisto di beni e servizi formativi, sia estremamente ingiusta e discriminatoria, non solo in quanto gli stessi svolgono le medesime mansioni dei docenti di ruolo, ma anche perché i docenti temporanei hanno gli stessi diritti e obblighi formativi dei colleghi a tempo indeterminato. Invero sia l’art. 282 del decreto legislativo n. 297/94, che l’art. 28 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995 e gli artt. art. 63 e 64 del successivo C.C.N.L. del 27 novembre 2007 sanciscono espressamente che lapartecipazione alle attività di formazione costituisce un diritto-dovere fondamentale di tutto il personale docente, a prescindere dalla durata del rapporto, poiché strumentale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle professionalità, nonché ad un costante aggiornamento delle capacità richieste per lo svolgimento delle funzioni di docente, per cui l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione e l’aggiornamento. Ne consegue che a parità di obblighi formativi non può in alcun modo considerarsi giustificata la remunerazione dell’attività formativa in capo al solo al personale assunto a tempo indeterminato. D’altronde anche il Ministero è consapevole dell’assoluta ingiustificatezza del diverso trattamento, tanto che adduce a sostegno proprio operato il fatto che la responsabilità farebbe capo al legislatore, in quanto il DPCM del 2015 si limiterebbe a recepire il comma 121 dell’art. 1 della legge n. 107/2015. Il diverso trattamento tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato non può essere motivato neppure dalla mancanza di stabilità del rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto il Ministero riconosce la carta anche al docente in prova, il quale consegue la stabilità solo dopo l’obbligatorio superamento del periodo di prova, nonché al docente dimissionario o collocato a riposo, che non espleterà servizio il successivo anno scolastico. Non sussiste pertanto alcuna ragione oggettiva per precludere l’erogazione della Carta elettronica al personale assunto a tempo determinato”.
Ora come si svilupperà nei fatti questo contenzioso?
“L’ordinanza del Tribunale di Vercelli verrà ora trasmessa alla Corte di Giustizia, la quale provvederà ad attribuirle un numero di causa e a farla pubblicare sulla Gazzetta ufficiale e a trasmetterla agli stati membri, affinché la docente biellese, ricorrente nel giudizio davanti al Tribunale di Vercelli, il Ministero dell’Istruzione, la Commissione europea e gli Stati membri possano presentare i propri pareri sulla questione. Successivamente l’Avvocato generale formulerà le sue conclusioni e i giudici si riuniranno per deliberare. La sentenza verrà quindi pronunciata e trasmessa al giudice nazionale, agli Stati membri ed alle istituzioni interessate. Se, come auspichiamo, la Corte di Giustizia riconoscerà la natura discriminatoria della mancata erogazione della Carta elettronica, tutti i Giudici nazionali, a cui i docenti precari si siano rivolti, dovranno disapplicare la normativa interna, nella parte in cui limita l’erogazione della somma aggiuntiva ai soli docenti di ruolo, condannando il Ministero dell’Istruzione ad erogare la stessa indennità anche a tutti i docenti precari che si sono rivolti ai Giudici del lavoro”.
Quali sono le prospettive? Pensa davvero di riuscire a concretizzare la vertenza in una vittoria per i precari esclusi dal beneficio?
“Come ampiamente dedotto dalla dottoressa Baici del Tribunale di Vercelli, nell’articolata ordinanza di remissione alla Corte di Giustizia., la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70, e gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europa impongono di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, per cui la mera natura non di ruolo del rapporto di lavoro non può certo giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, in merito all’erogazione della Carta elettronica. I precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, richiamati nell’ordinanza di remissione, forniscono dunque buone prospettive sulla declaratoria della natura ingiustificata della mancata erogazione, atteso che entrambe le tipologie di docenti hanno il diritto-dovere di aggiornamento e che, secondo la consolidata giurisprudenza della CGUE., eventuali diversità di trattamento possono essere motivate solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, come messo in evidenza nelle sentenze della CGUE del 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, del 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza, e del 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi. Del resto anche la Cassazione ha statuito che la mera natura temporanea del rapporto di impiego, il mancato superamento di una procedura concorsuale e, più in generale, le diverse modalità di reclutamento del personale non possono mai costituireragioni oggettive idonee a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, vedi la sentenza della Corte di Cassazione, n. 27687 e n. 7309 del 2020”.
Chi sono i docenti interessati, quanti sono? Sono compresi i docenti precari temporanei?
“Riteniamo che la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione spetti a tutto il personale docente, sia annuale che temporaneo, in quanto il legislatore e le parti contrattuali non operano alcuna distinzione in merito all’obbligo di aggiornamento e formazione tra docenti annuali e supplenti temporanei, per cui entrambi hanno diritto alle indennità erogate per finanziare la formazione continua. Si possono richiamare al riguardo le medesime conclusioni a cui è pervenuta la giurisprudenza interna in relazione alla retribuzione professionale docenti, in merito alla quale la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che il principio di non discriminazione di cui alla cit. clausola 4 dell’Accordo quadro ricomprende nella previsione tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, come sancito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 34546 del 2019 e n. 6293 del 2020”.
Che cosa dovrebbero fare i docenti interessati?
“Considerato che l’indennità in questione, analogamente agli altri arretrati retributivi, si prescrive in cinque anni, tutti i docenti precari interessati all’erogazione della Carta elettronica, per non perdere il diritto, devono inviare apposita diffida di pagamento al Ministero dell’Istruzione e all’Ufficio scolastico regionale di appartenenza mediante raccomandata con avviso di ricevimento, per poi agire in giudizio non appena verrà deposita la sentenza della CGUE. Quest’ultima infatti avrà efficacia solo nei confronti dei docenti che si saranno rivolti al Giudice del lavoro in quanto, a differenza delle sentenze della Corte Costituzionale, non comporterà l’abrogazione del comma 121 dell’art. 1 della legge n. 107/2015, bensì solo la sua disapplicazione nei giudizi azionati nei confronti del Ministero”.
La decisione della Corte, se positiva, che cosa produrrà in concreto?
“L’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 attribuisce sostanzialmente una retribuzione aggiuntiva di € 500 per ciascun anno scolastico, per cui considerando il citato termine di prescrizione quinquennale, ciascun docente, che abbia inviato una tempestiva richiesta di riconoscimento della retribuzione aggiuntiva inerente la carta elettronica del docente, potrà percepire almeno 2.500 euro di arretrati retributivi, oltre agli interessi legali”.